NOVITA’ IN TEMA DI IRPEF

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NOVITA’ IN TEMA DI IRPEF FINANZIARIA 2007 NOVITA’ IN TEMA DI IRPEF NUOVE ALIQUOTE DETRAZIONI D’IMPOSTA ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF: ALIQUOTE 2007 ( L. 296/2006 -Art. 1 c. 6) REDDITO ALIQUOTE Fino a euro 15.000 23% Oltre euro 15.000 fino a euro 28.000 27% Oltre euro 28.000 fino a euro 55.000 38% Oltre euro 55.000 fino a euro 75.000 41% Oltre euro 75.000 43% 2

IRPEF: ALIQUOTE 2006 REDDITI ALIQUOTE Fino a euro 26.000 23% Oltre 26.000 fino a euro 33.500 33% Oltre 33.500 fino a euro 100.000 39% Oltre 100.000 43% (39 + 4%) 3

IRPEF NETTA (Art. 11 TUIR) IRPEF LORDA - DETRAZIONI ART.12 TUIR (DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA), - DETRAZIONI ART. 13 TUIR (ALTRE DETRAZIONI), - DETRAZIONI ART. 15 TUIR(DETRAZIONI PER ONERI), - DETRAZIONI ART. 16 TUIR (DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE) = IMPOSTA NETTA IMPOSTA NETTA - CREDITI D’IMPOSTA SPETTANTI ART.165 (CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO) = IMPOSTA DOVUTA 4

DETRAZIONE CONIUGE A CARICO (Art. 12 TUIR) REDDITO DETRAZIONE FORMULA DETRAZ. SPETTANTE Fino a 15.000 € 800 €(teorica) 800 - (110 x RC*/15.000) SE RAPPORTO = 1; DETRAZ. 690 SE RAPPORTO = 0; DETRAZ. 0 ALTRI CASI: CONSIDERARE LE PRIME 4 CIFRE DEC. >15.000 € fino a 40.000 € 690 €(effettiva) > 40.000 € fino a 80.000 € 690 €(teorica) 690 x [(80.000 – RC* /40.000] SE RAPPORTO = 0; DETRAZ. 0 ALTRI CASI: CONSIDERARE LE PRIME 4 CIFRE DEC. * RC= REDDITO COMPLESSIVO 5

AUMENTO DETRAZIONE CONIUGE A CARICO REDDITO IN EURO DETRAZIONE DA 29.000 EURO FINO A 29.200 EURO + 10 EURO OLTRE 29.200 EURO FINO A 34.700 EURO + 20 EURO OLTRE 34.700 EURO FINO A 35.000 EURO + 30 EURO OLTRE 35.000 EURO FINO A 35.100 EURO + 20 EURO OLTRE 35.100 EURO FINO A 35.200 EURO + 10 EURO 6

ESEMPI DETRAZIONE CONIUGE A CARICO REDDITO COMPLESSIVO = 10.000 EURO detrazione spettante: € 800 - [110 x (10.000/15.000)] = 800 - (110 x 0,6666) = 800 - 73,326 = € 726,674 2. REDDITO COMPLESSIVO= 35.000 EURO detrazione spettante: 690 + 30 (detraz. aggiuntiva) = 720 EURO REDDITO COMPLESSIVO = 50.000 EURO 80.000 - 50.000 detrazione spettante: 690 x ----------------------- = 690 x 0,75 = € 517,5 40.000 7

DETRAZIONE TEORICA FIGLI A CARICO (ART. 12 TUIR) FIGLIO 800 EURO FIGLIO < 3 ANNI 900 EURO FIGLIO CON HANDICAP (art.3 legge 104/92) 1.020 EURO FIGLIO CON HANDICAP < 3 ANNI 1.120 EURO PIU’ DI TRE FIGLI + 200 EURO CIASCUNO 8

CALCOLO DETRAZIONE SPETTANTE FIGLI A CARICO FORMULA DETRAZIONI N.1 FIGLIO A CARICO DETRAZIONE 95.000 – RC* DETRAZIONE TEORICA x ------------------ = SPETTANTE 95.000 SE IL RAPPORTO E’ PARI A 0 SE IL RAPPORTO E’ < 0 NO DETRAZIONI SE IL RAPPORTO E’ UGUALE A 1 ALTRI CASI: SI ASSUMONO LE PRIME 4 CIFRE DECIMALI * RC= REDDITO COMPLESSIVO 9

