“L’educazione inclusiva mira a garantire la partecipazione di tutti gli alunni nel processo di apprendimento in quanto persone e non perché appartenenti.

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Quest’area è dedicata ad alunni con ”Bisogni Educativi Speciali” (BES), macrocategoria che comprende tutte le possibili difficoltà educative e apprenditive:
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Transcript della presentazione:

“L’educazione inclusiva mira a garantire la partecipazione di tutti gli alunni nel processo di apprendimento in quanto persone e non perché appartenenti a una “speciale” categoria” R. Medeghini, W. Fornasa, M. Maviglia, G. Onger, L’inclusione scolastica. Processi e strumenti di autoanalisi per la qualità inclusiva, Vannini, Brescia, 2009, p. 12 GRUPPO BES Bisogni Educativi Speciali Referente: Capuano Biagio Collaboratori: Brucculeri Lorenza, Miller AnnaMaria, Anna Salamone, Rina Tallarico LICEO “CARLO PORTA”

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l’intera vita a credersi stupido”. Albert Einstein

SENSI E PERCORSI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA La presenza di alunni con BES in classe deve rappresentare una spinta per una nuova scuola che si ripensi come valido strumento per la realizzazione di una valida formazione per tutti. La didattica inclusiva appunto, mette al centro la persona e la RELAZIONE tra persone, sollecita e consente di sviluppare le risorse e le potenzialità che ogni alunno possiede, espresse ed inespresse, valorizzandole in un contesto collettivo.

Definizione Ogni alunno può manifestare dei BES. Non si tratta di un concetto clinico ma pedagogico, è una condizione di difficoltà che dà diritto ad un intervento personalizzato (che si può concretizzare e formalizzare in un PDP). Superamento della distinzione Alunno con disabilità/ senza disabilità. (Dir.Min. 27/12/12)

Ogni alunno, anche solo per determinati periodi, può manifestare BES: o per motivi fisici, biologici, fisiologici, o psicologici e sociali. La scuola deve offrire una risposta personalizzata, nell’ottica della cultura dell’inclusione ≠ integrazione Segue una logica da “sistema unico” La classe è un gruppo naturalmente eterogeneo. Tale modello non si esaurisce in un accudimento assistenziale del più debole, quanto nella modifica dei contesti, al fine di generare uguali opportunità di sviluppo. Segue una logica da “sistema duale unificato” Nella stessa classe convivono la Programmazione disciplinare di classe e il PEI/PDP per l’alunno in difficoltà.

Chi sono gli alunni con BES A) Disabilità – L.104/92 – sostegno – programmazione per obiettivi minimi o differenziata. DF, PDF, PEI. Certificazione. B) Disturbi evolutivi specifici = di origine neurobiologica e di matrice evolutiva. In assenza di patologie neurologiche e con capacità cognitive adeguate. Tra questi i DSA (disturbi specifici di apprendimento). Disturbi (difficoltà) delle abilità di lettura (dislessia), scrittura (disgrafia e disortografia) e calcolo (discalculia). L. 170/2010 e Linee Guida.

QUALI DISTURBI ASSOCIATI?

I CODICI NELLE DIAGNOSI

A questo gruppo la Dir. Min A questo gruppo la Dir. Min. del 27/12/12 aggiunge almeno altre 5 categorie: Disturbi specifici del linguaggio Disturbi delle abilità non verbali Disturbi della coordinazione motoria ADHD Funzionamento cognitivo limite (F.I.L.). Gli ultimi due se “non gravi”, altrimenti cfr. L.104/92 Il “gruppo B” necessita di diagnosi per l’attivazione del PDP.

