ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) Cass. civ. Sez. V, Ord. del 12-02-19, n. 4047 INCERTEZZA NORMATIVA ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) Paolelli Lorenzo Tozzi Giordano
Contesto: L’ordinanza in questione fa riferimento al ricorso proposto dalla « Società X s.p.a. » contro « Roma Capitale » riguardo ad un avviso di accertamento con cui il Comune di Roma ha richiesto una maggiore imposta ICI per l’anno 2005 in relazione ad un immobile (fabbricato) sito in Roma. La società aveva precedentemente usufruito dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504 del 1992., sostenendo la propria natura di ente non commerciale e rientrante nei casi di esenzione.
Soggetto attivo: Soggetto passivo: Presupposto: Roma Capitale (Comune di Roma) Soggetto passivo: Società X s.p.a. realizza Presupposto: L' ICI è un' imposta reale il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (Art. 1 c. 2, del D. lgs. n. 504/92).
Al verificarsi di tale presupposto è dovuto Tributo: ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) Base imponibile: La base imponibile per l’ICI sui fabbricati è calcolata partendo dalla rendita catastale di questi rivalutata del 5% ogni anno e moltiplicata per un coefficiente che dipende dalla classificazione del fabbricato nei gruppi catastali (Art. 5 c. 2 del D.lgs. n. 504/92)
Specificazione dei vari tipi di norma tributaria: Norme All’interno di tale ordinanza si rinvengono i seguenti riferimenti normativi: 1) Art.7 c.1 lettera i) del D. lgs. n.504/1992 (Esenzioni) 2) Art.87 c.1 lettera c) del TUIR del 1986 (Plusvalenze esenti) 3) Art.59 c.1 lettera c) del D. lgs. n.446/1997 (Potestà regolamentare in materia di ICI) 4) Art.16 lettera a) della l. n. 222/1985 5) Art.3 Cost. (Uguaglianza) 6) Art.53 Cost. (Capacità contributiva) 7) Art.8 del D. lgs. n. 546/1992 (Errore sulla norma tributaria) 8) Art.6 del D. lgs. n. 472/1997 (Cause di non punibilità) 9) Art.91 c.p.c. (Condanna alle spese) 10)Art.1 c.17 l. n.228/2012 che ha aggiunto il c.1 quater all’art.13 del D.P.R. n.115/2002 Specificazione dei vari tipi di norma tributaria: - norme sostanziali: 1); 2); 3); 4); 6); 7); 8). - norme procedurali: 9); 10).
Processo 1° grado 2° grado Cassazione Impugnazione dell’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Accoglimento del ricorso. Impugnazione in appello da parte del Comune di Roma davanti alla Commissione tributaria regionale. Accoglimento dell’appello. Ricorso della Società per Cassazione e controricorso del Comune. Condanna della società. 2012 2013 2019
Decisione del Tribunale: La Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso della Societa X s.p.a., dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. La società viene inoltre condannata a rifondere le spese di lite in favore della parte controricorrente.
Motivi della decisione: 1) La società ricorrente non ha diritto all'esenzione richiesta sia perché soggetto utilizzatore e non possessore dell'immobile, sia in quanto società per azioni e dunque non rientrante fra gli enti non commerciali. 2) La società che si vede respinta integralmente l’impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la società riteneva di non dover corrispondere tale somma sostenendo l’incertezza oggettiva in materia. La Corte, tuttavia, ha dichiarato infondata tale richiesta condannando la società al pagamento dell’ulteriore importo, non sussistendo le condizioni affinchè l’incertezza possa essere desunta.