LE ASSUNZIONI E LE STABILIZZAZIONI Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco
Dott. Arturo Bianco Esperto gestione delle risorse umane, consulente amministrazioni pubbliche Autore di numerosi volumi, tra cui “Il contratto del personale degli enti locali” (Cel editore 2018) “Contrattazione decentrata, controlli e responsabilità” (Maggioli editore 2016), “La manovra finanziaria 2017” (Cel editore), “La gestione del personale negli enti locali” (Cel editore 2017) Dirige le riviste telematiche “Oggi PA”, “Il Bollettino del personale degli enti locali”, giornalista, collabora con Il Sole 24 Ore Già presidente Anci Sicilia, già componente la presidenza nazionale Anci, già dirigente Ancitel Già consulente DAGLA (Presidenza del Consiglio), Anci ed Aran
Le capacità assunzionali a tempo indeterminato del 2018/1 Enti già non soggetti al patto di stabilità: sostituzione integrale dei cessati e per le unioni dei comuni in alternativa 100% dei risparmi delle cessazioni PA: 25% dei risparmi delle cessazioni Comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell’ultimo triennio) è inferiore al 24% nell’anno precedente Comuni oltre 1.000 abitanti: 75% dei risparmi delle cessazioni se hanno un rapporto dipendenti popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal Decreto Ministro Interno 10.4.2017 o 90% se lasciano anche spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate
Le capacità assunzionali a tempo indeterminato del 2018/2 Vigili urbani: 100% dei risparmi dei vigili cessati nel 2017 Enti di area vasta: 25% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente o 100% della spesa dei cessati se hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dei titoli I, II e III inferiore al 20%. In primo luogo edilizia scolastica e viabilità Regioni: 75% se hanno una incidenza bassa (DL 50/2017) della spesa del personale sulle entrate correnti. In aggiunta possono effettuare assunzioni nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati, per l’attivazione del numero unico per le emergenze 112, ma entro il tetto di 1 assunzione a questo fine ogni 30.000 abitanti e se dimostrano di non avere professionalità analoghe Si aggiungono le capacità assunzionali per le stabilizzazioni ex articolo 20 DLgs 75/2017
I resti delle capacità assunzionali a tempo indeterminato/1 Enti già non soggetti al patto di stabilità: tutte le cessazioni non sostituite dal 2007 Deliberazione sezione autonomie Corte Conti 25/2017 sulle modalità di calcolo (quelle dell’anno in cui le stesse sono maturate) Capacità assunzionali 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% Capacità assunzionali 2016: 25% risparmi cessazioni 2015; 100% enti con rapporto spesa personale/ corrente inferiore al 25%; 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati
I resti delle capacità assunzionali a tempo indeterminato/2 75% della spesa dei cessati nel 2016 se in linea con il tetto previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari; in caso contrario 25% dei risparmi delle cessazioni; comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell’ultimo triennio) è inferiore al 24% nell’anno precedente vigili nel tetto dello 80% dei risparmi dei vigili cessati regioni nel tetto del 25% dei risparmi dei cessati o del 75% se hanno una incidenza bassa della spesa del personale sulle entrate correnti Enti di area vasta: stesso tetto alle assunzioni del 2018 per le cessazioni del triennio prevcedente
I resti delle capacità assunzionali a tempo indeterminato/3 Utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate per sezioni di controllo della Corte dei Conti della Campania e della Sicilia (68/2017) se previste nell’anno sono state inserite nel programma del fabbisogno del personale. Riferimento al triennio precedente come programmazione Corte Cobti Sardegna 18/2018 Sezioni di controllo della Corte dei Conti della Sicilia (176/2017) e della Campania (68/2017) è sufficiente che queste capacità siano inserite nella programmazione annuale e triennale per potere superare il triennio precedente previsto dal legislatore
Le capacità assunzionali a tempo indeterminato del 2019/2020/2021 Previsione per gli enti già non soggetti al patto di stabilità: sostituzione integrale del turnover o utilizzo del 100% dei risparmi delle cessazioni Previsione per i comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell’ultimo triennio) è inferiore al 24% nell’anno precedente Per le altre assunzioni non vi sono specifiche disposizioni: si applica l’articolo 3 del DL 90/2014 (100% dei risparmi delle cessazioni) Possibilità ex D.Lgs. n. 75/2017 che con decreto della FF.PP. le capacità assunzionali possano essere modificate Sulla base del DL 113/2018 le cessazioni di vigili 2018 non possono essere utilizzate per assunzioni di altri personale
