TIPI DI PRESCRIZIONE Per quanto riguarda la prescrizione,

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TIPI DI PRESCRIZIONE Per quanto riguarda la prescrizione, i medicinali si suddividono nelle seguenti categorie: Medicinali senza obbligo di ricetta medica Medicinali soggetti a prescrizione medica Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa

MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI RICETTA Sono i medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l’intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento. Sono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità. Su questi medicinali il farmacista può dare consigli ai clienti.

I medicinali senza obbligo di ricetta sono distinti in due categorie: SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) che in etichetta devono riportare la dicitura: “Medicinale non soggetto a prescrizione medica ” OTC (dall’inglese “Over The Counter” sopra il banco), medicinali da banco o di automedicazione, che possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico. Questi medicinali devono riportare in etichetta la dicitura “ Medicinale di automedicazione ”.

MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA Ricetta ripetibile Sono medicinali che devono essere prescritti obbligatoriamente dal medico. La ricetta è necessaria perché si tratta di medicinali che: possono rappresentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico; sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, è probabile che rappresentino un pericolo diretto o indiretto per la salute; contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini; sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le accezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell’AIFA

e medicinali stupefacenti inseriti nella Ricetta ripetibile UTILIZZO Per la prescrizione di medicinali inseriti nella tabella 4 della F.U. XII ed. e medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione E della tabella 7 della F.U.

Ricetta ripetibile D.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006 FORMALISMI DEL MEDICO Compilare con mezzo indelebile Riportare su carta intestata o utilizzare timbro personale la data e la firma.

Es: Dosaggio non indicato Ricetta ripetibile ATTENZIONE! La mancata indicazione da parte del medico del dosaggio, qualora ne esista più di uno, della forma farmaceutica e dell’età del paziente, può involontariamente inficiare il successo della terapia. Es: Dosaggio non indicato Il farmacista DEVE dispensare il dosaggio più basso in commercio.

Ricetta ripetibile VALIDITÁ TABELLA II-E della tabella 7 F.U. XII ed. (es. benzodiazepine per uso orale) Massimo 3 pezzi nell’arco di 30 giorni TABELLA 4 F.U. XII ed. Massimo 10 pezzi nell’arco di 6 mesi Se il medico modifica la validità nel tempo, il paziente ha sempre diritto a 10 confezioni, viceversa se il medico indica un numero di confezioni superiore all’unità la ricetta, il paziente deve prelevare, anche in momenti successivi, il numero di confezioni specificato dal prescrittore. (Unicamente per i medicinali della tabella 4 F.U. XII ed.)

LIMITI DI PRESCRIZIONE Tabella riassuntiva TABELLA LIMITI DI PRESCRIZIONE DURATA DELLA CURA VALIDITA’ FORMALISMI DEL MEDICO 4 di F.U. La ricetta è ripetibile per 10 volte in 6 mesi Nessun limite 6 mesi (salvo diversa indicazione del medico) Data e firma del medico, il medico deve essere identificabile II sez. E La ricetta è ripetibile per 3 volte in 30 giorni 30 giorni

MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA Ricetta non ripetibile Si tratta di medicinali che possono determinare,con l’uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute e richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico.

Ricetta non ripetibile UTILIZZO Per la prescrizione di medicinali inseriti nella tabella 3 e 5 della F.U. XII ed. e medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione B, C, D della tabella 7 della F.U.

Ricetta non ripetibile D.L. 24/04/2006 N°219 – decreto 7 Agosto 2006 FORMALISMI DEL MEDICO La ricetta deve essere redatta con mezzo indelebile Deve contenere: - la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui dipende, stampata o apposta con timbro; - codice fiscale o cognome e nome dell’assistito (l’indicazione delle sole iniziali è ammessa per motivi di riservatezza individuati con decreti ministeriali); data, timbro e firma autografa. Validità: 30 giorni.

