I compensi dei commercialisti nello svolgimento dell’attività di Curatore, Commissario e Liquidatore D.M. 25 gennaio 2012, n. 30. Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. (G.U. 26 marzo 2012, n. 72)
L.F. - Art. 39 Compenso del Curatore Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. La liquidazione del compenso è fatto dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.
Compenso Curatore - Criteri D.M. 30/2012 - Art. 1 Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, (…) Criteri Opera prestata Risultati ottenuti Importanza del fallimento Sollecitudine
Compenso Curatore - quantum D.M. 30/2012 - Artt. 1 e 4 % dell'attivo realizzato % del passivo accertato rimborso forfettario delle spese generali pari al 5% del compenso liquidato compenso liquidato non inferiore a 811,35 euro 851,92 rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente
Compenso Curatore - esempi Istanza liquidazione compenso Curatore Decreto di liquidazione del compenso Calcoli Decreto compenso minimo
Compenso Curatore – attivo realizzato liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa attraverso azioni giudiziarie - e non sul valore di inventario dei beni (Cass. 22.9.2004, n. 18996; Cass. 3.7.1997, n. 5978) deve comprendersi tutta la liquidità comunque acquisita; sicché deve considerarsi attivo realizzato anche quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione (Cass. 8.1.1998 n. 100) Trib. Bergamo 21.4.1999 - non va computato quanto i creditori, rinunciatari all'ammontare ammesso al passivo a seguito di transazione stipulata col fallimento, avrebbero potuto percepire in sede di ripartizione Trib. Roma 27.10.1999 No al valore dei beni inventariati ma non liquidati No alle somme ricevute dal curatore per un titolo che comporti un obbligo di restituzione No somme direttamente erogate da un terzo ai creditori ammessi al passivo Compensazioni
Compenso Curatore – altri casi Fallimento di società di persone Unica massa attiva Unico passivo Cessazione funzioni prima della chiusura compenso liquidato a termine procedura criterio di proporzionalità, tenuto conto dell'opera prestata Fallimento chiuso con concordato compenso liquidato in base a opera prestata attivo = quanto col concordato viene attribuito ai creditori Esercizio provvisorio ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio
Compenso Curatore – revoca del fallimento L’art. 147 del DPR N. 115 del 30/05/2002 - spese della procedura fallimentare e compenso del curatore a carico di: creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento Erario Problemi processuali Tribunale fallimentare liquida il compenso Chi stabilisce chi deve pagare? Corte Appello che revoca, altrimenti causa in contraddittorio
Compenso Comm.Giudiziale D.M. 30/2012 - Art. 5 Concordato liquidatorio: attivo realizzato dalla liquidazione passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 Concordato con continuità: attivo e passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 Decreto-Compenso-CG-continuità.pdf Istanza-Compenso-CG-misto.pdf Decreto-Compenso-CG-misto.pdf
Compenso del Liquidatore D.M. 30/2012 - Art. 5 Compenso determinato: sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 Al commissario giudiziale e al liquidatore spettano inoltre rimborsi e trattamento missione Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni il compenso è liquidato al termine della procedura