CALCOLO DETRAZIONE SPETTANTE FIGLI A CARICO: FORMULA DETRAZIONI IN CASO DI PIU’ FIGLI A CARICO : SOMMA DETRAZIONI 95.000 + (15.000 x n.figli successivi al primo) – RC* TEORICHE x ------------------------------------------------------------------ SPETTANTI 95.000 + (15.000 x n. figli successivi al primo) SE IL RAPPORTO E’ PARI A 0 SE IL RAPPORTO E’ < 0 NO DETRAZIONI SE IL RAPPORTO E’ UGUALE A 1 ALTRI CASI: SI ASSUMONO LE PRIME 4 CIFRE DECIMALI * RC= REDDITO COMPLESSIVO 10

ESEMPIO DETRAZIONE FIGLI A CARICO: 2 FIGLI A CARICO E REDDITO COMPLESSIVO PARI A € 40.000 95.000 + 15.000 – 40.000 (800 x 2) x --------------------------------- 95.000 + 15.000 1.600 x 0,6363 = 1.018,08 (DETRAZIONE SPETTANTE) 11

ESEMPIO DETRAZIONE MOGLIE E FIGLI A CARICO: FAMILIARI A CARICO: MOGLIE, 2 FIGLI REDDITO COMPLESSIVO: 50.000 € 80.000 – 50.000 DETRAZIONE CONIUGE: 690 x ----------------------- = 690 x 0,75 = 517,5 € 40.000 110.000 – 50.000 DETRAZIONE FIGLI: (800 x 2) x ---------------------- = 1600 x 0,5454 = 872,64 € 110.000 TOTALE DETRAZIONI: 517,5 + 872,64 = 1.390,14 € 12

RIPARTIZIONE DETRAZIONE FIGLI TRA GENITORI GENITORI NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI: DETRAZIONE 50% CIASCUNO OPPURE, PREVIO ACCORDO TRA GENITORI, 100% AL GENITORE CON MAGGIORE REDDITO 13

RIPARTIZIONE DETRAZIONE FIGLI TRA GENITORI SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA O DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO E IN MANCANZA DI ACCORDO DETRAZIONE100% AL GENITORE AFFIDATARIO OPPURE, IN CASO DI AFFIDAMENTO CONGIUNTO O CONDIVISO, IN MANCANZA DI ACCORDO 50% TRA I GENITORI 14

RIPARTIZIONE DETRAZIONE FIGLI TRA GENITORI IN CASO DI GENITORE AFFIDATARIO O DI AFFIDAMENTO CONGIUNTO E UNO DEI GENITORI AFFIDATARI NON POSSA USUFRUIRE IN TUTTO O IN PARTE DELLA DETRAZIONE PER LIMITI DI REDDITO DETRAZIONE 100% AL SECONDO GENITORE CON OBBLIGO, SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI, DI RIVERSARE LA QUOTA DI SPETTANZA ALL’ALTRO GENITORE 15

RIPARTIZIONE DETRAZIONE FIGLI TRA GENITORI IN CASO DI CONIUGE FISCALMENTE A CARICO DELL’ALTRO L’INTERO IMPORTO DELLE DETRAZIONI SPETTA A QUEST’ULTIMO 16

RIPARTIZIONE DETRAZIONE FIGLI TRA GENITORI SE L’ALTRO GENITORE MANCA O NON HA RICONOSCIUTO I FIGLI NATURALI E IL CONTRIBUENTE NON E’ CONIUGATO O, SE CONIU- GATO, SI E’ SUCCESSIVAMENTE LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO, OVVERO SE VI SONO FIGLI ADOTTIVI, AFFIDATI O AFFILIATI DEL SOLO CONTRIBUENTE E QUESTI NON E’ CONIUGATO O, SE CONIUGATO, SI E’ SUCCESSIVAMENTE LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO, PER IL PRIMO FIGLIO SI APPLICANO, SE PIU’ CONVENIENTI, LE DETRAZIONI PREVISTE PER IL CONIUGE 17

