CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO: CONTRATTO DI APPRENDISTATO,

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CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO: CONTRATTO DI APPRENDISTATO, CONTRATTO DI INSERIMENTO

Contratto di apprendistato L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro assume l’obbligo di garantire una formazione professionale all’apprendista e di versargli un corrispettivo per l’attività lavorativa svolta.

Caratteristiche E’ un contratto di lavoro subordinato E’ un contratto a termine E’ un contratto a causa mista Deve essere redatto in forma scritta e deve indicare la prestazione alla quale è adibito l'apprendista, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro.

Durata della formazione La durata minima dei corsi di formazione per apprendisti è di: 120 ore annue 240 ore per apprendisti in diritto-dovere di istruzione e formazione Possono avere durata ridotta nel caso in cui gli apprendisti siano già in possesso di un titolo post-obbligo o di una qualifica idonei con l’attività professionale. Questi casi sono regolati dai C.C.N.L. Regolamentazione dei profili formativi demandata dal Dlgs 276/2003 alle regioni

……….formazione Parte della formazione è costituita da moduli che trattano argomenti trasversali: -competenze relazionali; -organizzazione ed economia aziendale; -normativa del lavoro; -sicurezza nei luoghi di lavoro. Per gli apprendisti in diritto-dovere… sono previste anche materie di base come italiano, inglese, informatica e matematica.

…….……formazione I moduli di formazione professionalizzante riguardano temi e pratiche specifici per i diversi settori e figure professionali. I corsi comprendono anche attività di orientamento e analisi dei requisiti in entrata e di accompagnamento individuale dei giovani.

Tipologie di contratto di apprendistato Sono previste tre tipologie di contratto con finalità diverse: Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, rivolto a giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni ( 15-18 anni) consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani. Apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in possesso di una qualifica professionale), che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore.

Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione L’Apprendistato è uno dei tre canali per assolvere l’obbligo formativo. E’ un contratto di lavoro subordinato che prevede contemporaneamente lavoro e formazione. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire una formazione professionale all’apprendista e di versargli un corrispettivo per l’attività lavorativa svolta.

….Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Si rivolge a giovani e adolescenti che hanno 15 anni compiuti e serve per il completamento del percorso formativo obbligatorio. E’ l'unico contratto stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale.

….Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Il contratto può avere una durata massima di 3 anni e deve tenere conto della qualifica da conseguire, del titolo di studio e dei crediti professionali e formativi eventualmente già acquisiti nonché degli esiti del bilancio di competenze del giovane.

Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Altre figure contrattuali affini Il contratto di apprendistato va distinto da altre figure contrattuali affini come il : contratto di prova praticantato Tirocinio estivo

……altre figure contrattuali affini   Contratto di prova lavoro: il prestatore deve dar prova delle sue capacità, al fine di dimostrarsi idoneo a svolgere il lavoro che gli sarà assegnato, senza che il datore di lavoro abbia l’obbligo specifico di formarlo e addestrarlo. Praticantato: e’ quel tipo di attività lavorativa , relativa prevalentemente all’esercizio delle libere professioni, in cui il praticante compie la propria attività lavorativa non al fine di percepire la retribuzione bensì allo scopo di imparare la professione;  Tirocini estivi: lo stagista viene inserito in un contesto aziendale preordinato alla sua formazione professionale rispetto alla quale la prestazione di attività lavorativa da parte del tirocinante e’ ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa. Non si trasforma in rapporto di lavoro subordinato, ha durata non superiore a 3 mesi e non prevede remunerazione obbligatoria.

Contratto di inserimento Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di persone

Caratteristiche È un contratto di lavoro subordinato È un contratto a termine È prevista la forma scritta pena la nullità del contratto. In mancanza di forma scritta il contratto si intende costituito a tempo indeterminato Non e’ applicabile nella Pubblica Amministrazione

Finalità e destinatari del contratto Il contratto ha la finalità di realizzare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che intendano riprendere un’attività e che non abbiano lavorato negli ultimi 2 anni; donne di qualsiasi età residenti in zone ad alta disoccupazione; persone affette da handicap. Il lavoratore può essere impiegato in qualsiasi attività lavorativa.

DEL GIUDICE, F. e MARIANI, F. e IZZO, F. (2004), Diritto del lavoro. ED. GIU. SIMONE, NAPOLI.   MASSI, E. (2004), decreto legislativo 10 settembre 2003 , n .276. IPSOA, MILANO. PARISI, P. e PLANCHER, e ZAMATTEO G. (2003), La riforma del mercato del lavoro. EXPERTA, TRENTO. PARISI, P. e PLANCHER, e ZAMATTEO G. (2004), Guida e formulari della riforma Biagi. EXPERTA, TRENTO AA.VV. LEGGE BIAGI UNA RIFORMA PER IL LAVORO (2004), ETAS, MILANO. AA.VV. (2004) Come cambia il mercato del lavoro. IPSOA, TRENTO LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E DECRETI MINISTERIALI Legge 14 febbraio 2003, n. 30:Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro Decreto legislativo 10 settembre 2003, 276: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio, n. 30. Circolari e decreti successivi.