«TRATTAMENTI PENSIONISTICI»

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Transcript della presentazione:

«TRATTAMENTI PENSIONISTICI» RICONGIUNZIONE - TOTALIZZAZIONE - CUMULO

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CASSA

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PENSIONE DI VECCHIAIA PENSIONE DI ANZIANITÀ PENSIONE DI INVALIDITÀ/INABILITÀ PENSIONE AI SUPERSTITI

LA PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI Vecchiaia anticipata Età: 67 anni 35 anni regolari Decorrenza dalla domanda Vecchiaia reddituale Età: 70 anni Decorrenza dall’evento Vecchiaia contributiva Contributi: 20 anni regolari Importo pari ad almeno 1,5 volte il trattamento minimo INPS OPPURE 70 anni 5 anni regolari Decorrenza dalla domanda Modalità di calcolo del trattamento Vecchiaia anticipata Retributivo fino al 2009 Contributivo dal 2010 Vecchiaia reddituale Retributivo (Media dei più elevati 30 redditi su 35) Vecchiaia contributiva Contributivo Sommatoria dei contributi annualmente versati - rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL determinata dall'Istat - moltiplicata per il coefficiente di trasformazione

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ Requisiti di accesso ** Età: 60 anni ( a regime nel 2020) Contributi: 40 anni regolari Normativa transitoria* 2019: 60 anni di età e 39 anni di contributi Calcolo retributivo fino al 2006, contributivo dal 2007 * Fino al 2019: applicazione coefficienti riduzione per età e anzianità contributiva 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica ** È richiesto altresì il perfezionamento dell'ulteriore requisito di accesso (introdotto dal 1.1.2003) rappresentato dal raggiungimento di un limite di volume d’affari ai fini IVA

PENSIONI DI INVALIDITÀ E INABILITÀ Capacità all'esercizio della professione è ridotta a meno di 1/3 o esclusa in modo permanente e totale. Almeno 10 anni di iscrizione alla Cassa in caso di malattia. Almeno 5 anni di iscrizione in caso di infortunio. La pensione di invalidità spetta nella misura del 70% dell’importo spettante a titolo di pensione di vecchiaia. In caso non sussista l’effettivo versamento dei contributi per l’intero periodo di iscrizione il calcolo della pensione è effettuato moltiplicando l’importo spettante per il coefficiente dato dal rapporto tra anni regolari e anni di iscrizione. L'importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore a € 3.000,00 per le pensioni di inabilità e ad € 2.100,00 per le pensioni di invalidità. L’importo della pensione di invalidità viene ridotto - oltre determinati limiti stabiliti anno per anno - se il titolare ha altri redditi (lavoro dipendente, autonomo o da impresa).

PENSIONE AI SUPERSTITI – INDIRETTA E REVERSIBILITÀ Riconosciuto ai superstiti (moglie e figli) dell'iscritto deceduto senza aver maturato il diritto a pensione; Almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Viene corrisposta nella misura del 60%, se titolare il solo coniuge. Aggiunta del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100%. In caso non sussista l’effettivo versamento dei contributi per l’intero periodo di iscrizione il calcolo della pensione è effettuato moltiplicando l’importo spettante per il coefficiente dato dal rapporto tra anni regolari e anni di iscrizione. L'importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore ad € 3.000,00 INDIRETTA REVERSIBILITÀ Riconosciuto ai superstiti del geometra deceduto che risulti già titolare di trattamento pensionistico. Viene corrisposta nella misura del 60% della pensione percepita dal de cuius Maggiorata del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100% La DECORRENZA di entrambi i trattamenti è ancorata al primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso. L’importo delle pensioni indiretta e di riversibilità viene ridotto - oltre determinati limiti stabiliti anno per anno - se il titolare ha altri redditi (lavoro dipendente, autonomo o da impresa)

Ricongiunzione Totalizzazione Cumulo

RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45 Consente di trasferire, ai fini di un unico trattamento pensionistico, i periodi di contribuzione maturati presso gestioni previdenziali diverse. Il trasferimento dei contributi è oneroso e comporta il pagamento di un onere, laddove l’ammontare dei contributi trasferiti non è sufficiente a coprire il valore dell’aumento della pensione che l’interessato percepirà a seguito della ricongiunzione. L’onere può essere pagato in unica soluzione o ratealmente. La domanda di ricongiunzione si può presentare una sola volta e per tutti i periodi considerati

TOTALIZZAZIONE - Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n TOTALIZZAZIONE - Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 CUMULO - Legge 11.12.2016, n.232 (legge di bilancio 2017) Si tratta di due istituti identici nella ratio perché consentono di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni previdenziali ai fini dell’ottenimento di un’unica prestazione pensionistica. Non possono essere usufruiti in forma parziale e devono riguardare tutte le gestioni coinvolte. I richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico ed i periodi assicurativi non devono essere coincidenti nelle diverse gestioni. La totalizzazione ed il cumulo possono essere richiesti anche se risultano perfezionati i requisiti minimi in una delle gestioni interessate. Il pagamento delle prestazioni è effettuato dall’INPS, ancorché non coinvolto come gestione nei due istituti. Le differenze tra i due istituti riguardano i requisiti di accesso dei trattamenti e le modalità di calcolo adottate per la quantificazione delle quote.