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI (ART. 12 TUIR) DETRAZIONE TEORICA: € 750 80.000 – RC* FORMULA: € 750 x ---------------- 80.000 SE IL RAPPORTO E’ PARI A 0 SE IL RAPPORTO E’ < 0 NO DETRAZIONE SE IL RAPPORTO E’ UGUALE A 1 ALTRI CASI SI ASSUMONO LE PRIME QUATTRO CIFRE DECIMALI RIPARTIZIONE PRO-QUOTA TRA GLI AVENTI DIRITTO * RC= REDDITO COMPLESSIVO 18

CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI FAMILIARI A CARICO REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 2.840,51 EURO AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI LE DETRAZIONI SONO RAPPORTATE A MESE E COMPETONO DAL MESE IN CUI SI SONO VERIFICATE A QUELLO IN CUI SONO CESSATE LE CONDIZIONI RICHIESTE 19

IMPOSTA DOVUTA DAI NON RESIDENTI Art. 24, c. 3 TUIR Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono. 20

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA SOGGETTI NON RESIDENTI ( L. 296/2006 - ART. 1 cc 1324 – 1326) ANNI 2007, 2008 E 2009 I SOGGETTI NON RESIDENTI DIMOSTRANO, CON IDONEA DOCUMENTAZIONE (DA STABILIRE CON APPOSITO DECRETO) CHE LE PERSONE PER LE QUALI RICHIEDONO LE DETRAZIONI, NON POSSIEDANO UN REDDITO SUPERIORE A 2.840,51 E DI NON GODERE DI ALCUN BENEFICIO FISCALE CONNESSO AI CARICHI FAMILIARI NEL PAESE DI RESIDENZA. 21

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA I cittadini extracomunitari che richiedono attraverso il sostituto d’imposta le detrazioni per carichi di famiglia, la documentazione puo’ essere formata: documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese di origine, con traduzione in lingua italiana ed asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5.10.1961; documentazione validamente formata dal paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del paese di origine. 22

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI (L. 296/06 - ART. 1, COMMA 1327) SOPPRESSA DAL 2007 LA PRESENTAZIONE DI APPOSITA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLO STATO ESTERO TRADOTTA E ASSEVERATA DAL CONSOLATO ITALIANO NEL PAESE DI ORIGINE 23

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (ART 13 TUIR) REDDITO DETRAZIONE FORMULA Fino a 8.000 € 1.840 € (effettiva)¹/² >8.000 fino a 15.000 € 1.338 € (teorica) 1.338 + 502 x 15.000-RC * 7.000 >15.000 fino a 55.000 € 1.338 € (teorica) 1.338 x 55.000-RC * 40.000 * SE IL RAPPORTO È > 0; SI ASSUMONO LE PRIME 4 CIFRE DEC. ¹ La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 € ² Se il rapporto è a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 € LA DETRAZIONE DEVE ESSERE RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO 24

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE AGGIUNTIVE REDDITO IN EURO DETRAZIONE Superiore a 23.000 ma non a 24.000 +10 € Superiore a 24.000 ma non a 25.000 +20 € Superiore a 25.000 ma non a 26.000 +30 € Superiore a 26.000 ma non a 27.700 +40 € Superiore a 27.700 ma non a 28.000 +25 € 25

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE ESEMPIO: REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: € 25.000 GIORNI DI LAVORO: 265 FORMULA : 1.338 x 55.000 – 25.000 40.000 1.338 x 0,75 = 1003,5 € 1.003,5 € /365 x 265 ( giorni di lavoro) = 728,57 € detrazione aggiuntiva € 20/365 x 265 ( giorni di lavoro) = 14,52€ TOTALE DETRAZIONI : 728,57 +14,52 = 743,09 € 26

INCIDENZA DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE SU REDDITO COMPLESSIVO PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTRIBUZIONE DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO INCIDENZA SULL’INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO ONERI DEDUCIBILI “GESTITI” DAL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL’ART.51 COMMA 2, LETT. H) DEL TUIR 27

