Il mercato interno e la tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE I principi.

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Transcript della presentazione:

Il mercato interno e la tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE I principi

Il cd mercato interno Nel processo di integrazione europea : ruolo centrale Realizzazione del mercato interno delle merci, dei servizi, del lavoro e dei capitali (in margine alle quattro libertà fondamentali di circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali)

Il mercato interno una definizione: art.26 del TFUE : “il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”. dal “mercato comune” di cui all’art. 2 del Trattato di Roma (1957) strumento atto a promuovere lo sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità

segue Realizzazione del mercato comune parallela al “ravvicinamento” delle politiche economiche degli Stati membri Doppio livello di integrazione Con la prima generazione del regime di liberalizzazione Dimensione “negativa” dell’integrazione fra i mercati e fra le attività economiche degli Stati

segue accento : eliminazione delle barriere poste dagli Stati agli scambi in merci, persone, servizi e capitali; attenzione alla applicazione delle regole di concorrenza Responsabilità di politica economica e monetaria lasciate agli Stati membri; Rigorosa osservanza del rispetto degli obblighi fondamentali in tema di mercato interno (da parte della Commissione e della Corte di giustizia)

L’evoluzione successiva Seconda metà anni ottanta : verso l’integrazione positiva Libro bianco sul mercato interno; Atto unico europeo Completa eliminazione delle barriere fra i mercati degli Stati membri Armonizzazione della fiscalità indiretta

segue I nuovi obiettivi del Trattato di Maastricht: Unione economica e monetaria; Politiche comuni orizzontali Il mercato interno diventa il quadro giuridico complessivo, su scala europea, dei rapporti economici Esso diventa nucleo centrale di un ordinamento articolato e tendenzialmente completo

La disciplina della concorrenza art. 3 n. 3 del TUE: “economia sociale di mercato fortemente competitiva” Politica di concorrenza connessa ala politica di coesione sociale, ricerca e sviluppo e politica ambientale Le norme a tutela della concorrenza possono distinguersi in : Norme relative alle imprese private; Norme relative alle imprese pubbliche; Norme relative agli aiuti di Stato

Le attività soggette alle predette norme Tutte le attività economicamente rilevanti che non vi siano sottratte (comprese le attività del settore bancario e del settore delle assicurazioni; dei trasporti e del settore carbosiderurgico) Tra le attività espressamente sottratte : Produzione e commercio dei prodotti agricoli (art. 42 TFUE) :deroghe finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 39 del Trattato (interpretazione restrittiva) difesa e sicurezza nazionale (art. 346 TFUE)

Le norme relative alle imprese private Artt. 101 e 102 TFUE: Norme provviste di effetto diretto ed azionabili davanti al giudice nazionale da parte del singolo; Decentramento amministrativo dei poteri antitrust (art. 103 TFUE e Reg. N. 1 del 2003)

La nozione di impresa nel Trattato : manca la definizione Nella giurisprudenza comunitaria : valutazione caso per caso In termini ampi: qualsiasi entità – persona giuridica o fisica – che svolga un’attività economicamente rilevante consistente nell’offrire beni o servizi su un certo mercato Approccio di tipo funzionale (valutazione circa la possibilità che una certa attività economica sia svolta in equilibrio fra costi e ricavi e quindi possa essere svolta da un’impresa privata)

segue irrilevanza della forma giuridica dell’impresa e delle modalità di finanziamento (anche quella pubblica è impresa ove operi in regime di concorrenza)

Il divieto delle intese restrittive art. 101 TFUE: Oggetto della norma: Rapporti concorrenziali sia orizzontali che verticali (tra imprese operanti allo stesso stadio del processo economico ovvero a stadi diversi) Nozione di intesa “sostanziale”: concertazione fra imprese altrimenti indipendenti

segue Tipologie di intese: Accordo : sia scritto che verbale, non necessariamente tradotto in un contratto decisioni di associazioni di imprese:adottate da raggruppamenti di imprese o sindacati professionali nei riguardi degli associati pratica concordata : qualsiasi comportamento coordinato fra imprese (coordinamento e collaborazione)

Intesa rilevante pregiudizio al commercio fra gli Stati membri alterazione delle condizioni di concorrenza all’interno del mercato comune natura indipendente dei comportamenti anticoncorrenziali delle imprese

Le esenzioni individuali al divieto delle intese restrittive art. 101 n. 3 esenzioni individuali decise da: Commissione autorità nazionale di concorrenza Giudici nazionali (v. Comunicazione del 2004)

segue Alla Commissione la valutazione della compatibilità dell’intesa restrittiva con il diritto antitrust nei casi di “ragioni di interesse pubblico comunitario” Sono possibili applicazioni decentrate da parte delle autorità nazionali del diritto comunitario

Le esenzioni per categoria disciplina contenuta nel Regolamento n. 1 del 2003 Accordi