I termini della ricostruzione di carriera
Domande al Dirigente entro il 31 dicembre L’articolo 1, comma 209, della legge 107/2015, dispone che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico debbano essere presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
Il diritto alla ricostruzione si prescrive in 10 anni La disciplina vigente prevede che l’esercizio del diritto a chiedere la ricostruzione di carriera debba essere fatto valere entro il termine per la prescrizione ordinaria che la legge fissa in 10 anni (si veda l’articolo 2946 del codice civile).
Il diritto agli arretrati si prescrive in 5 anni Il termine del diritto agli arretrati, dovuti a seguito dell’accertamento del diritto alle differenze retributive collegate all’anzianità di servizio, ai sensi dell’articolo 2, ultimo comma, della legge 428/85 si prescrive in 5 anni (tra le tante, si veda la sentenza della III sezione del Consiglio di stato 155/2013).
Se il decreto di ricostruzione non arriva, bisogna presentare una diffida Il Ministero dell’economia (181138 del 06/10/2017) ha spiegato che, se l’amministrazione non emette i decreto di ricostruzione di carriera entro 5 anni dalla data di presentazione della domanda, il diritto agli arretrati va in prescrizione. Per evitare che ciò avvenga, è necessario che il docente interessato presenti una diffida prima della scadenza dei 5 anni
Il testo della circolare Mef sulla prescrizione «…stante il termine prescrizionale quinquennale, come da consolidata giurisprudenza giuslavoristica ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 155/2013) e considerato che il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte, è di tutta evidenza che, nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A. Viceversa, in assenza di atti interruttivi, si ritiene che l’interessato abbia diritto a percepire gli arretrati nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emanazione del decreto di inquadramento qualora l’ufficio preposto emani il decreto stesso tardivamente».
Termini per l’emissione del provvedimento Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1995, n. 190, il termine entro il quale l’amministrazione dovrebbe emettere il provvedimento di ricostruzione dovrebbe rimanere fissato in 480 giorni. Ai procedimenti relativi alle ricostruzioni di carriera, infatti, non si applica il termine di 30 giorni fissato dalle nuove disposizioni contenute nella legge 69/2009. Il termine breve di 30 giorni, infatti, si applica solo << in assenza di diversa disciplina regolamentare (si veda la circolare 4 luglio 2010 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)».
Le novità introdotte dalla legge 107/2015 Resta il fatto però che, secondo il ministero dell’economia (181138 del 06/10/2017) le istituzioni scolastiche sarebbero tenute ad emettere i provvedimenti di ricostruzione di carriera in un periodo «compreso tra i 30 e i 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di ricostruzione di carriera da parte del dipendente». Tale termine deriverebbe dal fatto che, secondo la legge 107/2015, il ministero dell’istruzione avrebbe l’obbligo di comunicare al ministero dell’economia entro il 28 febbraio di ogni anno «le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera presentate dal personale scolastico nell’ultimo quadrimestre dell’anno precedente».