DETRAZIONI PER ALTRI REDDITI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE DI CUI ALL’ART. 50 C. 1 lett. e) (attività libero professionale intramuraria del personale del Ssn), lett. f) (gettoni presenza corrisposti dallo Stato), lett. g) (indennità membri Parlamento nazionale o europeo), lett. h) (rendite vitalizie), lett. i) (altri assegni periodici) LAVORO AUTONOMO ( ART. 53 TUIR) REDDITO D’IMPRESA “MINORE”: SOCIETA’ DI PERSONE E PERSONE FISICHE CON RICAVI NON SUPERIORI A € 309.874,14, IN CASO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI, O A € 516.456,9, IN CASO DI ALTRE ATTIVITA’ (ART. 66 TUIR) REDDITI DIVERSI: DERIVANTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI NON ESERCITATE ABITUALMENTE (ART. 67 C. 1 lett. i) TUIR) E DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATE ABITUALMENTE O DALLA ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI FARE, NON FARE O PERMETTERE (ART. 67 C. 1 lett. l) TUIR) 28

DETRAZIONI PER ALTRI REDDITI REDDITO DETRAZIONE FORMULA FINO A 4.800 1.104(effettiva) OLTRE 4.800 FINO A 55.000 1.104 (teorica) 1.104 x 55.000-R.C. * 50.200 * se il rapporto è > 0; si assumono le prime 4 cifre dec. LE DETRAZIONI SI APPLICANO A PRESCINDERE DAL PERIODO DI ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO E NON SONO CUMULABILI CON LE ALTRE 29

ADEMPIMENTI SOSTITUTI D’IMPOSTA Art. 23, c. 2 Dpr 600/73 La ritenuta da operare è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’art. 51 del TUIR, escluse le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato Testo Unico rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. 30

ADEMPIMENTI SOSTITUTI D’IMPOSTA Art. 23, c. 2 Dpr 600/73 La ritenuta da operare è determinata: c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) del citato Testo Unico, con i criteri di cui all’articolo 21, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico. 31

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SU T.F.R. E ALTRE INDENNITA’ EROGATE DAL 2007 (L. 296/06 -ART. 1, COMMA 9) ALIQUOTE E SCAGLIONI 2006 SE PIU’ FAVOREVOLI RISPETTO AL 2007 32

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (L.296/06- ART. 1 C.142) con regolamento i comuni possono deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione: massimo 0,8 punti percentuali (prima 0,5) le delibere di variazione hanno efficacia a decorrere da giorno di pubblicazione sul sito www.finanze.it con apposito regolamento possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. 33

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF l’addizionale e’ dovuta alla provincia e comune in base al domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. base imponibile: reddito complessivo ai fini irpef al netto degli oneri deducibili l’imposta e’ dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’irpef al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (art. 165 del tuir) termini di versamento: acconto e saldo entro i termini di versamento del saldo irpef 34

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF NOVITA’ 2007 ACCONTO: 30% CALCOLATO APPLICANDO LE ALIQUOTE AL REDDITO IMPONIBILE DELL’ANNO PRECEDENTE ALIQUOTA: DELIBERATA PER L’ANNO DI RIFERIMENTO, SE LA DELIBERA E’ EFFETTUATA ENTRO IL 15 FEBBRAIO, OVVERO MISURA VIGENTE NELL’ANNO PRECEDENTE 35

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ACCONTO (30%) TRATTENUTO DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA IN NOVE RATE MENSILI A PARTIRE DA MARZO SALDO DETERMINATO IN SEDE DI CONGUAGLIO E TRATTENUTO IN MASSIMO 11 RATE DAL MESE SUCCESSIVO E NON OLTRE IL PERIODO DI PAGA LE CUI RITENUTE SONO VERSATE NEL MESE DI DICEMBRE (VERSAMENTO ENTRO IL 16 DICEMBRE) 36

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE SALDO IN UNICA SOLUZIONE L’IMPORTO TRATTENUTO E DA TRATTENERE SONO INDICATI NEL MODELLO CUD 37

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – MODALITA’ DI VERSAMENTO DALL’ANNO D’IMPOSTA 2007 VERSAMENTO DIRETTO AI COMUNI CON APPOSITO CODICE TRIBUTO ASSEGNATO A CIASCUN COMUNE MODALITA’ DI ATTUAZIONE CON DECRETO MINISTRO ECONOMIA FINANZE DA EMANARE ENTRO 180 GIORNI 38

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ( L. 296 art. 1 cc. 691-692) NEI COMUNI CHE NON RISPETTANO IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO L’ALIQUOTA APPLICABILE DEVE ESSERE MAGGIORATA DELLO 0,3% 39