Disciplina e tutela giuridica dei programmi per elaboratore - SIAE Avv. Ramona Zilli Udine, 13 maggio 2014
DEFINIZIONE DI SOFTWARE Prima definizione di software fornita dall’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale OMPI nel 1984. “espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione.”
Sulla base di questa definizione deriva che i software sono beni giuridici immateriali appartenenti alla categoria delle creazioni intellettuali in quanto tali, sottesa vi è l’esigenza di promuovere lo sviluppo culturale e tecnologico riconoscendo ed incentivando l’attività creativa dell’autore/inventore attraverso la concessione del diritto di privativa e inoltre evitare posizioni di monopolio e quindi sfruttamenti esclusivi.
Il software è quindi una creazione intellettuale la cui tutela viene ricondotta attraverso il brevetto che protegge il software quale invenzione industriale e permette lo sfruttamento del contenuto e il diritto d’autore o copyright che tutela l’opera dell’ingegno creativo protegge la forma espressiva/creativa a prescindere dal contenuto
Il primo intervento legislativo in materia di software in Italia DPR 338 del 1979 non considerava invenzioni brevettabili i software in quanto tali, ma solamente nel caso fossero una componente di un’invenzione industriale brevettata. Nel frattempo in ambito comunitario emergeva la necessità di porsi nuovi obiettivi e cioè adattare la legislazione sul diritto d’autore alla continua evoluzione della tecnologia.
Armonizzare le legislazioni degli stati europei Assicurare agli autori delle opere condizioni di tutela vantaggiose Ridurre gli effetti monopolistici Reprimere più efficacemente la pirateria Si è rappresentata quindi la necessità di tutelare sia i produttori che gli utilizzatori dei software
Frutto di ciò è stata la direttiva CEE 250 del ‘91 sui programmi per elaboratore espressi in qualsiasi forma Secondo la quale I programmi per elaboratore sono qualificati come opere letterarie e tutelati in base al diritto d’autore purché originali. I diritti spettano a chi ha creato il programma. I diritti esclusivi comprendono la riproduzione, l’adattamento e la distribuzione. Costituisce violazioni di diritti esclusivi il possesso e il commercio di copie illecite.
Legge sul diritto d’autore Il legislatore nazionale ha recepito direttiva aggiornando la legge sul diritto d’autore - l. 633/41 La tutela del programma per elaboratore mediante il diritto d’autore protegge la forma espressiva purché originali e/o creativi unitamente al materiale preparatorio per la progettazione.
Il diritto d’autore sul software prevede pertanto una componente morale che rimane attribuita all’autore e una patrimoniale di utilizzazione economica, che perdura tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte e può essere oggetto di cessione Entrambe hanno origine al momento della creazione del programma senza la necessità di particolari formalità.
Cos’è la SIAE? SIAE: Società Italiana degli Autori ed Editori è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d’autore tra il pubblico e i detentori dei diritti.
Funzioni: concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto; percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni; ripartire i proventi tra gli aventi diritto; compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in particolare è la tenuta dei pubblici registri inerenti alle formalità connesse ai diritti d’autore; assumere, per conto dello Stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
La SIAE esercita nel campo delle opere di protezione dell’ingegno una pubblica funzione di generale tutela nell’interesse della collettività, cioè di tutti gli autori - iscritti e non - e di tutti gli utilizzatori. Gli autori non sono obbligati a iscriversi potendo avvalersi autonomamente della protezione offerta dalla legge sul diritto d’autore tuttavia hanno facoltà di farsi rappresentare dalla SIAE nella tutela dei propri diritti.
Software e Siae Diritto di inedito Le opere non pubblicate sono maggiormente esposte al plagio. La SIAE ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite, di cui può fruire anche chi non sia associato alla Società ed i cittadini stranieri. I depositi si effettuano presso la Direzione Generale della SIAE - Sezione OLAF, che cura la tenuta di un apposito Registro pubblico.
