Commento alla Sentenza del 8 novembre 2018, C&D Food Acquisition, C-502/17 Paolo De Quattro – Carmine Marrazzo Dottorandi presso la Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell’Università di Bologna
I fatti di causa e le questioni pregiudiziali; Piano del seminario I fatti di causa e le questioni pregiudiziali; La ricostruzione dell’Avvocato Generale; La decisione della Corte; Analisi delle questioni giuridiche: - soggettività passiva delle holding; - l’imponibilità delle operazioni su azioni (acquisto e cessione); - la nozione di «causa esclusiva» - il prolungamento dell’attività economica L’impatto della decisione sul sistema dell’iva europea e nazionale
I fatti di causa controlla
Questioni pregiudiziali Un’operazione di cessione di azioni prevista, ma non realizzata, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva n. 2006/112? Se sì, questo vale anche nel caso in cui si prevede di destinare il risultato della vendita summenzionata al rimborso di un debito?
La «non-continuazione» dell’attività economica sarebbe irrilevante: La ricostruzione dell’Avvocato Generale La cessazione e l’avvio di un’attività economica devono essere trattate in maniera identica. Con la vendita delle quote delle controllate, la C&D Foods mirava a porre fine alla sua attività economica, consistente nella prestazione di servizi di gestione imponibili a una delle controllate. La «non-continuazione» dell’attività economica sarebbe irrilevante: Perché il soggetto passivo può detrarre anche se ha posto fine alla sua attività economica (Abbey National, C‑408/98); Perché la nozione di «attività economica» è oggettiva. Ergo l’obiettivo finale della spesa è irrilevante (BLP Group, C‑4/94);
La decisione della Corte La C&D Foods era un soggetto passivo iva, poiché svolgeva attività di “interferenza” nei confronti delle sue controllate dirette e indirette; La C&D aveva detratto l’iva per alcune operazioni dirette alla cessione del gruppo; Il risultato di tale progetto di vendita avrebbe dovuto consentire a un terzo di non essere più creditore del gruppo; Questo scopo era chiaramente antitetico rispetto all’esercizio di un’attività economica ai fini iva, poiché non si destinavano gli introiti eventualmente incamerati all’attività economica della capogruppo o del gruppo; Tale operazione non rientrava nel campo di applicazione dell’imposta
Operazioni su azioni = prestazione di servizi L’imponibilità delle operazioni su azioni Operazioni su azioni = prestazione di servizi Art. 135, lett. f) -> esenzione, però… potrebbe inficiare il principio di neutralità dell’imposta Per questo, potrebbe essere considerata attività economica, se si inserisca nel contesto più generale dell’attività economica del soggetto; destinare il risultato della cessione in parola direttamente all’attività economica imponibile della società controllante di cui trattasi o, eccezionalmente, all’attività economica esercitata dal gruppo
La nozione di «causa esclusiva» Il concetto di causa esclusiva , appena accennato nelle sentenze Investrand e Kretztechnik , delineato in Becker e sviluppato in Bastova, in realtà, non trova una definizione ben definita nella sentenza in epigrafe. valutazione, secondo i parametri dell’agire normale di mercato e/o di razionalità imprenditoriale, dell’impiego del ricavato della cessione all’attività economica del soggetto nella propria attività economica
Il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività economica quando le operazioni vengono compiute nell'ambito di un obiettivo imprenditoriale o ad un fine economico, contraddistinto dall'intento di garantire la redditività dei capitali investiti rapporto funzionale tra vendita delle partecipazioni e attività economica svolta dalla holding rappresenta il criterio oggettivo dirimente al fine di valutare l’applicabilità dell’imposta
Art. 9, par. 1, comma 2, Direttiva n. 2006/112/CE L’impatto della decisione sul sistema iva italiano ed europeo Art. 19 del Dpr n. 633/72 Art. 9, par. 1, comma 2, Direttiva n. 2006/112/CE
Paolo De Quattro – Carmine Marrazzo Dottorandi presso la Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell’Università di Bologna Paolo.dequattro2@unibo.it carminemarrazzo2@unibo.it