L’usura nei contratti bancari

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Transcript della presentazione:

L’usura nei contratti bancari Dott. Luca MARTINAT Tribunale di Torino

Questioni rilevanti Nozione di usura Usura in concreto CMS e usura TAEG/TEG e TEGM e usura Interessi moratori ed interessi corrispettivi Interessi intra-fido ed extra-fido

Nozione di usura Usura sopravvenuta in mutui/leasing Usura sopravvenuta nei conti correnti sent. Cass. n. 24675/2017 e Cass. n. 2311/2018

(segue) Nozione di usura Con le pronunce sopra citate la Cassazione ha escluso il fenomeno dell’usura sopravvenuta nei contratti di mutuo/leasing: in questi casi la valutazione in punto usura deve essere una sola e va svolta al momento della stipulazione del contratto: se in quel momento il tasso non era usurario, successive diminuzioni del tasso soglia non possano rilevare a fini usurari Tale principio vale anche nei rapporti bancari in conto corrente (ad esempio, in un’apertura di credito)? La Cassazione non si è ancora espressa chiaramente sul punto, ma l’estensione del principio non pare condivisibile

(segue) Usura: mutuo, conto corrente La pronuncia in esame è stata emanata con riferimento ad un contratto di mutuo, ovvero ad un rapporto di credito statico ove il tasso di interesse viene tendenzialmente fissato una volta per tutte al momento della stipulazione del contratto, situazione in cui potrebbe rilevare una successiva oscillazione al ribasso dei tassi di interesse (evenienza ritenuta quindi irrilevante dalle Sezioni Unite citate) a fronte dell’impossibilità per la Banca di modificare unilateralmente il tasso pattuito. Una tale situazione, invece, non è concepibile in un rapporto di conto corrente, essendo questo un rapporto bancario necessariamente fluido, con continue modificazioni delle condizioni contrattuali applicate, anche di quelle di natura economica, che lo regolano, ragion per cui la Banca è sempre nelle condizioni di potere (anzi di dover) adeguare le proprie remunerazioni all’andamento trimestrale del tasso soglia. Il contratto di conto corrente, infatti, a differenza di un ordinario contratto di mutuo, riporta una clausola che consente alla Banca l'esercizio dello ius variandi nel corso del rapporto, con la conseguenza che in occasione della comunicazione al cliente di una modifica, qualora il tasso pattuito superi il tasso soglia, la Banca sempre può rettificare il tasso, in tal modo introducendo a ben vedere una nuova clausola contrattuale, con l’ulteriore conseguenza che il nuovo tasso può essere fatto rientrare, perciò, nel concetto di usura originaria. Posta, quindi, la continua mutevolezza delle condizioni economiche regolatrici del rapporto in conto corrente e posta la possibilità per la Banca di variare continuamente le suddette condizioni economiche, ne deriva l’impossibilità di applicare la massima sopra citata delle Sezioni Unite, in quanto riferita ad un rapporto contrattuale diverso, quale il mutuo, avente condizioni contrattuali statiche e tendenzialmente immutabili (e giammai unilateralmente da parte della Banca), ragion per cui l’istituto di credito, in virtù della sua qualifica professionale, deve ritenersi onerato del continuo aggiornamento, su base trimestrale, delle condizioni di credito, al fine ultimo di rispettare i tassi soglia via via vigenti.

Usura in concreto o worst case Il c.d. worst case La penale per estinzione anticipata e gli interessi moratori Ai fini della valutazione dell’usurarietà di un determinato rapporto, rileva il worst case (ovvero la situazione più onerosa astrattamente ipotizzabile per il cliente alla luce delle pattuizioni contrattuali indipendentemente dal suo reale verificarsi) oppure rileva solamente l’effettivo rapporto contrattuale così come concretamente verificatosi? A mio avviso rileva il rapporto contrattuale come effettivamente occorso, non rilevando quindi ipotesi astratte mai verificatesi in concreto: la penale per estinzione anticipata e gli interessi moratori rilevano ai fini del TEG del singolo rapporto contrattuale nella misura in cui sono concretamente maturati. Va ricordata l’esistenza, tuttavia, di giurisprudenza di segno opposto.

CMS e usura La recente sentenza della Cassazione, sez. unite, n. 16303 del 2018 ha stabilito che debba farsi una comparazione separata del TEG del singolo contratto e della CMS rispetto alle rispettive tabelle. L’eventuale supero della CMS rispetto alla soglia «usuraria» specifica per la CMS va quindi riversato nel TEG del contratto cui accede In questo modo la valutazione sull’usura è VALUTAZIONE UNITARIA e IN CONCRETO: in pratica la CMS rileva a fini usurari solo se concretamente applicata e solo nella misura in cui le somme addebitate a titolo di CMS in supero rispetto alla soglia usuraria della tabella riferita alla CMS sono idonee a portare il TEG complessivo del contratto sopra la soglia usuraria

(segue) CMS e usura sent 16303/2018: «con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati». Principio confermato anche da Cass. Sez. I, n. 1464/2019

(segue) CMS e usura Per le ‘vecchie’ CTU (in quanto affidate prima dell’intervento delle Sezioni Unite) possono essere utilizzati 3 criteri generali ai fini della loro utilizzabilità: Per i trimestri successivi al 2010, la sentenza della Cassazione n. 16303/2018 non rileva in quanto la CMS è stata soppressa; Per i trimestri precedenti al 2010, se in concreto la CMS non era stata applicata, non deve essere fatta alcuna integrazione peritale; Per i trimestri precedenti al 2010, se la CTU ha ravvisato una prescrizione in periodi astrattamente usurari, non deve essere fatta alcuna integrazione e deve essere mantenuto il risultato descritto nella CTU posto che l’intervento delle Sezioni Unite non ha conseguenze in punto prescrizione.