Sezione OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative) La Sezione OLAF amministra i diritti relativi alle opere letterarie (incluse le loro traduzioni) ed alle opere delle arti visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, computer art). Esercita una forma di vigilanza in via sperimentale sui contratti per opere multimediali. La tutela, in questo caso, consiste nell'incasso, contestualmente al rilascio dei bollini da applicare sui supporti (CD-ROM, ecc.), dei compensi dovuti dall'editore all'autore dell'opera multimediale e nella loro liquidazione all'autore. La Sezione OLAF cura inoltre la tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (istituito con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518) e assicura il servizio di deposito delle opere inedite (romanzi, racconti, poesie, copioni, trame, sceneggiature o soggetti cinematografici, opere audiovisive, format, software, banche dati ecc.), a cui si può rivolgere anche chi non aderisca alla SIAE.
Diritto d’inedito, perché? Chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE. La SIAE custodisce nei propri archivi le opere inedite depositate, chiuse in buste sigillate e rilascia al depositante un attestato con il numero di repertorio assegnato al deposito. E’ un contratto atipico che obbliga la SIAE a conservare per 5 anni rinnovabili per un altro quinquennio la copia di un programma non ancora reso pubblico, ricevendo un corrispettivo in denaro dal depositante. Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira l’opera o non rinnova il deposito, la SIAE si riterrà autorizzata alla distruzione dell’opera stessa.
Il diritto d’inedito di fatto ha un valore dichiarativo, in quanto forma prova documentale dell’esistenza di un software conferendone data certa. In via subordinata tutela anche la paternità dello stesso. Il diritto d’inedito è coperto dalla riservatezza non potendo essere comunicato a terzi alcun dato.
Il Registro Pubblico del Software Chi voglia acquisire i diritti relativi all’opera dell’ingegno deve registrare il software nel Registro per i programmi per elaboratore. Il Registro certifica: l’esistenza del programma; della sua pubblicazione; eventuali passaggi di proprietà; indica con certezza gli autori del software sino a prova contraria.
Obbligatorietà della registrazione? La registrazione non è obbligatoria e dipende esclusivamente dalla volontà del richiedente Il Registro non contiene un’anagrafe completa dei programmi ben potendo esistere opere, protette da diritto d’autore, ma non registrate. La SIAE è obbligata a permettere la libera consultazione del registro e a rilasciare estratti e copie autentiche degli atti, delle dichiarazioni e delle descrizioni. Resta riservato il deposito dell’esemplare del programma.
Come registrare un programma la richiesta/dichiarazione di registrazione di programma, deve essere compilata sull'apposito modulo mod. 349; dovrà essere fatta pervenire alla SIAE compilata e firmata in originale; sul modulo 349 sarà apposto, a cura degli Uffici SIAE, un bollo virtuale di € 16,00 a carico del depositante; deve essere presentato alla SIAE un esemplare del programma riprodotto su CD ROM ed inviato dentro una custodia rigida; il CD-ROM deve essere munito di etichetta adesiva, applicata direttamente sul disco, recante il titolo del programma e la firma del/dei richiedenti la registrazione o, direttamente sul disco, la firma del/dei richiedente/i con pennarello indelebile; versamento dei diritti di registrazione; il pagamento dei diritti fissi spettanti a SIAE.
Tariffe per la registrazione Per la registrazione del software e per le altre operazioni connesse sono dovuti i seguenti diritti fissi: per ciascun programma da registrare € 126,62 (comprensivo di bollo virtuale di € 16,00 e marca da bollo di € 2,00) per ciascun atto da registrare € 117,66 (comprensivo di bollo virtuale di € 16,00 e marca da bollo di € 2,00) per ciascuna visura di registrazione € 18,99 (comprensivo di bollo virtuale di € 16,00) per ciascuna visura di documenti o atti € 27,97 (comprensivo di bollo virtuale di € 16,00) per ciascuna copia certificata di registrazioni o di documenti o atti € 0,60 a pagina oltre ai rispettivi diritti di visura.
Soggetti legittimati a richiedere la registrazione sono: - L’autore del programma o il primo titolare dei diritti di utilizzazione economica che ha pubblicato il programma. - Il software proveniente da uno stato dell’unione europea può essere registrato anche dal titolare dei diritti di utilizzazione economica legittimato ad esercitarli in Italia. - E’ consentito il deposito di programmi frutto di elaborazione, traduzione, adattamento anche se originariamente il programma non è stato registrato.
Attestazione di avvenuta registrazione La SIAE una volta inserita la registrazione - se la regolarità e la completezza della documentazione presentata consentono la registrazione - indica i dati dichiarati e li conserva nei suoi archivi apponendo un numero progressivo, la data, gli esemplari dei programmi e fornendo al richiedente attestazione di registrazione, e questo conforta l’esistenza del diritto di privativa nel soggetto che lo abbia registrato.
