Fonti atto, fonti fatto: fatto vs. fatti «normativi» Genere comune Fatto giuridico fatto giuridico indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Differenza specifica Fatto normativo = fonte fatto = fatto giuridico abilitato dall’ordinamento (norma di riconoscimento) a produrre norme giuridiche
Fonti atto, fonti fatto: fatto vs. fatti «normativi» Genere comune Atto giuridico atto giuridico indica un fatto volontario, qualificato dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi dell’atto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Differenza specifica Atto normativo = fonte atto = atto giuridico abilitato dall’ordinamento (norma di riconoscimento) a produrre norme giuridiche. La norma di riconoscimento indica il soggetto e le forme procedimentali di produzione dell’atto normativo