Le assunzioni a tempo indeterminato di vigili (DL 113/2018, articolo 35 bis) Per l’anno 2019 possibilità di assumere vigili a tempo indeterminato nel rispetto del tetto di spesa per il personale della vigilanza nel 2016 Possibilità concessa ai comuni che nel triennio 2016/2018 hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio Possibilità che va in deroga ai vincoli dettati per le assunzioni dall’articolo 1, comma 228, legge n. 208/2015 (norma che cessa al 31.12.2018) Le cessazioni di vigili nel 2018 non possono essere utilizzate per determinare le capacità assunzionali dell’ente
Le assunzioni a tempo determinato di vigili (DL 113/2018, articolo 35 quater) Istituzione di un fondo di 2 mln di euro per il 2018 e di 5 mln per il 2019 e 2020 per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana dei comuni Possibilità di destinare queste risorse anche ad assunzioni a tempo determinato di vigili in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili (art. 9, comma 28, DL n. 78/2010) Le modalità di presentazione delle domande da parte dei comuni ed i criteri di ripartizione delle risorse saranno fissati con un Decreto del Ministro dell’Interno da emanare entro i primi giorni del mese di marzo del 2019
La spesa per le assunzioni ed i risparmi per le cessazioni Trattamento economico fondamentale, indennità di comparto per la quota a carico del bilancio, Irap ed oneri rifessi; non inclusione di nessuna voce di salario accessorio e di Ria ed assegni ad personam dei cessati Per il principio di omogeneità delle voci da confrontare, azzeramento delle differenze determinate dal rinnovo contrattuale? Negli anni dal 2011 al 2016 (salvo il 2015) possibilità di conteggiare tra i risparmi per le cessazioni anche il taglio del fondo per la diminuzione del personale in servizio
La spesa del personale/1 - retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (compreso il segretario); - spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile; - eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili; - spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto; - spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel; - compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel;
La spesa del personale/2 spese per il personale con contratto di formazione e lavoro; - spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni); - oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; - spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada; - Irap; - oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo; - somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.
Le voci escluse (comma 557 legge 296/2006)/1 - spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delibera n. 21/2014); - spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno; - spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate; - oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; - spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo; - spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; - spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada; - incentivi per la progettazione e tecnici (?);
Le voci escluse (comma 557 legge 296/2006)/2 - incentivi per il recupero ICI; - diritti di rogito; - spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato; - maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell’art. 3, c. 120, legge n. 244/2007; - spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012); - altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo; - spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012
Assunzioni flessibili Tetto del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 Per i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale 100% spesa sostenuta nel 2009 Nel tetto di spesa non entrano assunzioni finanziate UE, privati e art. 110 TUEL comma 1 (posti vacanti in dotazione organica) Enti di area vasta: 25% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 Assistenti sociali nei comuni: oltre alle capacità assunzionali ordinarie fino a 1/3 delle risorse trasferite come piano per la lotta alle povertà
Le condizioni per le assunzioni/1 Rispetto del pareggio di bilancio nell’anno precedente, che deve risultare dalla trasmissione telematica alla RGS entro il 31 marzo. In via interpretativa le Corti dei Conti dicono che è condizione di buona amministrazione che questo vincolo sia probabilmente rispettato nell’anno; Rispetto nell’anno precedente del tetto di spesa del personale; Attestazione che non vi sono dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero; Adozione del piano delle azioni positive o delle pari opportunità
Le condizioni per le assunzioni/2 Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti; Rispetto dei termini per l’adozione dei documenti contabili e per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni; A parere della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna approvazione del piano delle performance. Invio della programmazione tramite Sico Corretto invio dei dati sulla utilizzazione di spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche ex legge n. 232/2016 Non è più richiesta la dimostrazione della avvenuta rideterminazione della dotazione organica almeno una volta nell’ultimo triennio.
