Comportamento antisindacale

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Transcript della presentazione:

Comportamento antisindacale Art.28 l.20 maggio 1970 Comportamento antisindacale

Il comportamento antisindacale il datore di lavoro comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero organismi locali delle associazioni sindacali nazionali nei due giorni successivi assunte sommarie informazioni la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti

“il datore di lavoro” Chi può essere l’autore del comportamento antisindacale? Il datore di lavoro I dirigenti/delegati del datore? L’associazione dei datori di lavoro?

“comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero” Opposizione al conflitto vs/ Opposizione nel conflitto Comportamenti: giuridici e materiali Diretti: intenzionali o oggettivi Commi aggiunti l.146/90 e l.428/90 (mod. d.lgs. 18/2001): violazione delle clausole della parte obbligatoria del CC; mancato rispetto degli obblighi in caso di trasferimento di azienda

“organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse” Legittimati attivi sono i sindacati e non i lavoratori Associazione “nazionale” e non maggiormente rappresentativa “Nazionale” rilevanza nell’ambito categoriale: (nazionale se la categoria è nazionale, territoriale se la categoria è territoriale: SVP) Organismi locali: sindacati provinciali di categoria. No Regionale, Nazionale, Confederale, RSA/RSU

“interesse ad agire” Il sindacato è portatore di un interesse collettivo proprio Quando il comportamento lede anche un interesse del singolo: plurioffensività Indipendenza delle due azioni: art.28 St.lav.; art.700 cpc

Il procedimento. nei due giorni successivi assunte sommarie informazioni la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti Le conseguenze dell’inottemperanza

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 e seguenti del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio d'opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.