Servizi e attività di investimento

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Transcript della presentazione:

Servizi e attività di investimento 30 aprile – cap. V, Annunziata IX ed.

definizione Nel sistema normativo pre-MiFID, non vi era una precisa definizione dei servizi e delle attività di investimento, il cui servizio si caratterizza per essere riservato a solo alcuni soggetti (riserva di attività), sottoposti a stringenti controlli (vigilanza) e regole speciali (informazione, contratto, separazione patrimoniale). MiFID ha modificato questo approccio e accanto all’elenco dei servizi che quando hanno ad oggetto uno strumento finanziario ha introdotto delle specifiche definizioni dei servizi e attività, individuando anche quelli c.d. accessori. Le ragioni di questa scelta sono dettate da esigenze di uniformazione del mercato e il quadro attuale risulta essere maggiormente coerente.

La nozione di servizi ed attività di investimento Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente; c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti]; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione

RECAP: Strumenti finanziari (all. C, TUF) Strumenti finanziari NON derivati Valori mobiliari Strumenti del mercato finanziario Quote di un OICR Strumenti finanziari derivati derivati finanziari derivati merci derivati altri (esotici, diversi) Differenziali Il Mef, sentito Banca d’Italia e Consob, individua nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servzi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività (art. 18, TUF) Gli strumenti di pagamento NON sono strumenti finanziari (art. 1.2 TUF)

Negoziazione per conto proprio Per "negoziazione per conto proprio" si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta (1.5 bis, TUF) strumenti finanziari non derivati: mercato secondario strumenti finanziari derivati: conclusione diverse operazioni «contropartita diretta»: l’attività incide direttamente sul patrimonio del soggetto abilitato

Negoziazione per conto proprio (segue) internalizzatore sistematico Market maker: l’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale «una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti»

Esecuzione di ordini per conto dei clienti Per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione l’intermediario ricerca controparti al fine di eseguire operazione di vendita/acquisto un certo strumento finanziario l’intermediario NON opera in contropartita diretta: non impegna proprio patrimenoio e non risponde degli effetti dell’operazione l’operazione di ricerca avviene su base specifica e determinata (non di massa)

Collocamento … Intermediario (collocatore) offre a soggetti terzi la sottoscrizione e o la vendita di strumenti finanziari a seguito di un accordo concluso con il soggetto che ha emesso (o che vende) gli strumenti finanziari differenze con servizio di esecuzione ordini Quando il collocatore si impegna a offrire terzi la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalla controparte il servizio si svolge sul mercato primario (!) Nell’attività di collocamento all’intermediario è preclusa la possibilità di acquistare, egli ha solo la facoltà di vendere titoli della controparte Nell’attività di collocamento la ricerca della controparte si effettua a condizioni di massa, standard e uniformi

Collocamento (segue): con o senza garanzie Con garanzia Senza garanzia Intermediario collocatore assume il rischio dell’operazione di collocamento (sottoscrizione o vendita di titoli della controparte). 2 modalità di assunzione del rischio per collocatore: acquista titoli rimasti invenduti/non sottoscritti ALLA FINE dell’offerta acquista titoli da vendere/far sottoscrivere IMMEDIATAMENTE Intermediario non sopporta il rischio dell’operazione di collocamento (sottoscrizione o vendita di titoli della controparte) In tutti i casi, l’attività di collocamento prevede una alterità tra il soggetto che emette o cede gli strumenti finanziari e l’intermediario che ne promuove la sottoscrizione o la emissione. Se non c’è questa distinzione, no collocamento.

Gestione di portafogli Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti Differenze con OICR: Gestione portafogli è servizio su base individuale (intermediario agisce nell’interesse del cliente e non del fondo) Nella gestione portafogli la consegna del capitale investito presso un depositario è solo facoltativa (il rapporto non è necessariamente trilaterale: banca depositaria, Sicav e investitore) Differenze con altri servizi e attività di investimento: Gestione portafogli è il servizio in cui l’intermediario ha il maggiore grado di discrezionalità e autonomia (c.d. servizio di risparmio gestito). Negli altri servizi, intermediario si muove in base a ordini del cliente che lui esegue con diverso grado di discrezionalità.

Ricezione e trasmissione ordini Si tratta dell’attività di ricezione e la trasmissione di ordini nonché quella consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione) investitore conferisce a intermediario ordine di investimento intermediario non esegue direttamente ordine ma, trasmette ordine del cliente ad altro intermediario il quale esegue l’operazione indicata dal cliente e trasmessagli dal (primo) intermediario Casi concreti? Rispetto ad una operazione di investimento di titoli negoziati su mercati dove il primo intermediario non opera.

Consulenza Per consulenza si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari Personalizzazione del consiglio e della raccomandazione Consiglio/raccomandazione si riferiscono specificatamente ad un certo servizio Classficazioni della consulenza c. autonoma: consigli forniti non in maniera strettamente connessa al servizio principale c. strumentale: consigli forniti in occasione della prestazione di un servizio investimento (consulenza propedeutica, ancillare, incidentale)

gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; gestione di sistemi organizzati di negoziazione Gestione sistemi multilaterali Gestione sistemi organizzati un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti

Servizi accessori (all. B - TUF) (1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato. (2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l’impresa che concede il credito o il prestito. (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese. (4) Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento. (5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari. (6) Servizi connessi con l’assunzione a fermo.

Servizi accessori Accessorio va intesto come servizio minore ma non necessariamente come strumentale In quanto autorizzati, gli intermediari possono svolgere servizi accessori SIM (art. 18.4, TUF) e Banche possono svolgere tutti i servizi accessori SGR possono svolgere solo alcuni servizi accessori (108, TUB) A differenza dei servizi di investimento, i servizi accessori NON SONO SOGGETTI A RISERVA Anche soggetti non abilitati possono svolgere servizi accessori. A loro non si applicano regole caratterizzanti attività di intermediazione.