La programmazione del fabbisogno: le linee guida della Funzione Pubblica/1 Previsioni contenute nel D.Lgs. n. 75/2017 Allo stato attuale mancano le Linee Guida sulla performance, con particolare riferimento a quella organizzativa Previsione di un adeguamento progressivo delle Linee Guida sulla performance e sul fabbisogno (obiettivi comuni e profili prioritari per le assunzioni) Incertezza sulla natura giuridica e sul loro carattere vincolante “Gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”
La programmazione del fabbisogno: le linee guida della Funzione Pubblica/2 Applicazione dal 25 settembre, con deroga per le programmazioni 2018 già approvate ed a condizione che non siano modificate superamento delle piante organiche prevalenza assegnata alla programmazione del fabbisogno: essa può modificare la dotazione organica entro il tetto di spesa teorica Assenza del vincolo alla soppressione dei posti vacanti preventiva analisi delle condizioni dell’ente attenzione alla necessità di acquisire professionalità ed innovative (riserva per le ulteriori Linee Guida) stretto collegamento con il piano delle performance: applicazione delle sue priorità, superamento della logica della mera sostituzione del personale cessato definizione di una metodologia
La programmazione del fabbisogno: le linee guida della Funzione Pubblica/3 Stimolo “a forme di riconversione professionale volte a privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali e di core business piuttosto che di quelle di supporto o di back office”, indicazione già espressa dalla FFPP Piani triennali del fabbisogno del personale (PTFP) da standardizzare quantitativamente (consistenza numerica) e qualitativamente (tipologie professionali, anche emergenti, necessarie) Proposta dirigenziale, collegamento con il DUP Obbligo di pubblicazione sul sito Obbligo di comunicazione alla Funzione Pubblica, tramite sistema SICO (si veda la circolare RGS 18/2018 sul conto annuale): previsione legislativa della sanzione del divieto di effettuare assunzioni per le amministrazioni inadempienti
La programmazione del fabbisogno: le linee guida della Funzione Pubblica/4 Superamento della nozione tradizionale di dotazione organica intesa come un “contenitore rigido” PTFP: “strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione” Necessità della sua coerenza con la organizzazione degli uffici “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente” (definizione che crea incertezza per le altre componenti della spesa del personale) “nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, potranno procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione”
La programmazione del fabbisogno: le linee guida della Funzione Pubblica/5 “Nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge” (parere Corte Conti Puglia 111/2018)
La programmazione del fabbisogno: le linee guida della Funzione Pubblica/6 Sulla base delle Linee Guida per la programmazione del fabbisogno del personale adottate dalla Funzione Pubblica con decreto dello 8 maggio 2018, “prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art.6 del D.Lgs n.165/2001, come modificato dall’art.4 del D.Lgs. n. 75/2017, affermano c e “la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ……. e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente ”. Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”.
La programmazione del fabbisogno: le linee guida della Funzione Pubblica/7 Revisione dei modelli organizzativi:dimensionamento del personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) in misura non superiore al 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Occorre altresì valutare i vantaggi di efficienza derivanti dalla digitalizzazione dei processi di back-office e di front-office”. “snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.”. “alleggerire le strutture organizzative, eliminare le duplicazioni e razionalizzare gli assetti”.