(segue) CMS e usura, nel caso non siano applicabili i criteri generali che precedono: Se la CTU aveva incluso la CMS nei costi conteggiati ai fini usurari, e non ha riscontrato usura, non deve essere fatto nessuna integrazione (la Cassazione ha ampliato l’area non usuraria, non l’ha diminuita); se invece ha riscontrato usura, deve essere fatta un’integrazione (sempre sul presupposto che la CMS sia stata in concreto applicata). Se la CTU non aveva incluso la CMS nei costi conteggiati a fini usurari, e ha riscontrato usura, ai soli fini usurari non deve essere fatta alcuna integrazione, e va mantenuto il risultato della CTU in quanto l’inclusione della CMS fra i costi rilevanti non può che comportare maggiore onerosità rispetto ad un’usura già riscontrata: in questo caso, tuttavia, in relazione ai trimestri usurari deve essere detratta anche la CMS concretamente applicata in quanto non sottratta - ma calcolata a parte - dal CTU nel calcolo dell’usura (e questo potrebbe comportare la necessità di integrare in ogni caso la CTU); se invece la CTU aveva escluso l’usura, deve essere fatta l’integrazione peritale (sempre sul presupposto che la CMS sia stata concretamente applicata).

TAEG/ISC, TEG e TEGM e usura Rilevano solamente il TEG (tasso effettivo globale del singolo contrato) ed il TEGM (tasso effettivo globale medio, che rappresenta la soglia usuraria per tipologia contrattuale rilevata dalla Banca d’Italia) ai fini del riscontro dell’usura TAEG (tasso anno effettivo globale) o ISC (indicatore sintetico di costo) non rilevano a fini usurari ma unicamente ai fini della trasparenza bancaria: rappresentano il costo complessivo del finanziamento e sono calcolati su basi in parte diverse rispetto al TEGM (comprendono ad esempio anche gli oneri fiscali che sono invece esclusi dal TEGM) Da un punto di vista meramente descrittivo: Tendenzialmente se il TAEG/ISC è inferiore alla soglia usuraria, allora anche il TEG contrattuale non sarà usurario Un TAEG/ISC superiore alla soglia usuraria potrebbe coesistere con un TEG inferiore alla soglia.

(segue) TAEG/ISC, TEG e TEGM e usura L’utilizzo del TAEG al fine della valutazione dell’usurarietà è comunque da evitare in quanto grandezza prevista per altri scopi. Ad esempio: per l’inserimento delle spese assicurative a fini usurari è sufficiente un mero collegamento con l’erogazione del credito (Cass. civ., sez. I, n. 8806/2017), mentre per l’inclusione nel TAEG è necessario che le spese assicurative siano state obbligatorie per ottenere quel prestito concretamente erogato: a seconda della concreta formulazione delle clausole contrattuali, dunque, la stessa polizza potrebbe rilevare ai fini del TEG ma non ai fini del TAEG (che quindi potrebbe presentarsi più basso del TEG)

(segue) TEG e TEGM e usura Cassazione civile, sez. I, 05/04/2017, n. 8806 Usura e spese assicurative «Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo».

Rilevanza autonoma degli interessi moratori a fini usurari Cassazione civile, III Sezione, Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27442: secondo tale pronuncia, se il tasso nominale degli interessi moratori è superiore alla soglia usuraria, la clausola suddetta è usuraria e sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale, mentre dovrebbe rimanere valida la pattuizione in punto interessi corrispettivi (sul punto la pronuncia non si esprime con chiarezza, ma l’esame separato dell’usurarietà dei saggi nominali degli interessi moratori e corrispettivi pare presupporre l’autonomia delle due pattuizioni anche in punto conseguenze dell’accertata usurarietà: in pratica, l’usurarietà del tasso nominale degli interessi moratori non si riverbererebbe sulla liceità degli interessi corrispettivi. Questo decisione non sembra condivisibile laddove prevede l’applicazione dell’interesse al saggio legale in luogo dell’interesse moratorio usurario: in presenza di usura, infatti, nulla può essere ritenuto dovuto a titolo di interessi moratori; è discusso se l’usurarietà degli interessi moratori possa travolgere anche gli interessi corrispettivi, l’ordinanza della Cass. in commento sembrerebbe escluderlo.

Interessi intra-fido ed extra-fido «l'indebitamento oltre i limiti del fido, prodottosi in un determinato arco temporale, genera per certo interessi non dovuti, in quanto il tasso relativo si collochi oltre la soglia di legge: ma ciò non esclude che l'indebitamento entro i limiti del fido, prodottosi in altro periodo, produca interessi che il correntista debba corrispondere, ove il relativo tasso di interesse non presenti carattere usurario», Cass. civ., sez. I, 15/09/2017, n. 21470. Tale sentenza afferma che la presenza in un contratto di una pattuizione usuraria riferita ad uno specifico tasso di interesse non si riverbera su altri tassi di interessi pattuiti nel medesimo contratto se non autonomamente usurari, e si pone quindi in sintonia con Cass. civ., III Sezione, n. 27442/2018 appena commentata in punto usurarietà del tasso nominale degli interessi moratori e non estensione al tasso degli interessi corrispettivi

Grazie per l’attenzione