Bollino Siae La SIAE è tenuta ad apporre sui supporti dei programmi un contrassegno. 181-bis.LDA - […] la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, […] destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. […] La mancanza del contrassegno SIAE è prevista come elemento essenziale del reato.
Cos’è il contrassegno (bollino) Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata e permette di individuare chi lo produce o chi lo commercializza.
Il contrassegno: com’è fatto Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno. Il bollino presenta oggi queste caratteristiche: è irriproducibile e una volta applicato, non può essere rimosso, se non rendendolo inutilizzabile; è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scannerizzabile e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista; il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro termoreagente;
contiene di norma molteplici informazioni che consentono di conoscere: il titolo dell’opera; il nome del produttore; il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.); il tipo di commercializzazione consentita; la numerazione generale progressiva; la numerazione progressiva relativa a quell’opera. Il contrassegno della SIAE è normalmente applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.
Il contrassegno: costi L'importo da corrispondere per ogni contrassegno è di € 0,0310 tale importo è ridotto a € 0,0181 per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato secondo quanto determinato con il D.P.C.M. 21 dicembre 2001. L'attività di vidimazione, in quanto riferibile alla tutela e protezione delle opere dell'ingegno, non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del DPR n. 663/1972.
Il contrassegno: sanzioni Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 (art.171 ter, lett. d, legge n. 633/1941).
La stessa pena si applica nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art.171 bis, comma 1, legge n. 633/1941) e di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della stessa legge, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, comma 2 legge n. 633/1941).
Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di protezione tecnologiche, con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge 633/41).
Il contrassegno: eccezioni In alcuni casi (indicati al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l’assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi, l’apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del DPCM 23 febbraio 2009, n. 31. quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime.
La dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno: può essere inviata o consegnata alla SIAE dal titolare dei diritti o da un suo delegato e deve pervenire alla SIAE prima dell’immissione in commercio o dell’importazione dei supporti (l’invio deve perciò essere effettuato con una modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE) autocertifica l’autenticità dei supporti, la loro conformità alla casistica elencata al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941 ed attesta l’assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d’autore ed i diritti connessi nel caso che i programmi contengano opere tutelate o loro brani o parti deve riportare le informazioni relative al titolo del prodotto, i dati anagrafici del dichiarante, il codice identificativo del prodotto (se disponibile), nonché l’indicazione del soggetto e luogo presso i quali il dichiarante si impegna a custodire un esemplare di ciascun prodotto dichiarato per i tre anni successivi al periodo di commercializzazione.
Sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’art Sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941 per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, e quindi non soggette né all’obbligo di vidimazione né alla presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno, le categorie di supporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere operativo tassativamente elencate nell’art. 5.3 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31:
accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE; distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti; distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);
distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato; destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.
Sentenza Schwibbert Corte di Giustizia delle Comunità Europee 8 novembre 2007 Sono inapplicabili le norme penali che prevedono l'obbligatorietà del "bollino" SIAE. Conforme la Corte di Cassazione: Sentenza n. 13853/2008 Sentenza n. 13816/2008 Sentenza n. 13810/2008
I motivi della decisione La direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 prevede che ogni Stato membro che intenda adottare una normativa tecnica debba procedere alla notificazione del progetto legislativo alla Commissione delle Comunità europee - diversamente non è opponibile al privato. Il principio della direttiva è quello di Consentire alla Commissione Europea di verificare la compatibilità col principio comunitario di libera circolazione delle merci. Le norme nazionali in tema di contrassegni SIAE hanno la natura di "regole tecniche“ (requisito di un prodotto la cui osservanza è obbligatoria per la sua commercializzazione).
Sentenze della Corte di Cassazione Con le sentenze indicate prima la Corte di Cassazione accoglie i principi dichiarati dai Giudici Comunitari e pertanto le disposizioni nazionali che hanno stabilito, l'obbligo di apporre sui supporti il contrassegno SIAE, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. Non è più reato apporre i contrassegni SIAE = IL FATTO NON SUSSISTE se la fattispecie contestata (art. 171-ter, comma 1, lett. d) contempla, come elemento costitutivo tipico, la mancanza del contrassegno SIAE.