La programmazione del fabbisogno: le linee guida della Funzione Pubblica/8 Vanno definiti “in coerenza con le funzioni (missioni) che gli enti sono chiamati a svolgere, della struttura organizzativa, dei processi e, non da ultimo, delle relazioni interne ed esterne e del codice etico e comportamentale”. “possibilità di raffronto con gli ordinamenti professionali vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre pubbliche amministrazioni dei Paesi europei, nel rispetto della normativa contrattuale del comparto; efficacia ed appropriatezza dei propri profili professionali con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura della propria amministrazione, nell’ottica di bilanciare l’esigenza di convergenza con quella di valorizzare le proprie specificità; contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi; possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure o di pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi”.
La programmazione del fabbisogno: le linee guida della Funzione Pubblica/9 • declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali. Si considerino ad esempio i fabbisogni di nuove professioni e competenze professionali necessari per l'implementazione d’innovazioni legislative o di policy, che hanno impatto su gran parte delle pubbliche amministrazioni quali: il CAD e il Piano Triennale per l'informatizzazione delle PA (gestore di progetto/project manager; gestore della sicurezza ICT/ICT security manager; progettista di esperienza utente/user ex- perience designer; esperto di dati/data scientist); il codice degli appalti e la nuova politica delle infrastrutture (gestore di progetto complesso; gestore di rete); la politica di coesione e la gestione dei fondi SIE (gestore di programma/program manager; gestore di progetto/ project manager/gestore del rischio/risk manager; specialista di appalti, di aiuti di stato, di normativa comunitaria, di contabilità e finanza;);
Le stabilizzazioni: finalità Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo: “finalità di prevenire il precariato perseguita dalla legge delega un’eccezionale esigenza di interesse pubblico, anche in ragione della dimensione che ha assunto il precariato nella pubblica amministrazione, così da giustificare la deroga al principio costituzionale del concorso pubblico, purché il personale da stabilizzare sia stato all’epoca assunto, seppure a tempo determinato, mediante una procedura concorsuale”. Deroghe ai vincoli assunzionali, alle condizioni per le assunzioni, alle modalità di assunzione
Stabilizzazioni: indicazioni generali Allo stato attuale tutte le assunzioni a tempo indeterminato possono essere disposte solamente per coprire posti vacanti in dotazione organica Relazioni sindacali: la previa informazione ove prevista nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro Assenza di specifiche previsioni diverse per le stabilizzazioni del personale precario, anzi per la circolare 3/2017 FFPP limitazione alle “figure professionali già presenti nella pianta organica”
Le previsioni del D.Lgs n. 75/2017 Disciplina ex articolo 20 Questa possibilità si aggiunge alle previsioni dell’articolo 4 del DL 101/2013 (in vigore fino al 31.12.2018) (dipendenti a tempo determinato che hanno maturato i requisiti al 31.10.2013), dell’articolo 35, comma 3 bis, DLgs n. 165/2001 (dipendenti a tempo determinato e cococo che maturano almeno 3 anni di anzianità con l’ente e dell’articolo 17 del DL n. 113/2016 per il personale educativo e docente Ambito di applicazione DLgs n. 75/2017: triennio 2018/2020 Possibilità e non obbligo per le PA
Stabilizzazioni dirette Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Stabilizzazioni con concorso Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
Stabilizzazioni e capacità assunzionali Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le PA, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
Indicazioni ulteriori/1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica Possibilità per le regioni a statuto speciale di considerare le risorse trasferite dalle regioni nel tetto delle capacità assunzionali Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile
Indicazioni ulteriori/2 Non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 (stabilizzazioni dirette), ha priorita' il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
Indicazioni ulteriori/3 Il presente articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza Divieto negli enti locali di sommare periodi di anzianità maturati presso PA dello stesso comparto diverse da quelle che dà corso alla stabilizzazione
Indicazioni ulteriori/4 Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi', le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma 4 (norme per gli LSU ed LPU).
