Il conflitto collettivo Rovigo, 19 marzo 2015
Il passaggio storico Sciopero reato (cod.penale sardo) Sciopero libertà (codice penale Zanardelli) Sciopero reato (codice penale Rocco) Sciopero diritto /libertà /reato (Costituzione)
Il diritto di sciopero Art.40 – Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano
Diritto individuale ad esercizio collettivo Oggetto dello sciopero Indizione dello sciopero Partecipazione allo sciopero
Cass. civ., sez. lav., 17-12-2004, n. 23552. È illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che abbia partecipato ad uno sciopero finalizzato alla tutela dell'interesse collettivo concernente l'orario di lavoro, anche se indetto da tre lavoratori su sei dipendenti e comunicato al datore di lavoro nella medesima giornata. Soc. Ideal Camin c. Cuccureddu; Foro it., 2005, I, 2774; Orient. giur. lav., 2004, I, 788; Riv. giur. lav., 2005, II, 532, n. D'AMORE; Notiziario giurisprudenza lav., 2005, 293
Cass. civ., sez. lav., 03-12-2015, n. 24653 Sussiste l'interesse del datore di lavoro ad agire per l'accertamento negativo della legittimità dell'astensione dal lavoro, proclamata dai rappresentanti sindacali, ove ne sia incerta la qualificabilità come sciopero nella sua accezione di astensione collettiva per finalità di carattere collettivo (nella specie, per essersi tradotta in astensioni individuali, tra loro slegate, finalizzate al soddisfacimento di interessi personali o familiari di sospensione della prestazione lavorativa). Parti: Soc. Esselunga c. C. Notiziario giurisprudenza lav., 2016, 124
Sciopero di solidarietà L'azione collettiva secondaria rappresenta un elemento accessorio e non essenziale della libertà sindacale; nondimeno, il ricorso all'azione secondaria, incluso lo sciopero di solidarietà, avverso un datore di lavoro al fine di portare avanti una controversia in cui gli iscritti al sindacato sono dipendenti di un altro datore di lavoro deve essere considerata come parte dell'attività sindacale ricompresa nell'ambito della libertà di associazione di cui all'art. 11 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Corte europea diritti dell'uomo, 08-04-2014. Parti: National Union Rail, Maritime and Transport Workers c. Gov. Regno Unito Gran Bretagna e Irlanda del Nord Riv. giur. lav., 2014, II, 649 (m), n. DE STEFANO
L’astensione dall’esecuzione della prestazione Comportamento: non esecuzione di un obbligo contrattuale conseguenze Diritto? Illecito penale ? Inadempimento contrattuale?
Il codice penale Serrata e sciopero per fini contrattuali (art.502 c.p.): Abrogato da C.cost. 4 maggio 1960, n.29 (questione relativa alla serrata, i giudici ordinari avevano già disapplicato) Serrata e sciopero per fini non contrattuali (art.503 c.p.): Corte Cost. 27 dicembre 1974 n. 290 “nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare” (sciopero politico economico / sciopero politico “puro”)
Segue È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 40 cost., l’art. 504 c.p. [Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero] nella parte in cui punisce lo sciopero che ha lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
Limiti allo sciopero ? T. Melfi, 15-07-2011. Non costituisce condotta antisindacale il licenziamento di tre attivisti e militanti sindacali per fatti accaduti durante uno sciopero poichè i comportamenti tenuti dai lavoratori non sono riconducibili al diritto di sciopero, in cui non rientra la condotta di chi non si limiti ad un'attività di persuasione degli altri dipendenti per indurli a scioperare, ma ponga in essere concreti atti nei confronti del personale non aderente all'agitazione o interventi materiali sugli impianti per impedire il funzionamento dell'organizzazione aziendale; conseguenza del comportamento illegittimo dei tre lavoratori licenziati Φ stato il grave danno economico subìto dall'azienda opponente consistito nella mancata produzione di autovetture, gravità da rapportare alla particolare situazione di crisi economica e di difficoltà vissuta dal mercato automobilistico. Cgil c. Soc. Sata Lavoro giur., 2011, 919, n. FERRARA
Cass. pen., sez. V, 16-10-2015, n. 7084. L'esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, non potendo in tal caso ritenersi applicabile la scriminante di cui all'art. 51 c.p. (fattispecie riferita ai reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio accertati a carico di uno studente che, nell'ambito di uno “sciopero”, aveva impedito per alcune ore l'accesso alla scuola e lo svolgimento delle consuete attività didattiche ai docenti e ad altri studenti non manifestanti, con corrispondente lesione del diritto allo studio di questi ultimi).