I PERIODI COINCIDENTI TOTALIZZAZIONE/CUMULO Ai fini del diritto a pensione (accertamento dell’anzianità minima) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali. Ai fini della misura sono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni. La neutralizzazione dei periodi contributivi coincidenti riguarda esclusivamente l’utilizzo dei contributi ai fini della maturazione del diritto e non ai fini della misura.

TOTALIZZAZIONE Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 Pensione di anzianità (40 anni anzianità contributiva) Pensione di vecchiaia (65 anni di età e 20 di anzianità contributiva) Pensione di inabilità Pensione indiretta TRATTAMENTI CONSEGUIBILI Pensione di anzianità decorre trascorsi 21 mesi dal perfezionamento dei requisiti Pensione di vecchiaia decorre trascorsi 18 mesi Pensione di inabilità dal mese successivo alla presentazione della domanda Pensione indiretta dal mese successivo al verificarsi dell’evento Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto l’ulteriore requisito della speranza di vita pari dal 2016 a 7 mesi e nel biennio 2019-2020 12 mesi DECORRENZE

TOTALIZZAZIONE Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 Calcolo quota in totalizzazione Il calcolo della quota in totalizzazione è effettuato con il sistema contributivo sia pure corretto da una relazione matematica (algoritmo). E’ applicato il calcolo ordinario ove raggiunto il requisito di anzianità contributiva minima previsto per la vecchiaia.

CUMULO Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) 2019 42 anni e 10 mesi per gli uomini 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva cumulata + 3 mesi finestra per entrambi i casi Pensione anticipata Pensione di vecchiaia Pensione di inabilità Pensione indiretta Decorrenza: dalla data della domanda se raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva 2018 42 anni e 10 mesi per gli uomini 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva cumulata TRATTAMENTI CONSEGUIBILI 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva cumulata Decorrenza: dalla data del perfezionamento dei requisiti o, su richiesta, dalla domanda Requisiti previsti dalla gestione previdenziale nella quale si è verificato lo stato inabilitante Decorrenza: dalla data della domanda Requisiti previsti dalla gestione previdenziale nella quale si è verificato il decesso Decorrenza: dalla data del decesso La pensione di vecchiaia in cumulo è una prestazione progressiva con un primo acconto (o pro rata) liquidato dall’Inps al raggiungimento dei requisiti minimi (67 anni + 20 di contribuzione cumulata) o da altra gestione previdenziale e liquidazione successiva della quota maturata presso la Cassa secondo i propri requisiti.

CUMULO Legge 11.12.2016, n. 232(Legge di bilancio 2017) Calcolo quota in cumulo Pensione anticipata: è calcolata interamente con il sistema contributivo. Pensione vecchiaia: è calcolata con il sistema reddituale se l’anzianità maturata presso la Cassa è pari o superiore a 35 anni, con il sistema contributivo se l’anzianità contributiva maturata presso la Cassa è inferiore a 35 anni. Pensione di inabilità: è calcolata con il sistema reddituale se l’anzianità maturata presso la Cassa è quella ordinaria, con il sistema contributivo se l’anzianità contributiva maturata presso la Cassa è inferiore. Pensione indiretta: è calcolata con il sistema reddituale se l’anzianità maturata presso la Cassa è quella ordinaria, con il sistema contributivo se l’anzianità contributiva maturata presso la Cassa è inferiore.

Cumulo Totalizzazione CONFRONTO TOTALIZZAZIONE/CUMULO Pensione anzianità/anticipata Totalizzazione (Anzianità) Cumulo (Anticipata) Requisiti 40 anni di anzianità contributiva totalizzata e 12 mesi di speranza di vita (dal 2019) (biennio 2016-2018 speranza di vita 7mesi) Finestra di accesso 21 mesi Nessuna età anagrafica Calcolo quota sistema contributivo corretto dall’algoritmo viene applicato il calcolo ordinario ove raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva minima prevista per la vecchiaia Requisiti Dal 2019 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva cumulata per gli uomini + 3 mesi di finestra e 41 anni e 10 mesi per le donne + 3 mesi di finestra Fino al 2018 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva cumulata per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Calcolo quota Interamente contributivo Decorrenza Dal raggiungimento dei requisiti ovvero dalla domanda se i requisiti sono stati raggiunti Decorrenza Dal raggiungimento dei requisiti ovvero dalla domanda se i requisiti sono stati raggiunti

Totalizzazione Cumulo CONFRONTO TOTALIZZAZIONE/CUMULO Pensione di vecchiaia Totalizzazione Cumulo Requisiti 65 anni di età e 12 mesi di speranza di vita (dal 2019) (biennio 2016-2018 speranza di vita 7 mesi) Finestra di accesso 18 mesi 20 anni d’anzianità contributiva totalizzata Calcolo quota sistema contributivo corretto dall’algoritmo. viene applicato il calcolo ordinario ove raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva minima prevista per la vecchiaia Requisiti 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva cumulata Calcolo quota retributivo se l’anzianità contributiva è pari almeno a 35 anni contributivo se l’anzianità contributiva è inferiore a 35 anni Decorrenza primo acconto: liquidato dall’Inps o da altra gestione (requisiti minimi Inps dal 2019 67 anni di età e 20 mesi di anzianità contributiva cumulata) secondo acconto liquidato dalla Cassa al raggiungimento dei propri requisiti Decorrenza Dal raggiungimento dei requisiti ovvero dalla domanda se i requisiti sono stati raggiunti