Plusvalenze Patrimoniali.

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Plusvalenze Patrimoniali. Art. 86 Plusvalenze Patrimoniali. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. Si determina una plusvalenza patrimoniale tutte le volte in cui attribuiamo ad un bene un valore superiore al suo costo fiscale. Questo può accadere in diverse occasioni : Nel caso di una cessione a titolo oneroso di un bene patrimoniale ad un corrispettivo superiore al costo fiscale non ancora ammortizzato; Nel caso di risarcimento conseguente alla perdita o al danneggiamento del bene. In questa ipotesi è necessario che la liquidazione dell’indennizzo avvenga nel periodo di imposta nel quale si è verificato l’evento dannoso. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. Quando il bene viene assegnato ai soci o destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. La plusvalenza patrimoniale può derivare invece dalle immobilizzazioni finanziarie e dai beni relativi all’impresa diversi dai precedenti, facenti parte del patrimonio aziendale, iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e strumentali all’esercizio dell’attività dell’impresa. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. Non tutti i beni possono generare plusvalenze: I beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa,indicati nell’articolo 85 del Tuir non generano plusvalenze e la loro cessione, a qualunque prezzo avvenga, produce ricavi; I beni estranei all’esercizio dell’impresa, oggetto di operazioni compiute al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, non generano plusvalenze patrimoniali e nemmeno altri componenti positivi di redditi d’impresa, bensì redditi diversi, disciplinati dall’articolo 67 del Tuir. Tuttavia per le società commerciali ed enti equiparati, che dichiarano esclusivamente reddito d’impresa, anche le plusvalenze relative a tali beni sono parte della determinazione del reddito d’impresa. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. Nel caso di cessione a titolo oneroso, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore di scambio del bene ceduto ed il suo valore non ancora ammortizzato; il valore di scambio è il prezzo convenuto dalle parti, mentre il costo non ammortizzato è determinato dal costo di acquisto, al netto di eventuali contributi, compresi eventuali oneri accessori di diretta imputazione (ai sensi dell’articolo 110 del Tuir), meno gli ammortamenti già dedotti. Si discute se tra gli ammortamenti occorra ricomprendere anche la quota relativa all’esercizio nel quale avviene la cessione, ragguagliata al periodo di tempo intercorrente tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di cessione. Nonostante una parte della dottrina sia consenziente su tale punto e una circolare ministeriale, relativa ad un caso particolare, sembri avallare questa tesi, pare che debba prevalere la disciplina civilistica. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. Anche il conferimento di beni in società o enti può determinare una plusvalenza. In questa ipotesi la plusvalenza può scaturire dal confronto tra l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti ed il valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti in cambio. Tuttavia questa regola vale solo se i titoli ricevuti sono negoziati in mercati italiani o esteri. Se invece le azioni o quote ricevute non risultano quotate in Borsa o negoziate in altri mercati il costo fiscale dei beni conferiti deve essere confrontato con la quota di patrimonio netto della società conferitaria. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. Le plusvalenze realizzate sia mediante cessione a titolo oneroso,diverse da quelle che possono fruire dal regime di esenzione previsto dall’articolo 87 del Tuir, sia mediante risarcimento anche in forma assicurativa, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente : Per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; In quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Questa facoltà è però concessa,solo nel caso di realizzo, a condizione che i beni ceduti,siano posseduti per un periodo: Non inferiore a tre anni; Non inferiore a un anno per le società sportive dilettantistiche. La scelta per la rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi,se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. Le immobilizzazioni finanziarie cui si riferisce la norma sono le quote di partecipazione in società, comprese quelle non rappresentate da titoli, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa, iscritti come tali nello stato patrimoniale, cioè nel punto BIII dell’attivo. Nel caso di cessione di immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle che possono beneficiare del regime di esenzione della participation exemption, la plusvalenza realizzata può essere rateizzata quando le immobilizzazioni finanziarie cedute risultano iscritte come tali negli ultimi tre bilanci. Se le immobilizzazioni finanziarie sono state acquistate in modo frazionato in più anni, si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti in data più recente (metodo LIFO); di conseguenza, se le partecipazioni acquisite per ultime non sono ancora state iscritte per tre esercizi in bilancio quali immobilizzazioni finanziarie, viene meno la possibilità di rateizzare la plusvalenza. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. In relazione ai beni rivalutati si pone il problema di quale costo considerare per il calcolo della plusvalenza. Poiché la rivalutazione può avvenire in assenza o in presenza di apposite leggi di rivalutazione, che consentono o impongono l’iscrizione del maggior valore, dobbiamo distinguere due casi : Beni patrimoniali rivalutati in assenza di leggi di rivalutazione; Beni patrimoniali rivalutati in presenza di leggi di rivalutazione. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. Beni patrimoniali rivalutati in assenza di leggi di rivalutazione  Le norme generali sulle valutazioni indicano, quale costo dei beni rivalutati, quello di acquisizione non comprensivo delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In sostanza, l’iscrizione di plusvalori non concorre alla formazione del reddito ed ha le seguenti conseguenze : Le quote di ammortamento dei beni sono calcolate sul costo del bene al netto della rivalutazione; In caso di cessione del bene rivalutato, la quantificazione della plusvalenza deve avvenire confrontando il prezzo di cessione con il costo al netto della rivalutazione. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. Beni patrimoniali in presenza di leggi di rivalutazione  Nel tempo si sono susseguite diverse leggi di rivalutazione; le più recenti sono la legge 408/1990,la legge 413/1991 e la 342/2000. La prima dava la possibilità di rivalutare i beni aziendali,pagando un’imposta sostitutiva pari al 20% per i beni mobili ammortizzabili ed al 16% per i beni immobili. In sostanza, la determinazione della plusvalenza (o minusvalenza) avviene : Considerando il costo precedente la rivalutazione,se la cessione del bene avviene nei primi due esercizi successivi a quello di rivalutazione : questo comporta il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva in sede di rivalutazione ; Considerando il costo rivalutato, se la cessione avviene nel terzo esercizio o successivamente. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art.86 – Plusvalenze patrimoniali. Normalmente le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di un’azienda comportano il sorgere in capo al cedente di un reddito di impresa. Attualmente non è più possibile assoggettare tali plusvalenze ad imposta sostitutiva con aliquota del 19%. La modalità di tassazione sarà quella ordinaria in base al disposto dell’articolo 86, comma 4 del Tuir, che riprende la previgente disciplina. In particolare il contribuente potrà valutare la convenienza a rateizzare la plusvalenza in cinque esercizi se l’azienda è posseduta da più di tre anni. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.

Art. 86 – Plusvalenze patrimoniali. La plusvalenza derivante da cessione di azienda a titolo oneroso può, quindi, essere tassata: Per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è rateizzata; In quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni dal giorno in cui l’azienda è stata acquisita o l’impresa si è costituita; Ciò significa che l’azienda ceduta in blocco permette la rateizzazione globale della plusvalenza, indipendentemente dal fatto che alcune sue componenti possano essere possedute da meno di tre anni. Per poter ottenere l’agevolazione della rateazione della plusvalenza è sempre necessaria la presenza di un reddito d’impresa nel quale le quote della stessa possano trovare la loro naturale collocazione. Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.