Cass. civ., sez. lav., 03-12-2015, n. 24653 Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune derivante dal precetto costituzionale di cui all'art. 40 cost. e la mancanza di una legge attuativa, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all'incolumità personale, o, quantomeno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica, sicché esorbitano da tali limiti, e sono illegittime, le modalità di attuazione dello sciopero rimesse totalmente agli interessati (nella specie, lasciando nella facoltà del singolo lavoratore quando e per quanto tempo astenersi dal lavoro) senza alcuna predeterminazione, atteso che ne snaturano la forma e la finalità tipicamente collettive, esponendo il datore di lavoro ai pregiudizi derivanti dall'impossibilità di prevenire i rischi alla produttività e all'organizzazione gestionale dell'azienda. Parti: Soc. Esselunga c. C. Notiziario giurisprudenza lav., 2016, 124
I limiti allo sciopero Sciopero ad oltranza Sciopero “pignolo” Sciopero articolato Sciopero a scacchiera Sciopero a singhiozzo Danno alla produzione / danno alla produttività. (art.41 e art.4 Cost.) Possibilità di rifiutare la prestazione
Cassazione 30 gennaio 1980, n. 711 Differenza tra danno alla produzione e danno alla produttività
Non è antisindacale la condotta del datore di lavoro che in presenza di uno sciopero “a singhiozzo” attuato dai lavoratori con modalità tali da rendere inutilizzabili le prestazioni rese negli intervalli tra una sospensione e l'altra dell'attività lavorativa, interrompa l'attività degli impianti produttivi e rifiuti la corresponsione delle retribuzioni, anche se con una modifica del programma di lavorazione l'imprenditore si trovi nelle condizioni di evitare o di limitare i danni agli impianti e alla produzione derivanti dallo sciopero (nella specie, lo sciopero era stato realizzato alternando astensioni dal lavoro di un quarto d'ora a prestazioni lavorative di pari durata, con un calo della produzione del novantuno virgola cinque per cento a fronte di uno scarto fisiologico del quaranta per cento, e il giudice di merito aveva accertato che un opportuno mutamento del programma di lavorazione, consentito dall'ampio preavviso dello sciopero, avrebbe permesso di limitare il calo di produttività). Cass. civ., 07-02-1987, n. 1331. Soc. Zanussi metallurgica c. Flm, Foro it., 1987, I, 775
P. Ferrara, 29-06-1994 Gli scioperi di solidarietà, di cui non viene contestata la legittimità, costituiscono una forma di sciopero fortemente incisiva e, in alcuni casi, di importanza fondamentale per sostenere la posizione di lavoratori oggetto di provvedimenti illegittimi da parte del datore di lavoro; ma nella fattispecie, considerata la causalità esistente fra le agitazioni, attuate con varie modalità, e la risoluzione del contratto di appalto disposta dall’amministrazione delle poste, cui è seguita la chiusura prima della singola unità produttiva interessata poi dell’intera azienda, le agitazioni sono da considerare come atti diretti contro l’organizzazione aziendale; il conseguente danno alla produttività verificatosi rende lo sciopero illegittimo e il danno medesimo risarcibile dai lavoratori.