Certificazione ≠ Diagnosi Per certificazione si intende un documento con valore legale che attesta il diritto di avvalersi della L. 104/92 o 170/2010. Per diagnosi si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o disturbo, che può essere rilasciato da un medico o da uno psicologo. (Nota di chiarimento MIUR novembre 2013)

C) Svantaggi vari: Socioeconomico - Linguistico – Culturale – etc. “Indivuduati sulla base di oggettivi elementi (es. su segnalazione di servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” Gli alunni di recente immigrazione e non italofoni, stando alla Nota di chiarimento 22/11/13, non necessariamente rientrano tra i Bes e in casi eccezionali usufruiranno del PDP. Non occorre diagnosi!

Classificazione internazionale del funzionamento L’ ICF è il nuovo strumento elaborato dall’OMS per descrivere e misurare la salute e le disabilità della popolazione. Coglie e classifica ciò che può verificarsi in associazione a una condizione di salute, cioè le «compromissioni» della persona ovvero il suo «funzionamento». Non è una classificazione che riguarda le patologie, ma è un concetto applicabile a qualsiasi persona che si trovi in qualsiasi condizione di salute.

Cosa fare In caso di DSA Osservazione e individuazione dei “casi sospetti” Comunicazione alla famiglia Richiesta di valutazione attraverso il SSN o privati e strutture accreditate Diagnosi Comunicazione alla scuola Discussione e PDP

La Circ. Min. 2013 sottolinea la necessità di adottare il PDP anche in attesa del rilascio della certificazione, visti i tempi lunghi (anche sei mesi). Per le classi terminali, la certificazione va presentata entro il 31 marzo (R. A. 140 25/7/2012).

Per il terzo gruppo (Svantaggio) non occorre né certificazione né diagnosi. Il C.d.c. decide in autonomia per l’attuazione o meno di un PDP. N.B. Motivare e verbalizzare sempre ogni decisione assunta sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, al fine di evitare contenzioso.

Cosa è un PDP? Piano didattico personalizzato Da realizzare entro il primo trimestre Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata mira a individuare, per ciascuna disciplina, modalità didattiche individualizzate e personalizzate. Individualizzazione = attività rivolte al singolo anziché alla classe Personalizzazione = attività rivolte ad un particolare alunno e alle sue specifiche potenzialità.

Un PDP dovrà contenere almeno: Dati anagrafici dell’alunno Tipologia del disturbo Attività didattiche individualizzate/personalizzate Strumenti compensativi Misure dispensative Forme di verifica e valutazione personalizzate. Il PDP, elaborato dal Cdc, deve avere la firma, oltre che del Cdc, del DS (o suo delegato) e della famiglia.

Misure dispensative e compensative nella didattica delle lingue straniere. Si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera in presenza di uno specifico e grave disturbo clinicamente diagnosticato (art. 6 del DM 12/7/12 e Linee guida). In questo caso, anche in sede di esami di Stato, si può prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, secondo contenuti e modalità stabiliti dalla commissione d’esame sulla base del PDP. Le 2 h di insegnamento della seconda lingua nella scuola secondaria di I grado possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana. In casi di eccezionale gravità è previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, dunque un percorso scolastico differenziato. In questo caso si rilascia l’attestazione di cui all’art. 13 DPR 323/98.

Una buona programmazione personalizzata contiene: la descrizione accurata della situazione dell’allievo, partendo dai suoi punti di forza, dalle abilità e dalle capacità presenti. La descrizione deve essere sinottica, riassunta in tabelle (che non sono griglie) e poi eventualmente spiegata con maggiore dettaglio; la descrizione dello stile di apprendimento dell’allievo per adattarvi lo stile di insegnamento; la descrizione delle situazioni e delle condizioni che favoriscono le performance positive dell’allievo quanto quelle che ne condizionano negativamente i risultati; l’individuazione degli ambiti di lavoro per l’anno scolastico, degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi per raggiungerli; le modalità di verifica e di valutazione dell’efficacia del lavoro svolto e l’eventuale modifica degli aspetti che non hanno fornito i risultati sperati (è essenziale comprendere che espressioni del tipo “adeguato progresso” o altre generiche formulazioni non sono significative se non accompagnate da precise indicazioni sul cosa, sul quanto, sul come e sul perché e rispetto a quali standard previsti)

