Servizi investimento: regole, separazione, contratti

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Servizi investimento: regole, separazione, contratti Martedì 7 maggio, cap. VII, Annunziata IX

Fonti Direttiva MiFID 2 Reg. UE/565/2017 TUF (ARTT. 21, 22, 23) Reg. Consob Intermediari (Adottato con dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018)

Regole: criteri generali: art. 21.1 Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività

Regole: conflitto di interesse (21.1bis TUF) Complessità mercato + polifunzionalità soggetti abilitati = Situazioni in cui intermediario privilegia interessi diversi da quello del cliente (= proprio, altri investitori, soggetti collegati) Situazione di conflitto molto diffusa e difficilmente eliminabile. Diritto cerca di imporre a soggetti abilitati una procedura trasparente Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, gli intermediari: a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi

Regole caratterizzanti (adeguatezza) Nei servizi di risparmio gestito (artt. 40-41 Reg. Intermediari) Intermediario raccoglie informazioni su: Obiettivi cliente (speculativo\conservativo\alta-bassa propensione rischio) Capacità finanziaria (da un punto di vista patrimoniale, il cliente ha la capacità di fare fronte alle perdite?) Capacità cognitiva (il cliente ha la competenza\esperienza necessaria a comprendere i rischi insiti nell’operazione?) Intermediario raccomanda prodotto adeguato, ovvero in linea con: Gli obiettivi del cliente La capacità finanziaria\patrimoniale del cliente Intermediario non raccomanda prodotto se: Non è adeguato Non ha le informazioni per valutarne l’idoneità

Regole caratterizzanti (appropriatezza e best execution) Nei servizi di risparmio amministrato, intermediario raccoglie informazioni su capacità cognitiva (conoscenza\esperienza) per valutare appropriatezza strumento. Se inappropriato lo informa e presta il servizio solo a seguito di sua conferma. EXECUTION ONLY (43) Non si avrà né regola di adeguatezza né regola di appropriatezza nei servizi di risparmio amministrato c.d. semplici: Azioni, obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o altri strumenti finanziari non complessi; servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse

Il contratto (art. 23, TUF) Forma I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal cliente

Il contratto (art. 23, TUF e art. 38 Reg. Intermediari) Contenuto CORRISPETTIVO: E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto (23, tuf) ll contratto con i clienti al dettaglio (art. 38, reg. Intermediari): a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate; b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni; d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta; e) indica i corrispettivi spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità al Titolo V; f) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti; g) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio; h) indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie.

Contratto: eccezione di gioco (art. 23, TUF) Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile Art. 1933 c.c.: Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace

Separazione patrimoniale (art. 22 TUF) Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim, dall’impresa di investimento UE, dall’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr, dalla società di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. La BANCA acquista ex art. 1834 c.c. proprietà capitale raccolto (e che ha obbligo di restituire): NON esiste problema di patrimonio separato. Peraltro, salvo consenso scritto dei clienti, gli intermediari non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti e le disponibilità liquide degli investitori, da essi detenuti a qualsiasi titolo

Separazione patrimoniale (art. 22 TUF): cosa significa? 1. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi 2. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi 3. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub‑depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario