La società per azioni – caratteri generali

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Governance e patti di sindacato Lorenzo Benatti Parma, 5 marzo 2012.
Advertisements

Società per azioni Le azioni (II parte) La circolazione
S.p.a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta di capitale fra ampio numero di soci Anche se non necessariamente.
Statuto speciale delle società quotate (artt. 119 ss. TUF)
Le OPA Prof. Mario Campobasso anno accademico 2015/2016
Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
Tecnica Professionale – Corso progredito LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
STRUTTURA CORPORATIVA DI S.P.A. AMMINISTRATORI COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO.
Ciclo di seminari. Memorial Marcello Tita Prof. Mario Campobasso 1 INIZIO E FINE DELL’IMPRESA CICLO DI SEMINARI DI DIRITTO COMMERCIALE Memorial Marcello.
Riforma Professioni Società
LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALL’INTERNO DELL’ENTE LOCALE
Società in accomandita semplice
La tutela dei diritti dei lavoratori
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
I CONTRATTI DI BORSA Seconda Università degli Studi di Napoli
S.r.l. Enfatizzazione della figura dei soci Soci imprenditori Ampia autonomia negoziale.
S.p.a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta di capitale fra ampio numero di soci Anche se non.
L’iniziativa procedimentale comporta
Diverse tecniche di incorporazione
CONTRATTO PRELIMINARE art c.c.
Azienda - Nozione Art Azienda e organizzazione
Partecipazione azionaria
Statuto speciale delle società quotate (artt. 119 ss. TUF)
Controllo Art Controllo di diritto Controllo di fatto
LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
AMMINISTRATORI ODCEC TIVOLI IL
Mercato degli strumenti finanziari
Fabio Cintioli In house e controllo analogo
Assemblea Modello fisso di ripartizione di competenze (art. 2364)
Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Art Azione come unità di misura della partecipazione
Gruppo storico culturale
Obbligazioni (artt ss.)
Società per azioni aperte
ARTICOLO  10 Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti.
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Trasformazione Cambiamento del tipo sociale
Il sistema europeo per la protezione dei diritti fondamentali
I RIMEDI NEI CONFRONTI DELLE SENTENZE
E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Effetti del contratto.
Il rapporto sociale. La società per azioni è la società nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e in.
Disciplina ed ordinamento delle società per azioni
Evento di Formazione Professionale Continua
Recesso, esclusione e controllo del socio nelle S.R.L.
La Riforma Del Diritto Fallimentare
I caratteri fondamentali
CONVEGNO INTERNAZIONALE I PATTI PREMATRIMONIALI
Cessione di partecipazioni sociali
ATERSIR – AFFIDAMENTO S.I.I.
Conferimenti.
Amministrazione congiuntiva
lineamenti societari e governance
Il progetto di scissione
L’IMPOSTAZIONE DEI CONTENUTI STATUTARI
Mora del debitore e mora del creditore
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
costituire una Cooperativa
I Bilanci di Trasformazione
Comportamento antisindacale
Gruppo di società attraverso
LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
O.D.C.E.C. Perugia 20 APRILE 2016 (sandro angelo paiano)
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
L'atto costitutivo delle associazioni di promozione sociale (art
L'atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato - Art
I Tipi di società 1. Società semplice Società Commerciali Art. 2249: oggetto limitato ad attività non commerciali Distinzione in base alla natura della.
Transcript della presentazione:

La società per azioni – caratteri generali

La società per azioni clausole limitative della circolazione delle partecipazioni

La società per azioni clausole di gradimento Il trasferimento delle azioni è subordinato al gradimento di un organo sociale (assemblea o, più frequentemente, consiglio di amministrazio-ne) Il gradimento può essere: motivato (lo statuto prescrive condizioni particolari che l’organo deve seguire e motivare) non motivato (“clausola di mero gradimento”: lo statuto non prescrive condizioni e l’organo non deve motivare il rifiuto di gradimento) (v. art. 2469 co. 2)

La società per azioni clausole di mero gradimento con correttivo (art La società per azioni clausole di mero gradimento con correttivo (art. 2355-bis comma 2) Sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso (la liquidazione della quota è determinata ai sensi dell’art. 2437)

La società per azioni clausole di prelazione Subordinano il trasferimento della partecipazio-ne alla preventiva offerta in vendita agli altri soci alle stesse condizioni offerte dal terzo Devono stabilire termini e condizioni dell’offerta e dell’esercizio della prelazione

La società per azioni clausole limitative della circolazione delle partecipazioni Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’introduzione o la rimozione dei vincoli alla cir-colazione delle partecipazioni sociali comporta-no il diritto di recesso del socio (art. 2437 co. 2)

La società per azioni clausole limitative della circolazione delle partecipazioni Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni sociali hanno, come tutte le clausole statutarie, efficacia c.d. reale. Sono cioè opponibili erga omnes. La loro violazione comporta pertanto la possibilità per il socio (con riferimento alla clausola di prelazione) e per la società (nel caso di clausola di gradimento) di impugnare il trasferimento e di chiedere che venga dichiarato inefficace

La società per azioni I patti parasociali (artt. 2341 bis e ter)

La società per azioni I patti parasociali (artt. 2341 bis e ter) Sono contratti conclusi da una parte dei soci con lo scopo di incidere maggiormente sulla organizzazione della società Attraverso un contratto che, con riferimento alla società per azioni o alla società che la controlla, ha come finalità (art. 2341-bis): La disciplina del diritto di voto Attraverso un sindacato di voto all’unanimità o a maggioranza attraverso la nomina di un rappresentante comune o il trasferimento ad un fiduciario Limiti al trasferimento delle azioni Con un sindacato di blocco che Vieta la cessione delle azioni Prevede il diritto di prelazione a favore degli altri soci paciscendi in caso di alienazione delle azioni Prevede il gradimento da parte degli altri soci paciscendi L’esercizio di un’influenza dominante Attraverso un accordo sulla nomina degli organi sociali

La società per azioni I sindacati di voto

La società per azioni I sindacati di voto

La società per azioni I patti parasociali (artt. 2341 bis e ter) Hanno efficacia limitata ai soli soci che vi partecipano (efficacia obbligatoria) e non hanno effetto nei confronti della società e dei terzi Pertanto la loro violazione può comportare solamente una responsabilità per inadempimento (risarcimento del danno) Possono acquistare efficacia obbligatoria se intestati fiduciariamente ad un terzo o se è data ad un terzo procura generale per votare in assemblea (art. 2372 co.2) Non possono avere durata superiore ai 5 anni (se maggiore si intende per 5 anni) (3 anni per le società quotate – art. 123 d.lgs.58/98); se a tempo indeterminato, ogni socio contraente può recedere con preavviso di 180 giorni

La società per azioni I patti parasociali (artt. 2341 bis e ter) Se riguardano società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, la dichiarazione deve essere verbalizzata ed il verbale depositato nel registro delle imprese (art. 2341-ter) In difetto i soci contraenti non possono esercitare il diritto di voto e, se esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata Se riguardano società quotate in borsa, devono essere comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro10 giorni, depositati presso il registro delle imprese entro 15 giorni (art. 122 d.lgs. 58/98) In difetto il patto è nullo e i soci contraenti non possono esercitare il diritto di voto e, se esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata, anche dalla Consob