Circolare FFPP 3/2017 (1) E’ sufficiente che il dipendente “risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato” Viene assegnata “priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 201
Circolare FFPP 3/2017 (2) Superamento di una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione Questione da risolvere del personale assunto nelle categorie A e B, per le quali per l’accesso dall’esterno è previsto l’avviamento Stimolo al ricorso anche al part time (tetto contrattuale)
Circolare FFPP 3/2017 (3) Avere “maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dallo 1.1.2010) nda. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione”
Circolare FFPP 3/2017 (4) Possibilità di “bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale (posti da intendere come capacità assunzionali)”: quindi sembrano essere possibili concorsi interamente riservati. Esclusione: incarichi dirigenziali a tempo determinato, uffici di staff, assunzioni ex articolo 110 TUEL, contratti di somministrazione Coerenza con il piano triennale del fabbisogno e comunque sono possibili le stabilizzazioni dallo 1.1.2018
Circolare FFPP 3/2017 (5) Suggerimento: effettuare una “ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare” Adottare “un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti .. distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità.”
Circolare FFPP 3/2017 (6) ” Le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all'avvio delle relative procedure. Rimane, invece, prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall'articolo 34- bis del d.lgs. 165/2001”. Le risorse provenienti dalla spesa per le assunzioni flessibili “possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti” Circolare FFPP 3/2017
Circolare FFPP 3/2017 (7) Possibilità di utilizzare anche le risorse “finanziarie ordinariamente previste dal rispettivo regime delle assunzioni con riferimento al triennio 2018-2020, al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure di reclutamento ordinario a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno” “Il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato di coloro che sono stati assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non grava invece sul limite massimo del 50 per cento di cui al reclutamento speciale dell'articolo 20, ma sulle risorse destinate al reclutamento ordinario”
Circolare FFPP 3/2017 (8) Il divieto di dare corso a nuove assunzioni flessibili per le stesse professionalità per le quali si dà corso alla stabilizzazione “è circoscritto esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure di reclutamento speciale e si applica nel caso in cui le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.!. 78/2010, siano impegnate nel suddetto piano triennale di reclutamento speciale. Il divieto non opera, invece, nel caso e nella misura in cui le amministrazioni mantengano disponibili le risorse per l'utilizzo secondo il predetto articolo 9, comma 28, anche al fine di sopperire ad esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto “ Possibilità di proroga nelle more della stabilizzazione per coloro che partecipano alle relative procedure
Circolare FFPP 3/2017 (9) LSU: spostamento al 31.12.2020 del termine per le stabilizzazioni di questo personale utilizzazione in aggiunta dei finanziamenti statali e regionali neutralizzazione, ai fini del tetto di spesa del personale, dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni con DPCM, previa ricognizione della normativa, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato Possibilità di proroga fino al 31.12.2018 Tra i soggetti che possono, ex articolo 35 comma 3 bis DLgs n. 165/2001, partecipare ai concorsi con valorizzazione della esperienza maturata presso lo stesso ente vi sono anche i somministrati
Le novità della legge di bilancio 2018/1 Proroga al 31.12.2018 convenzioni già sottoscritte per la utilizzazione di LSU, LPU , ASU: finalizzazione alla stabilizzazione Proroga LPU regione Calabria Entro fine febbraio emanazione DPCM ex comma 209 legge n. 147/2013 (risorse disponibili per le stabilizzazioni di LSU, LPU ed ASU) Erogazione dei contributi per i comuni che provvedono alle stabilizzazioni nelle categorie A e B Ripartizione dei contributi tra i comuni sulla base di un Decreto del Ministero del Lavoro
