La responsabilità professionale dell’avvocato Gli obblighi di informazione, di sollecitazione e di dissuasione
Questione giuridica: il diritto del cliente ad essere informato su ogni aspetto concernente le modalità di esecuzione della prestazione, le probabilità di vittoria del giudizio da intentare e l’inopportunità stessa dell’azione legale può essere ragionevolmente negato per il sol fatto che non si rinviene nel sistema una disposizione normativa (che contempera il soddisfacimento di questi precipui interessi creditori) o, diversamente, perché le parti non hanno convenuto nelle disposizione pattizie un accordo in tal senso? Quali ragioni giustificano un giudizio di responsabilità del legale, il quale non ha sapientemente ottemperato i gravosi oneri (rectius doveri) informativi nei riguardi del cliente?
Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004 n. 14597 « (…) la valutazione in ordine all’adempimento o meno da parte dell’avvocato dell’obbligazione conseguente all’incarico professionale conferitogli non attiene al mero accertamento del mancato raggiungimento del risultato utile da parte del cliente, ma involge una indagine volta a verificare l’eventuale violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza; nell’ambito di quest’ultimo sono ricompresi i doveri di sollecitazione, di dissuasione ed in particolare di informazione, al cui adempimento il professionista è tenuto sia all’atto dell’assunzione dell’incarico che nel corso del suo svolgimento, evidenziando al cliente le questioni di fatto e/o di diritto rilevabili “ab origine” o insorte successivamente ritenute ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive di un rischio di effetti dannosi, invitandolo a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, ed anche sconsigliandolo dall’iniziare o proseguire una lite ove appaia improbabile un epilogo favorevole, e, anzi, probabile un esito negativo».
Correttezza e Buona fede in senso oggettivo Diligenza Art. 1176, co.2, c.c.; Regola tecnica, elevata a “criterio di responsabilità” Efficacia integrativa del rapporto obbligatorio; Regola di governo della discrezionalità in executivis; Criterio di congruenza tra comportamento e fine; Garantisce la migliore giustizia del caso concreto
Opzione metodologica Logica deduttiva-sillogistica: sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta mercé un operazione meccanica di incasellamento automatico Pensiero topico, inteso come il pensare per problemi; deve procedersi “dal particolare al particolare”
Qualificazione giuridica degli obblighi di informazione, di sollecitazione e di dissuasione Regime di responsabilità Disciplina positiva concretamente applicabile Distribuzione carico probatorio
Attività professionale svolta dall’avvocato Fase preliminare Fase giudiziale Studio del caso litigioso, identificazione e qualificazione del fatto nei suoi lineamenti essenziali, ricerca della strategia più idonea, valutazione dei costi e dei benefici, inopportunità del giudizio Prestazione complessivamente dovuta dal professionista esercente un’attività forense
Violazione degli obblighi di informazione, di sollecitazione e di dissuasione Responsabilità precontrattuale Artt. 1337-1338 c.c. Responsabilità contrattuale Art. 1218 c.c.
Responsabilità professionale dell’avvocato QUESTIONE GIURIDICA Come può giustificarsi il diverso atteggiamento, chiaramente di favore, manifestato dalla giurisprudenza relativamente alla responsabilità professionale dell’avvocato, pur in presenza di un quadro normativo di riferimento evidentemente comune e valevole per tutte le professioni intellettuali?
I presupposti della responsabilità contrattuale dell’avvocato: onere della prova Cliente/creditore deve dimostrare la difettosa od inadeguata prestazione professionale, la sussistenza di un danno ed il rapporto di causalità tra la negligente prestazione professionale ed il danno subito Avvocato/debitore deve provare di aver eseguito diligentemente la prestazione professionale, ovvero la non imputabilità della impossibilità della prestazione
Dimostrazione della COLPA PROFESSIONALE Prova insufficiente: la colpa professionale non costituisce antecedente eziologico idoneo a determinare, per ciò solo, la soccombenza processuale del legale, con conseguente condanna al risarcimento dei danni Necessita, invece, una prova differente, avente ad oggetto la dimostrazione che l’assenza dell’errore avrebbe comportato un diverso esito del giudizio alla luce di un CRITERIO PROBABILISTICO.
L’inadempimento contrattuale derivante dal mancato assolvimento degli obblighi di informazione, di sollecitazione e di dissuasione Cliente/creditore deve dimostrare meramente la fonte del titolo ed allegare l’inadempimento Avvocato/debitore deve provare di aver adempiuto ovvero la non imputabilità dell’inadempimento
Art. 2697, co.1, c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” Norma in bianco Regola di giudizio