L’Unione economica e monetaria

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Transcript della presentazione:

L’Unione economica e monetaria

Alle origini 1971 : Rapporto Werner 1971 Proposta di revisione del Trattato coinvolgente politica economica (coordinamento), monetaria (Unione monetaria) e supporti istituzionali (ipotesi realizzazione: 1980) 1972: il cd Serpente Valutario (stabilizzare il rapporto di cambio tra le rispettive valute e con il dollaro) 1973: crisi petrolifera. Nuova instabilità monetaria 1979 : Sistema Monetario Europeo Scopo : riduzione delle fluttuazioni di cambio delle monete europee con il dollaro (accordo di cambio) Stabilità monetaria unità di conto comune ECU SME : esterno alle istituzioni comunitarie, affidato alle scelte delle banche centrali e dei governi nazionali Crisi dello SME

Atto unico europeo (1986) : verso il mercato unico segue Atto unico europeo (1986) : verso il mercato unico Preambolo Riferimenti all’Unione economica e monetaria (completamento del processo di integrazione) ed allo SME. Gli obiettivi indicati: stabilità dei prezzi, crescita equilibrata e uniforme, convergenza dei livelli di vita e occupazione

La prima fase dell’Unione economica e monetaria 1990: Completa libertà di circolazione dei capitali Rafforzamento della cooperazione fra le banche centrali Libero utilizzo dell’ECU (Unità di conto europea, sostituito in seguito dall’euro) Miglioramento della convergenza economica

Il trattato di Maastricht (1992) Art. 2 : instaurazione di un’unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica (fra gli obiettivi dell’UE) Politica economica : coordinamento delle politiche economiche nazionali Politica monetaria e del cambio uniche : verso la moneta unica Scelte relative all’economia reale : alla responsabilità degli Stati Gestione della moneta : trasferita alla Comunità

La seconda fase dell’UEM 1994: Creazione dell’Istituto monetario europeo (IME) Divieto di finanziamento del settore pubblico da parte delle banche centrali Maggiore coordinamento delle politiche monetarie e cooperazione fra le banche centrali Rafforzamento della convergenza economica Progressiva realizzazione dell’indipendenza delle banche centrali nazionali, da completarsi al più tardi entro la data di istituzione del Sistema europeo di banche centrali 1997: Il Patto di stabilità e crescita il Consiglio europeo adottò nel giugno 1997 il Patto di stabilità e crescita, che comprende due regolamenti ed è volto a garantire la disciplina di bilancio nell’ambito dell’UEM. Una dichiarazione del Consiglio del maggio 1998 completava il Patto e ne ampliava gli impegni. Le norme a tale proposito sono state modificate nel 2005 e nel 2011.

Segue: la seconda fase 1998: istituzione della BCE La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti costituiscono l’Eurosistema, che formula e definisce la politica monetaria unica nella Terza fase dell’UEM.

La terza fase dell’UEM 1° gennaio 1999: affiancamento e poi sostituzione dell’euro alle monete nazionali conduzione di una politica monetaria unica sotto la responsabilità della BCE Una volta che gli Stati sono entrati a far parte dell’area, le rispettive banche centrali sono state automaticamente accolte nell’Eurosistema (SEBC)

Politica monetaria alla Banca Centrale europea ed al Sistema delle Banche centrali a cui gli Stati hanno devoluto le funzioni sovrane in materia monetaria (competenza esclusiva dell’UE) Dal 1 gennaio 2002 : le banche centrali hanno immesso in circolazione banconote denominate euro I compiti dell’Unione monetaria : art. 119 TFUE (le istituzioni : art. 13 TUE e art. 282 n. 1 TFUE) Istituzione del SEBC e della BCE : competenze di attribuzione dissociazione fra organi politici ed organi monetari a cui è affidato in via esclusiva il controllo della moneta

segue Il SEBC : non è definito nel Trattato È modello organizzativo frutto della partecipazione incrociata di membri delle banche centrali nazionali e della BCE Alla BCE : personalità giuridica ed autonomia istituzionale Poteri decisionali: affidati dal Trattato alla BCE o alle banche nazionali