Le novità della legge di bilancio 2018/2 Nei comuni dissestati proroga solo se le regioni assumono i relativi oneri a proprio carico Allungamento della possibilità di stabilizzazione diretta di coloro che sono stati assunti come lavoratori subordinati a tempo determinato sulla base di concorsi con riserva non inferiore al 60% per i soggetti che avevano maturato almeno 3 anni di anzianità come collaboratori coordinati e continuativi e che hanno maturato alla data del 31.10.2013 almeno 3 anni di servizio a tempo determinato negli ultimi 5 Possibilità di stabilizzazione anche per i dirigenti medici, tecnico-professionale ed infermieristici del Servizio sanitario nazionale Stabilizzazione in caso di maturazione di 3 anni di anzianità anche presso altre amministrazioni locali con cui viene effettuata una gestione in forma associata Stabilizzazione precari impegnati per la gestione attiva dei centri per l’impiego nelle regioni e/o negli enti costituiti a tal fine dalle stesse e/o nell’ANPAL
Le progressioni verticali Per il triennio 2018-2020, le PA, al fine di valorizzare le professionalitàinterne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti aifini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore
Le procedure Adozione della programmazione del fabbisogno, con indicazione delle procedure Comunicazione ex articolo 34 bis (salvo che nel caso di mobilità volontaria) Mobilità volontaria (non richiesta nel caso di stabilizzazioni e di progressioni di carriera e/o verticali) Le procedure e zrtt. 30 e 34 bis possono essere effettuate unitariamente? Utilizzazione delle graduatorie valide dell’ente (tranne che per i posti di nuova istituzione e/o la trasformazione di posti esistenti): deroghe motivate Indizione del concorso pubblico Scorrimento di graduatorie di altri enti (previa adozione di criteri di scelta)
Le stabilizzazioni in Sicilia/1 Riferimento leggi regionali 27/2016 e 8/2018, articolo 26; circolare assessorato autonomie locali e della funzione pubblica del 5/11/2018 n. 16042 Indicazione delle modalità di finanziamento delle stabilizzazioni Applicabilità in Sicilia del DLgs n. 75/2017 Rinvio della mobilità obbligatoria del personale delle province alla individuazione del personale in sovrannumero Sanzioni del taglio dei trasferimenti regionali dal 2021 per gli enti che entro il 2020 non avranno completato i processi di stabilizzazione Proroga al 31.12.2108 per la utilizzazione delle norme sulla stabilizzazione di cui al DL 101/2013
Le stabilizzazioni in Sicilia/2 Estensione del finanziamento alle proroghe ed alle stabilizzazioni di cui alla legge regionale 24/2010 Utilizzazione per le stabilizzazioni anche della spesa per assunzioni flessibili mediamente sostenuta dagli enti nel triennio 2016/2018 Neutralizzazione ai fini del tetto di spesa del personale del cofinanziamento regionale Autorizzazione all’avvio delle stabilizzazioni in Sicilia entro il 31/12/2018 utilizzando le disposizioni regionali e nazionali sia per quelle dirette che per quelle tramite concorso “Con l’entrata in vigore della l.r. n. 27/2016, la Regione siciliana ha assunto l’impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa, al pagamento delle retribuzione di ogni precario stabilizzato, erogando agli enti locali lo stesso contributo finanziario garantito fino al 2015”; quantificazione di tale spesa dal 2019 al 2038 per le stabilizzazioni ex commi 7 e 17 articolo 3 lr 27/2016 e art. 20 DLgs n. 75/2017
Le stabilizzazioni in Sicilia/3 “Le disposizioni contenute nell’articolo 26 lr n. 8/2018 autorizzano gli enti locali siciliani ad avviare, entro il 31.12.2018, le procedure di stabilizzazione dei soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente, utilizzando le risorse regionali richiamate nello stesso articolo .. mediante le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 20 del DLgs n. 75/2017 e, ove non dovessero ricorrere le condizioni descritte in tale comma, mediante le disposizioni contenute nel comma 2 del medesimo articolo, attraverso procedura concorsuali riservate al personale di cui si discute”. “Applicazione delle sanzioni delle riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione ai comuni per il caso del mancato avvio del processo di stabilizzazione”