Fonti atto, fonti fatto: fatto vs. fatti «normativi»

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Fonti del diritto amministrativo
Advertisements

A.A ottobre 2008 Facoltà di Scienze della Comunicazione Master in Comunicazione nella PA Le politiche attive del lavoro prof. Nedo Fanelli.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Diritto pubblico 2° Lezione.
LA CERTIFICAZIONE MEDICA: norme nuove vecchi problemi
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
Le fonti delle autonomie
La concorrenza fra le fonti: legge, contratto collettivo nazionale e contrattazione di secondo livello Convegno nazionale AGI SETTEMBRE 2017 Prof.
Il sistema delle fonti (cenni)
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI EGAS FVG
FONTI DEL DIRITTO.
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione:(documenti)
CONTRATTO INDIVIDUALE & COLLETTIVO
L’ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE
Centralità dei diritti
CORSO PREPARAZIONE concorso PUBBLICo miNiStero giuStiZia
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
Concorrenza sleale Fondamento della libertà di concorrenza Fonti
8) Differenza fra norme di principio e principi generali dell’ordinamento Il principio fondamentale, come del resto si desume dal terzo comma dell'art.
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
I vizi di legittimità.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO
IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
OBBLIGAZIONE E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto)
Fonti atto, fonti fatto.
Amministrazione e ordinamenti
IL DIRITTO Mariangela Ferrari 17/06/2018.
ECCO FATTO.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche.
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione: documenti, pubblicazioni.
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE (DANNEGGIATO)
Cittadinanza e Costituzione
Istituzioni di Diritto Pubblico per Economia e Finanza
Dalla disposizione alla norma
Il bisogno di mettersi in rapporto con quello che fanno e che pensano
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI comune trieste
LA NORMA GIURIDICA.
L’ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE
Codice Protezione Civile in vigore dal 6 febbraio 2018
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
CONTRATTO INDIVIDUALE & COLLETTIVO
Le Fonti del diritto Principi generali.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Schema delle fonti.
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
Le Fonti del diritto Principi generali.
Limiti competenza regione Sardegna
FONTI DEL DIRITTO.
Limiti regione Sardegna 2
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico
Le fonti del diritto.
FONTI DEL DIRITTO.
SOGGETTO RAPPRESENTATIVO
Il mestiere dello storico
LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
AMMINISTRAZIONE, FONTI E ORDINAMENTI
Le fonti delle autonomie
ORDINAMENTO GIURIDICO
L'atto costitutivo delle associazioni di promozione sociale (art
L'atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato - Art
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
L’ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE
Transcript della presentazione:

Fonti atto, fonti fatto: fatto vs. fatti «normativi» Genere comune Fatto giuridico fatto giuridico indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Differenza specifica Fatto normativo = fonte fatto = fatto giuridico abilitato dall’ordinamento (norma di riconoscimento) a produrre norme giuridiche

Fonti atto, fonti fatto: fatto vs. fatti «normativi» Genere comune Atto giuridico atto giuridico indica un fatto volontario, qualificato dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi dell’atto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Differenza specifica Atto normativo = fonte atto = atto giuridico abilitato dall’ordinamento (norma di riconoscimento) a produrre norme giuridiche. La norma di riconoscimento indica il soggetto e le forme procedimentali di produzione dell’atto normativo