La politica monetaria nel Trattato di Lisbona La BCE è diventata Istituzione dell’UE (composta da un Presidente, un vicepresidente e 4 membri nominati per 8 anni a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento e del Consiglio direttivo della BCE) è indipendente nell’esercizio delle funzioni (art. 130 TFUE) ha un potere normativo autonomo (art. 132 TFUE); può adottare anche regolamenti Rapporto annuale sull’attività del SEBC a Parlamento, Consiglio e Commissione Ogni trimestre il presidente della BCE o un altro membro del consiglio direttivo rispondono dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo a domande sulle prospettive economiche e sulla conduzione della politica monetaria nell’area dell’euro

Il quadro istituzionale del SEBC art. 127 TFUE (stabilità dei prezzi in un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza; art. 129 TFUE) Gli organi della BCE : consiglio direttivo (membri del comitato esecutivo e governatori delle banche centrali degli Stati membri della zona euro) e comitato esecutivo (Presidente, vicepresidente, 4 membri designati dal Consiglio europeo con votazione a maggioranza qualificata (art. 283 TFUE)

Le banche centrali sottoscrivono il capitale della BCE esercitano in via decentrata i compiti del SEBC eseguono gli indirizzi ed istruzioni della BCE e provvedono al successivo controllo godono di elevata indipendenza nei confronti delle istituzioni UE e dei governi nazionali (art. 130 TFUE)

segue i governatori delle banche centrali possono essere sollevati dall’incarico dalle rispettive autorità nazionali solo : per gravi mancanze se non soddisfano più le condizioni per l’espletamento delle funzioni Possibile ricorso alla Corte di giustizia da parte dei governatori e del consiglio direttivo per violazione del Trattato

Politica economica I pilastri della integrazione economica: Mercato unico e politica di concorrenza Coordinamento delle politiche macroeconomiche Regole di bilancio comuni Agli Stati la sovranità in materia di politica economica con meri obblighi di coordinamento nell’ambito del Consiglio Al Consiglio : progetti di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.

Procedura di infrazione affidata al Consiglio segue Disciplina di bilancio: (ex art. 104 Trattato) Obiettivo: evitare disavanzi pubblici eccessivi (due parametri : Rapporto tra il disavanzo pubblico ed il PIL inferiore o pari al 3% Rapporto debito pubblico e PIL: non superiore al 60% Procedura di infrazione affidata al Consiglio Patto di stabilità (1997) : severa applicazione della disciplina delle finanze pubbliche

La politica economica nel Trattato di Lisbona artt. 119 e ss. TFUE (dopo il Trattato di Lisbona : miglioramento della governance economica dell’UE) I fondamenti: Raccomandazioni del Consiglio volte ad armonizzare le politiche economiche degli Stati membri in vista di obiettivi comuni; il patto di stabilità e crescita, volto a controllare i deficit pubblici degli Stati membri

segue Le forme di controllo Alla Commissione : potere di rivolgere agli Stati membri ritenuti inadempienti degli “avvertimenti” (art. 126, n. 5 TFUE) Al Consiglio: potere di adottare una Raccomandazione nei confronti dello Stato inadempiente ove ritenga che sia stato raggiunto un disavanzo “eccessivo” Procedura di “sorveglianza” assai simile a quella di infrazione

Dopo la crisi scoppiata nel 2008: 2010: regolamento istitutivo dell’EFSM (fondo iscritto nel bilancio dell’UE a disposizione della Commissione); poi EFSF una società a responsabilità limitata (titoli garantiti pro-quota dagli Stati membri). Operante per tre anni 2011: patto EUROPLUS, approvato dai Capi di Stato e di governo e avallato dal Consiglio europeo (coordinamento delle politiche fiscali ed altre aree fra cui occupazione, competitività, sostenibilità delle finanze pubbliche). Modifica del Patto di stabilità e crescita semestre europeo:sistema procedurale di coordinamento delle politiche economiche degli Stati dell’Eurozona e di controllo ex ante Six Pack : 5 regolamenti ed 1 direttiva che rafforzano l’azione di sorveglianza sui bilanci pubblici e sugli squilibri macroeconomici. Ruolo centrale a Commissione e Consiglio (sorveglianza multilaterale e controllo delle istituzioni ue)