Prescrizioni particolari: Necessitano di RICETTA NON RIPETIBILE: preparazioni magistrali estemporanee, contenenti uno o più sostanze velenose. La dose del medicamento deve essere riportato in tutte lettere; preparati allestiti in farmacia contenenti sostanze soggette alla legge del doping (legge 14.12.2000, n.376), ad eccezione di 1) preparazioni per uso topico contenenti p.a. delle classi “Diuretici e agenti mascheranti” e “Stimolanti”, 2) preparazioni contenenti alcol quale unica sostanza vietata per doping; prescrizioni di isotretinoina. La prescrizione, distribuzione e dispensazione di tale sostanza deve essere fatta solo all’interno del “Programma di prevenzione del rischio teratogeno”. La ricetta ha una validità di 7 giorni dalla data di emissione, per una terapia massima di 30 giorni. Il medico deve riportare chiaramente la data di certificazione, la posologia ed il fabbisogno del farmaco; Prescrizione di medicinali contenenti sostanze anoressizanti ad azione centrale. Devono essere accompagnate da un piano di trattamento generale redatto da uno specialista, che vale 3 mesi e devono contenere un quantitativo non superiore a quello necessario a 30 giorni di terapia.

NIMESULIDE L’AIFA, con propria Determinazione del 18/10/2007, pubblicata sulla G.U. n. 250 del 26/10/2007, ha modificato il regime di fornitura dei medicinali contenenti Nimesulide/Nimesulide Betaciclodestrina ad uso sistemico, che passa da dispensazione con ricetta medica ripetibile a dispensazione con ricetta medica non ripetibile. Il provvedimento AIFA, che è entrato in vigore dal 3/11/07, ha lo scopo di scoraggiare fenomeni di utilizzo improprio o di abuso del prodotto, soprattutto nelle sintomatologie che trovano adeguato trattamento con altri farmaci. L’AIFA, con Nota Informativa del 08/02/2010 ha limitato l’uso della Nimesulide al trattamento di seconda linea e per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni di terapia.

A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA SPECIALE I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.

TABELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE TESTO UNICO DEGLI STUPEFACENTI TABELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in due tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione. In Tabella I sono comprese le sostanze, indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope, con potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso. In Tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia (farmaci). La tabella II è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso.

ALLEGATO III BIS Elenco di farmaci con forte attività analgesica che godono di particolari facilitazioni prescrittive. Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanyl Idrocodone Idromorfone Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone

ORDINANZA 16 GIUGNO 2009 Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. L’ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 di sabato 20 Giugno 2009 e è in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Stralcio Ordinanza

MEDICINALI IN COMMERCIO TEMPORANEAMENTE ISCRITTI ALLA TABELLA II sezione D BUPRENORFINA CEROTTI (20 MG 35 MCG/ORA, 30 MG 52,5 MCG/ORA, 40 MG 70 MCG/ORA) FENTANIL CEROTTI (12 MCG/ORA, 25 MCG/ORA, 50 MCG/ORA, 75 MCG/ORA, 100 MCG/ORA) FENTANIL CITRATO PASTIGLIE OROSOLUBILI (200 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG, 1200 MCG, 1600 MCG) IDROMORFONE CLORIDRATO COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO (4 MG, 8 MG, 16 MG, 32 MG) MORFINA SOLFATO COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO (10 MG, 30 MG, 60 MG, 100 MG) MORFINA SOLFATO SOLUZIONE ORALE OSSICODONE CLORIDRATO COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO (20 MG, 40 MG, 80 MG) OSSICODONE+PARACETAMOLO COMPRESSE (20 MG + 325 MG)

Ricetta ministeriale speciale a ricalco UTILIZZO Per la prescrizione di medicinali stupefacenti inseriti nella tabella II sezione A e nell’allegato III-bis della tabella 7 della F.U. XII ed.

Ricetta ministeriale a ricalco D.P.R. 309/90-L.N.49/06-D.M. 10/03/06 FORMALISMI DEL MEDICO Compilare in originale con mezzo indelebile Riportare: - cognome e nome dell’assistito; - dose prescritta, posologia e modo di somministrazione (anche in numero); - indirizzo e numero telefonico del medico prescrivente; - data, firma e timbro personale.

Ricetta ministeriale a ricalco LIMITE DI PRESCRIZIONE RICETTA TABELLA 2 medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale in due diverse forme farmaceutiche o in due dosaggi diversi tra loro, per un massimo di 30 giorni di terapia. 1copia per il farmacista 1copia inviata al SSN 1 copia trattenuta dall’assistito Allegato III-bis 1 solo medicinale per 30 giorni di terapia 1 copia trattenuta dall’assistito II, sez. A (esclusi i farmaci dell’allegato III-bis)

Allegato III-bis (legge n. 49/2006) Buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone. La prescrizione dei medicinali dell’allegato III-bis non è più riferita alle sole malattie degenerative o neoplastiche, ma alla terapia del dolore, indipendentemente dall’origine del dolore stesso.

Ricetta ministeriale a ricalco A cura del Farmacista A cura del Farmacista Una prescrizione per i farmaci della tabella II sez.A Max due prescrizioni, per i farmaci dell’allegato III bis Specificare dose modo e tempo Timbro e firma. La firma risulterà in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre Data La durata della terapia non deve superare i 30 giorni

La persona alla quale sono prescritti i medicinali compresi nella Tabella II, sezione A, anche quelli che sono costituiti da principi attivi iscritti nell’allegato III-bis, deve conservare la terza copia della ricetta che gli viene consegnata dal medico per giustificare il possesso degli stessi medicinali. La copia della ricetta che deve essere conservata è quella che porta la dicitura “copia prescrittore”. Quando i medicinali si esauriscono la copia della ricetta deve essere eliminata. DA CHIEDERE DOTT.SSA CARRUBBA

Terapia del dolore (TDL) L’apposizione del codice TDL sulla ricetta consente la prescrizione a soggetti affetti da patologia neoplastica o patologie degenerative in regime di SSN e l’esenzione dal pagamento del ticket per una terapia non superiore a 30 giorni.

Tabella riassuntiva Allegato III bis Max 2 medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti Nome e cognome dell’assistito (no indirizzo) dose, posologia e modo di somministrazione Indirizzo, numero di telefono professionale, data timbro personale e firma del medico. (firma originale solo sulla prima copia) 30 giorni escluso quello di redazione Max 30giorni 1 solo medicinale (per patologie diverse o medicinali diversi dall’allegato III bis) RMR 1 copia al farmacista 1 copia al paziente 1 copia al SSN II sez. A FORMALISMI DEL MEDICO VALIDITà DURATA DELLA CURA LIMITI DI PRESCRIZIONE RICETTA TABELLA Il medico può rilasciare una nuova prescrizione solo se passati 30 giorni dalla prima Il ricettario non può essere utilizzato dal sostituto Tutte e tre le copie devono essere timbrate. In mancanza del timbro i dati possono essere riportati anche in stampatello.

Tabella riassuntiva Max 30giorni Nome e cognome dell’assistito, dose, posologia e modo di somministrazione Indirizzo, numero di telefono professionale, data timbro personale e firma del medico. Max 30giorni Per il trattamento del dolore in pazienti con patologia neoplastica o degenerativa RMR Nome e cognome dell’assistito o CF Data e firma del medico, il medico deve essere identificabile 30 giorni escluso quello di redazione Nessun limite quali-quantitativo RNR II sez. D contenente farmaci iscritti nell’ allegato III-bis. FORMALISMI DEL MEDICO VALIDITà DURATA DELLA CURA LIMITI DI PRESCRIZIONE RICETTA TABELLA II sez. B II sez. C II sez. D

Qualunque modifica, correzione apportata alle ricette deve essere chiara e controfirmata dal Medico

Ricetta limitativa Ricetta di tipo ripetibile o non ripetibile, rilasciata limitatamente da Centri specializzati autorizzati o da medici specialisti autorizzati a prescrivere il medicinale.

Ricetta limitativa Tale prescrizione comprende: medicinali non vendibili al pubblico, il cui impiego è consentito solo in ambito ospedaliero, medicinali non vendibili al pubblico, utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale, medicinali vendibili al pubblico, utilizzati nel trattamento di malattie che devono essere diagnosticate in ambiente ospedaliero o in particolari strutture, o la cui diagnosi e il controllo sino riservati allo specialista.

Medicinali di fascia A Possono essere prescritti su apposito ricettario, dai medici di cure primarie, medici del servizio di continuità assistenziale, medici del pronto soccorso, dagli specialisti ambulatoriali, dai medici ospedalieri a seconda delle diverse disposizioni delle leggi regionali. La erogabilità SSN di tali medicinali ha valore nell’ambito della regione in cui la ricetta è stata emessa.

Prescrizione di farmaci a carico del SSN Ogni ricetta può contenere al massimo due confezioni, o tre confezioni nel caso di esenzioni per patologia. Comunque, ai sensi del D.L. n.278/1983 e successive modificazioni, la prescrizione di farmaci non deve superare il quantitativo necessario al paziente per due mesi di terapia. La validità della ricetta è di 30 giorni, escluso il giorno di emissione.

Fanno eccezione al limite dei due pezzi per ricetta: gli antibiotici monodose, i medicinali contenenti interferone destinati ai soggetti affetti da epatite cronica, i medicinali somministrabili per fleboclisi, per i quali sono prescrivibili 6 pezzi per ricetta Inoltre per gli analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore il numero di confezioni prescrivibili è quello che garantisce la terapia massima di 30 giorni.

Alcuni medicinali sono sottoposti a note limitative alla prescrizione, NOTE AIFA.

Che cosa sono le note AIFA? Le Note sono uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei farmaci senza interferire con la libertà di prescrizione del medico. Rappresentano, tuttavia, delle indicazioni che ogni medico deve obbligatoriamente rispettare per poter prescrivere alcuni farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Come si deve comportare il medico quando applica una Nota? Al momento della prescrizione, il medico deve riportare sulla ricetta il numero della Nota relativa a quel farmaco. In questo modo egli dichiara che ricorrono le condizioni di rimborsabilità previste dalla Nota.

FARMACI PRESCRIVIBILI SOLO SU DIAGNOSI E PIANO TERAPEUTICO DI CENTRI AUTORIZZATI DALLA REGIONE   Per alcune note relative all’uso di farmaci di costo elevato in patologie complesse, necessitanti di un processo diagnostico di particolare impegno e di un progetto terapeutico che richiede competenze e organizzazione proprie di strutture d’alta specializzazione, si è adottata, da parte dell’AIFA, la norma generale che la prescrizione sia possibile anche nel territorio da parte del medico di famiglia sulla base di una “diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di Centri Universitari od Ospedalieri specializzati individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano”.

Per la prescrizione a carico del SSN di questi farmaci il medico specialista autorizzato deve compilare la specifica scheda in triplice copia. Una copia deve essere trattenuta e conservata a cura dello specialista nella cartella clinica o scheda sanitaria del paziente per renderla disponibile, su richiesta dell’ASL, in caso di controlli. Una copia deve essere consegnata al medico di Cure Primarie che ha in carico l’assistito Una copia deve essere trasmessa mensilmente al Servizio di Farmacoeconomia per il tramite delle farmacie interne o delle Direzioni Sanitarie delle strutture cui appartengono gli specialisti che compilano la scheda.    

Il Piano Terapeutico deve essere compilato correttamente in tutte le sue parti (compresi timbro e firma del medico prescrittore che deve essere chiaramente identificabile) e deve rispettare le indicazioni delle note AIFA e le indicazioni terapeutiche registrate per ciascun farmaco.

Il piano terapeutico ha una validità limitata (validità massima 12 mesi salvo diversa indicazione dell’AIFA es. Clopidrogrel) Indicazioni di validità superiori a questo termine (del tipo: validità indefinita, terapia continuativa, ad vitam o sine die) sono da considerarsi non valide. Questa limitazione temporale ha il significato di vincolare l’erogazione del farmaco ad un controllo ricorrente del paziente. Il Piano terapeutico va quindi rinnovato: al cambio della terapia alla scadenza del precedente Piano Terapeutico