Il Consiglio di Classe deve: - identificare i contenuti essenziali delle discipline per garantire la validità del corso di studi e del diploma rilasciato alla fine della scuola secondaria di II grado (ovviamente se non si tratta di piano differenziato di cui alla Legge 104/92); - scegliere obiettivi realistici (cioè che l’alunno possa effettivamente raggiungere); - scegliere obiettivi significativi (cioè che abbiano rilevanza per lui, anche in vista della vita adulta); - scegliere obiettivi razionali, di cui l’alunno possa comprendere e condividere il significato e la rilevanza.

I quattro valori di riferimento condivisi dai “docenti inclusivi”: (Saper) valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è una risorsa e una ricchezza. Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo scolastico degli studenti. Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti. Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è una attività di apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto l’arco della vita.

ESAMI DI STATO – SECONDO CICLO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI O.M. n. 37 del 19.05.14 – art. 17 Alunni con disabilità La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti  I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti  Possibilità di tempi più lunghi (non possono comportare un maggior numero di giorni )  I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998

ESAMI DI STATO – SECONDO CICLO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI O.M. n. 37 del 19.05.14 – art. 18 Alunni con DSA   Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3” o di componente della commissione che possa leggere i testi delle prove scritte E’ prevista l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova Per gli studenti con la dispensa dalle prove scritte per le lingue straniere, è prevista la prova orale sostitutiva dell’eventuale seconda o terza prova scritta

ESAMI DI STATO – SECONDO CICLO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI O.M. n. 37 del 19.05.14 – art. 18 Alunni con BES Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA

Glossario BES (ita) introdotto in italia dalla Direttiva Miur 27/12/2012, Bisogni Educativi Speciali “o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, (…)”,include tutti gli alunni che richiedono specifica attenzione in materia di inclusione. DSA (ita) ex legge 170/2010 che “riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali Disturbi Specifici di Apprendimento” D.A. (ita) acronimo di diversamente abile o disabile ex L.104/923 EES (ita) libero acronimo ex art 3.3 del D.Miur 138/2010 -Regolamento amministrativo della scuola per l’Europa di Parma- : “Sono adottati interventi e misure volti a facilitare la possibile accoglienza degli alunni con Esigenze Educative Specifiche, analogamente a quanto previsto nel Sistema delle Scuole Europee.” (la dicitura non compare in nessun altro documento di legge coevo e/o vigente dello stato italiano).

Glossario (2) PDP (ita) Piano Didattico Personalizzato; ex L.170/10 e successive linee guida attuative, viene redatto dal consiglio docenti per alunni DSA: in sostanza è il progetto annuale condiviso da famiglia, scuola e istituzioni socio-sanitarie per organizzare un percorso mirato nel quale vengono soprattutto definiti gli strumenti compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del successo scolastico degli studenti. PEI (ita) ex L.122/2010 art.10.5: nella scuola italiana è il Piano Educativo Individualizzato; si tratta del progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari, nonché del progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.

Glossario (3) PAI (ita) Piano Annuale per l’Inclusività, previsto dalla N.Miur 27/12/2012: predisposto dal GLI, e deve essere approvato dal Collegio dei docenti. Deve individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e quindi deve predisporre un piano delle risorse e delle azioni per offrire per l’anno scolastico successivo una migliore accoglienza degli alunni, con particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali. GLH (ita) Gruppi di Lavoro per l’Handicap, obbligatori nelle scuole di ogni ordine e grado ex art.15 L104/92 GLI (ita) Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, come da Circolare 6/3/2013, include i GLH e svolge funzioni di rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere ;focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLH; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES, da redigere ogni anno (vedi voce PAI)

L’educazione inclusiva mira a garantire la partecipazione di tutti gli alunni nel processo di apprendimento in quanto persone e non perché appartenenti a una “speciale” categoria