L’incidenza sulle Costituzioni I trattati del 2012 Il 22/2/2012: trattato istitutivo del MES (evoluzione del Fondo Salva-Stati) Versamenti di capitali degli Stati aderenti Sostegno degli Stati che si trovino in “gravi problemi finanziari”: modifica dell’art. 136 TFUE Organismo intergovernativo Voto “ponderato” Il 2/3/2012 : trattato su stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria (la “golden rule”) L’incidenza sulle Costituzioni

I problemi attuali della governance europea dell’economia Nuovo patto di bilancio stipulato il 2 marzo 2012 da capi di Stato e di governo degli Stati membri ad eccezione del Regno unito e della Repubblica ceca Fiscal compact : principio del pareggio di bilancio Deficit ammesso solo a seguito di un impatto sul bilancio del ciclo economico o per eccezionali circostanze Equilibrio di bilancio : deficit strutturale al massimo livello dello 0,5 % del PIL Sanzioni da versare al Meccanismo europeo di stabilità

Il meccanismo europeo di stabilità Approvato il 2 febbraio 2012 (ESM) Fondo Salva-Stati permanente (prestiti, assistenza finanziaria precauzionale, acquisto di obbligazioni di Stati membri, prestiti per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie) con personalità giuridica e statuto in caso di urgenza : decisioni a maggioranza qualificata dell’85% dei voti espressi dal marzo 2013 : la concessione di assistenza finanziaria dell’ESM dipende dalla ratifica del Trattato sulla stabilità e dall’attuazione della regola del pareggio di bilancio Obiettivi: rassicurare i mercati, mettere freno alla speculazione; ridare stabilità alla moneta unica

Il dibattito sulle riforme Il 6 dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte sul futuro dell'Unione economica e monetaria (UEM), che mira a migliorare la resilienza e l'integrazione dell'area euro Problema: l’inadeguata risposta alla crisi del 2008; necessità di risposte strutturali

Le vicende pregresse La questione del quantitative easing la BCE ha acquistato i titoli di stato dei paesi della zona euro, con l’obiettivo di combattere la deflazione ed aiutare gli stati membri più colpiti dalla crisi economica a finanziarsi sui mercati

segue Il Tribunale costituzionale tedesco contesta: Programma di acquisto di titoli garantiti Programma di acquisto dei prestiti nel settore pubblico nel mercato secondario Programma di acquisto delle obbligazioni bancarie garantite Programma di acquisto di obbligazioni di qualità elevata emesse da società non bancarie Decisione BCE 22/6/2016 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica

segue Violazione del divieto di acquisto diretto dei titoli del debito degli Stati membri da parte della BCE e delle banche centrali (art. 123 TFUE) Violazione delle prerogative degli Stati in materia di politica economica (art. 119 TFUE) lesione dei diritti costituzionalmente garantiti; omissione del Bundestag Illegittimità dell’operato della Bundesbank Violazione del principio democratico e del diritto del cittadino all’ autodeterminazione democratica

segue Rinvio pregiudiziale alla Corte UE (18 luglio 2017) Decisione della Corte UE (caso Weiss) : Il QE è strumento non convenzionale di politica monetaria adottato per ovviare alla deflazione (effetti non diretti sulla pol econ) E’ strumento temporaneo e flessibile: è garantita la proporzionalità all’obiettivo

Le riforme proposte istituire il Ministro europeo dell'economia e delle finanze; istituire un Fondo monetario europeo; incorporare il Trattato Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE; introdurre nuovi strumenti di bilancio per la zona euro (sostegno alle riforme strutturali e stabilizzazione degli investimenti).

segue Il Ministro europeo dell'economia e delle finanze, secondo la comunicazione della CommissioneCOM(2017)823: dovrebbe fungere da Vicepresidente della Commissione europea e da Presidente dell'Eurogruppo (attualmente l'Eurogruppo è presieduto dal Ministro delle finanze di uno Stato membro della zona euro con un mandato di due anni e mezzo) in qualità di Presidente dell'Eurogruppo, presiedere anche il consiglio dei governatori del Fondo monetario europeo, ancora da istituire (attualmente il presidente dell'Eurogruppo presiede il consiglio dei governatori del MES); sarebbe responsabile di fronte al Parlamento europeo; manterrebbe dialoghi regolari con i Parlamenti nazionali (i Parlamenti nazionali potrebbero chiedere al Ministro di presentare il parere della Commissione sui rispettivi documenti programmatici di bilancio).