Il SISTEMA GIURISDIZIONALE EUROPEO

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
GLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELL’UNIONE EUROPEA
Advertisements

IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia Università di Pavia
IL RICORSO PER INFRAZIONE VOLTO AL CONTROLLO DEL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI * NATURA DELLINFRAZIONE (FORMA DELLA VIOLAZIONE,
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 2 – 27 GENNAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Le istituzioni giudiziarie Corte di Giustizia dell’Unione Europea prof. A. Venchiarutti.

Corso di Diritto dell’Unione I L SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE.
Università di Pavia VOLTO A FAR DICHIARARE L’ILLEGITTIMITA’ DEL COMPORTAMENTO OMISSIVO DI UN’ISTITUZIONE ART. 265 TFUE: QUALORA, IN VIOLAZIONE DEI TRATTATI,
Università di Pavia NOMINATO DAL CONSIGLIO EUROPEO CON L’ACCORDO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE È PRESIDENTE DELLA FORMAZIONE AFFARI ESTERI DEL CONSIGLIO.
Università di Pavia INIZIALMENTE: CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI (≠CECA) TUTTAVIA, L’ART. 201 TCE CONCEPIVA QUESTO SISTEMA COME PROVVISORIO “LA COMMISSIONE.
Università di Pavia GLI ATTI DELLA BCE EFFETTI INTERNI ALL’EUROSISTEMA INDIRIZZI, ISTRUZIONI, DECISIONI INTERNE ATTI CHE PRODUCONO EFFETTI NEI CONFRONTI.
Il giudice nazionale e l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali della UE Scuola Superiore della Magistratura
Il sistema giudiziario
Corso di Diritto dell’Unione
Le impugnazioni.
IL PROCESSO DECISIONALE
I SISTEMI DI GARANZIA DEI DIRITTI UMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
MAGISTRATURA Lezione 11.
MAGISTRATURA ORGANI GIUDIZIARI.
Diritto internazionale privato e dei contratti
DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA
Le fonti delle autonomie
Art. 19 (1) TUE La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto.
Sentenza «Taricco» (C-105/14)
Istituzioni e poteri dell’Unione Europea
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA La funzione giurisdizionale
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’equilibrio istituzionale
Le procedure legislative
Sentenza Commissione c. PE e Consiglio (2014)
Il sistema europeo per la protezione dei diritti fondamentali
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA I diritti fondamentali
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso per infrazione
IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE.
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’adattamento dell’ordinamento italiano
Corso di Diritto dell’Unione
CORSO DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (6)
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso per annullamento
Il ricorso di annullamento artt TFUE
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il rinvio pregiudiziale
LE COMPETENZE GIUDIZIARIE
Diritto dell’Unione europea XXIV Lezione
LE RIFORME ISTITUZIONALI
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
LEGGE 31 MAGGIO 1995, N. 218 L’articolo 64 della Legge 218/1995 stabilisce quali sono le condizioni ed i requisiti che le sentenze debbono contenere per.
LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
LA MAGISTRATURA 1.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Il Conflitto di Interesse negli Appalti
LE AZIONI DI RESPONSABILITA’
GLI ATTI DI DIRITTO DERIVATO
Le procedure decisionali - 2
IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia
L’amministrazione della giustizia
Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)
LE FONTI INTERNAZIONALI
La legge cost. 1/1999 Art. 2 - L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità.
Art 81 cost. AI SoG LUISS 31 gennaio.
Le procedure legislative
GLI ATTI DI DIRITTO DERIVATO
Sentenza «Taricco» (C-105/14)
Dipartimento di Scienze Politiche Corso di Tutela internazionale dei diritti umani (SPRISE) a.a. 2018/2019 Prof.ssa Egeria Nalin Schema riassuntivo sui.
L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE (1)
Il ricorso amministrativo
IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia Università di Pavia
TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Le fonti delle autonomie
L’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 81 E 82
IL RICORSO IN CARENZA (I PRESUPPOSTI)
Transcript della presentazione:

Il SISTEMA GIURISDIZIONALE EUROPEO Le istituzioni giudiziarie e i ricorsi contro gli Stati membri 2/22/2019

Le istituzioni giudiziarie europee Art. 13 TUE: La Corte di giustizia dell’Unione europea figura tra le istituzioni dell’Unione. L’istituzione “Corte di giustizia” si compone della Corte di giustizia, del Tribunale, e dei tribunali specializzati (al momento solo il Tribunale della funzione pubblica). Il funzionamento degli organi giudiziari è disciplinato, oltre che dai Trattati (articoli 19 TUE e 251-281 TFUE), dal Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Quest’ultimo è modificabile con procedura legislativa ordinaria, su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte (art. 281 TFUE).

Le istituzioni giudiziarie europee La Corte di giustizia dell’Unione europea ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati (art. 19 TUE). La Corte si compone di un giudice per ogni Stato membro (quindi, attualmente, 27), assistiti da avvocati generali (attualmente 8, ma il numero può essere aumentato dal Consiglio, all’unanimità su richiesta della Corte). Il Tribunale è composto da “almeno” un giudice per ogni Stato membro (attualmente 27, ma l numero può essere aumentato con una modifica dello statuto). Nomina: i giudici, della Corte e del Tribunale, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi dei paesi membri (art. 253 TFUE). Un comitato, istituito dall’art. 255 TFUE e composto da 7 personalità scelte fra ex membri della Corte, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi, tra cui un membro del Parlamento europeo, ha il compito di esprimere un parere sull’adeguatezza dei candidati alle funzioni di giudice e di avvocato generale.

Le istituzioni giudiziarie europee Ai sensi dell’art. 19 TUE i giudici designano il loro presidente, che rimane in carica per tre anni, e nominano il cancelliere. Inoltre, la Corte stabilisce il proprio regolamento di procedura, sottoposto poi all’approvazione del Consiglio. La Corte si riunisce in sezioni o in grande sezione. Le prime sono composte di tre o cinque giudici, la seconda di 13 (la Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione che è parte in causa). Solo in casi molto particolari, previsti dallo Statuto stesso all’art. 16, la Corte si riunisce in seduta plenaria (sostanzialmente quando ci sia da constatare che persone che ricoprono incarichi istituzionali – Mediatore, membri della Commissione, giudici della Corte dei conti – non soddisfano più i requisiti richiesti per il loro incarico o non hanno adempiuto ai loro obblighi, e quando la stessa Corte, sentito l’avvocato generale, reputa che una casa rivesta un’importanza eccezionale).

Le istituzioni giudiziarie europee Avvocati generali – il ruolo degli avvocati generali è quello di “presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause” che vengono sottopose alla Corte (art. 252 TFUE). La Corte non è vincolata dalle conclusioni dell’avvocato generale. Può farvi riferimento, come può del tutto disattenderle. Il Tribunale non prevede avvocati generali, ma è possibile che uno dei giudici sia chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale (art. 49 Statuto).

Competenze della Corte, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica Ai sensi dell’art. 256 TFUE, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi per annullamento, per carenza, per risarcimento del danno, tranne quando sono proposti da uno Stato membro o da un’istituzione contro un atto o un’astensione dal pronunciarsi del Consiglio, del Parlamento o delle due istituzioni congiuntamente, o della Commissione (v. art. 51 dello Statuto); sono poi competenza della Corte i ricorsi proposti da uno Stato membro contro un altro Stato membro, e le pronunce su rinvio pregiudiziale da parte di un giudice nazionale, benché l’art. 256, n. 3, TFUE, preveda che il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali in materie specifiche, che dovranno essere stabilite dallo statuto.

Competenze della Corte, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica Rinvio alla Corte – il Tribunale, se ritiene che una questione sottoposta alla sua cognizione richieda una decisione di principio che rischi di mettere in gioco l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte affinché si pronunci. Tribunale della funzione pubblica – composto da 7 giudici, è competente a pronunciarsi in primo grado in merito alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti.

Competenze della Corte, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica Impugnazione – a) le sentenze del Tribunale possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto; b) le sentenze del Tribunale della funzione pubblica possono essere impugnate di fronte al Tribunale Riesame – non è un vero e proprio ulteriore grado di giudizio, ma un’altra garanzia, di carattere eccezionale, a tutela dell’unità e della coerenza del diritto dell’Unione. Possono essere sottoposte al riesame della Corte le sentenze del Tribunale emesse su impugnazione di sentenza del Tribunale della funzione pubblica e le sentenze che saranno in futuro eventualmente emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali (v. art. 256, n. 2, e n. 3, TFUE).