P. Milano, 03-04-1997 È inammissibile un’automatica equivalenza tra sciopero «anomalo» e sciopero «illegittimo» al fine di giustificare l’inosservanza da parte del datore di lavoro del proprio obbligo contrattuale di consentire, nel caso di sciopero «a singhiozzo», la prestazione offerta dagli scioperanti nel residuo orario di lavoro non interessato dall’astensione e, a maggior ragione, la normale prestazione contestualmente offerta dai rimanenti lavoratori, restando in ogni caso ferma la necessità di provare volta a volta le ragioni e la misura dell’addotta inutilizzabilità di dette prestazioni e il realizzarsi di un danno alla produttività (sia sotto forma di un abnorme danno alla produzione che sotto forma di rischio per la sicurezza degli e dagli impianti), nonché la congruenza, rispetto a tali dati e rispetto a tutti i lavoratori (o a tutti i settori) coinvolti, della sospensione di rimando decisa dal datore di lavoro.
La serrata La libertà di serrata (cass. 8 giugno 1953) Tra inadempimento (mora del creditore) ed impossibilità di ricevere la prestazione
Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione; questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita “minima unità tecnico-temporale”, al di sotto della quale l'attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo; al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere; è il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto ritenuto illegittimo dalla giurisprudenza. Cass. civ., sez. lav., 03-05-2011, n. 9715, Cobas c. Soc. poste it., Riv. giur. lav., 2011, II, 604 (m), n. RAIMONDI
Cass. civ., 07-02-1987, n. 1331. Non è antisindacale la condotta del datore di lavoro che in presenza di uno sciopero “a singhiozzo” attuato dai lavoratori con modalità tali da rendere inutilizzabili le prestazioni rese negli intervalli tra una sospensione e l'altra dell'attività lavorativa, interrompa l'attività degli impianti produttivi e rifiuti la corresponsione delle retribuzioni, anche se con una modifica del programma di lavorazione l'imprenditore si trovi nelle condizioni di evitare o di limitare i danni agli impianti e alla produzione derivanti dallo sciopero (nella specie, lo sciopero era stato realizzato alternando astensioni dal lavoro di un quarto d'ora a prestazioni lavorative di pari durata, con un calo della produzione del novantuno virgola cinque per cento a fronte di uno scarto fisiologico del quaranta per cento, e il giudice di merito aveva accertato che un opportuno mutamento del programma di lavorazione, consentito dall'ampio preavviso dello sciopero, avrebbe permesso di limitare il calo di produttività). Soc. Zanussi metallurgica c. Flm Foro it., 1987, I, 775
E’ legittimo il diritto di sciopero quale che siano le modalità del suo esercizio, purché non appaia idoneo a pregiudicare irreparabilmente, oltre alla vita e all'incolumità personale, la produttività dell'azienda; incombe sul datore di lavoro l'onere di provare che la serrata seguente è derivata non dalla mera difficoltà, ma da una impossibilità oggettiva di ricevere le prestazioni residue ex art. 1256 c.c.; in caso di mancanza di prova obiettiva deve presumersi l'illegittimità della serrata qualora il datore di lavoro abbia in precedenti casi analoghi, cioè di scioperi avvenuti con la stessa modalità, accettato pacificamente le prestazioni residue dei lavoratori; da ciò discende anche l'illegittimità del mancato pagamento delle retribuzioni per le ore nelle quali i dipendenti hanno offerto le loro prestazioni residue. T. Ancona, 20-05-2009, Fiom c. Soc. Fincantieri, Riv. giur. lav., 2009, II, 863, n. PASCUCCI
Cass. civ., sez. lav., 10-07-2015, n. 14444. Nel caso di proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, il datore di lavoro, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, può disporre l'utilizzazione del personale rimasto in servizio, con l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle proprie dei lavoratori assegnati, sicché ove tale limite venga disatteso in violazione dell'art. 2103 c.c., la condotta è antisindacale anche se sussiste compatibilità tra le mansioni inferiori e la pregressa professionalità dei sostituti, assicurando detta norma il mantenimento del livello di professionalità acquisito (in applicazione dell'anzidetto principio, la suprema corte ha ritenuto antisindacale l'impiego in un ipermercato di lavoratori con la qualifica di caporeparto e caposettore nelle normali operazioni di vendita e cassa, dovendosi escludere la marginalità di tali funzioni, nonché la loro eccezionalità per il semplice fatto dello sciopero). Parti: Soc. coop. Adriatica c. Filcams Cgil