I rimedi giurisdizionali nel sistema europeo. Schema introduttivo

Pareri (accordi internazionali) Pronunce sentenze pregiudiziali Ricorsi diretti Pareri (accordi internazionali)

2/22/2019 Rinvii pregiudiziali: Rinvii provenienti da giudici nazionali Interpretatione del diritto europeo Validità degli atti dell’Unione Compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione (indirettamente attraverso l’interpretazione del diritto UE) 2/22/2019

Contro gli Stati membri Ricorsi diretti Contro l’Unione Contro gli Stati membri

Responsabilità extracontrattuale Controversie del personale Contro l’Unione Annullamento Carenza Responsabilità extracontrattuale Controversie del personale

Contro gli Stati membri Da parte della Commissione Da parte di un altro Stato membro

I ricorsi contro gli Stati membri Si tratta delle cosiddette procedure di infrazione, ricorsi che possono essere proposti nei confronti di uno Stato membro che abbia commesso violazioni di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Molto frequentemente l’obbligo violato riguarda la tempestiva trasposizione delle direttive. Possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) o da un altro Stato membro (art. 259 TFUE), benché quest’ultima ipotesi sia la meno frequente.

I ricorsi contro gli Stati membri Il procedimento di cui all’art. 258 inizia con una fase precontenziosa, avviato dalla Commissione con una lettera di messa in mora allo Stato inadempiente, volta ad indurre questo a presentare le proprie osservazioni in merito alle contestazioni della Commissione. La lettera di messa in mora ha lo scopo di circoscrivere la materia del contendere, e successivamente ad essa non possono essere mossi nuovi addebiti allo Stato nell’ambito dello stesso procedimento. Segue un parere motivato, della stessa Commissione, nel quale essa indica le modalità di adempimento dell’obbligo e fissa un termine allo Stato per adempiere. Qualora lo Stato membro non si conformi al parere motivato entro il termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia e dare così avvio alla fase contenziosa del procedimento.

I ricorsi contro gli Stati membri Nel caso in cui sia un altro Stato membro ad avviare il procedimento, ai sensi dell’art. 259 TFUE, esso deve comunque segnalare la violazione alla Commissione, allo scopo di avviare un contraddittorio tra gli Stati interessati. La Commissione può emettere anche in questo caso un parere motivato. In ogni caso, lo Stato può proporre ricorso alla Corte di giustizia. Secondo l’art. 260 TFUE, qualora la Corte accerti, a seguito di procedura di infrazione, la sussistenza di una violazione, lo Stato interessato deve prendere i provvedimenti che la sentenza della Corte comporta. In altre parole, la sentenza della Corte è una sentenza di accertamento, ed essa obbliga lo Stato a porre fine alla violazione.

I ricorsi contro gli Stati membri Se lo Stato, nonostante la sentenza di condanna, persiste nell’inadempimento, è prevista dallo stesso art. 260 TFUE un’ulteriore procedura, analoga a quella dell’art. 258, in cui la Commissione contesta allo Stato membro la mancata esecuzione della sentenza. In questo caso, il procedimento può concludersi con la comminazione, da parte della Corte, di una sanzione pecuniaria, sotto forma di una somma forfettaria o di una penalità.

I ricorsi contro gli Stati membri Il meccanismo di garanzia del rispetto degli obblighi dell’Unione da parte degli Stati membri è tuttavia poco efficace, visto che può accadere che lo Stato membro, se ha un interesse di natura politica a non adempiere, non sia indotto all’adempimento neanche dalla sanzione pecuniaria. È per questo motivo che la Corte ha elaborato altri strumenti di garanzia dei diritti conferiti ai singoli dal diritto europeo: l’obbligo dello Stato di risarcire il danno causato al singolo, la possibilità per i singoli di invocare direttamene davanti ai giudici nazionali la direttiva non trasposta entro i termini, l’obbligo per i giudici nazionali di interpretare il diritto azionale applicabile in modo conforme alla direttiva inattuata.

I ricorsi contro gli Stati membri Nel caso in cui la violazione commessa dallo Stato membro consista nell’omessa comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, l’art. 260, par. 3 prevede una procedura volta a rafforzare il sistema di garanzia contro le violazioni statali: in questi casi, che sono tra i più numerosi, la Commissione potrà, già nel ricorso per inadempimento, “indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguata alle circostanze”. Dunque in queste ipotesi non sarà più necessario attendere la seconda procedura di condanna per poter infliggere la sanzione pecuniaria.