alternanza scuola lavoro e stage USP di Verona
un quadro di riferimento aspetti Culturali Normativi Pedagogici Metodologici .. organizzativi
normativa principale Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" art. 18 Tirocini formativi e di orientamento Decreto 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale Art. 4 Alternanza scuola-lavoro Legge 14 febbraio 2003, n. 30 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (Legge Biagi). Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Legge Biagi). Circolare 2 agosto 2004, n. 32 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Tirocini estivi di orientamento di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53
Art. 17 (riordino della FP) Legge 24 giugno 1997 n. 196 Art. 17 (riordino della FP) .. assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro; si afferma il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonchè a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese.
segue Legge 24 giugno 1997 n. 196 Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento) .. realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico. Lo svolgimento dei tirocini avviene sulla base di apposite convenzioni tra agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento…altri ad es. servizi di inserimento lavorativo per disabili
Legge 53/2003, art. 4 Art. 4. (Alternanza scuola-lavoro) … , al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore …, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
segue art. 4 della legge 53/2003 svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni,… periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, .. la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati … coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi; b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie … ivi compresi gli incentivi per le imprese, .. e l'assistenza tutoriale; c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
dal punto di vista culturale Oggi quello che sta cambiando è proprio la portata culturale dei significati attuali e potenziali e i ruoli che la formazione svolge per il lavoro e il lavoro per la formazione. La complessità e la contingenza dei mercati e dei sistemi produttivi che si modificano velocemente e chiedono forza lavoro aggiornata e flessibile, disposta a seguire passo passo i cambiamenti che si realizzano, appare solo una delle motivazioni che accompagnano la crescita di nuovi modi di pensare e realizzare ambienti e attività per favorire l’apprendimento.
considerazioni dopo la legge 53/3003 Da una concezione di alternanza ereditata dagli “interessi” del mondo del lavoro, Si afferma una concezione di reciprocità tra formazione e lavoro E si struttura una cornice che individua una primaria responsabilità delle scuole e della formazione professionale..
dagli Annali PI, 5/6 del 2003 e 1 del 2004 L’alternanza scuola-lavoro non si sovrappone all’apprendistato, che è regolato da uno specifico contratto di lavoro, ma è un’azione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani per favorirne l’orientamento, le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento. Nel capitolo «Il significato dell’alternanza nei percorsi formativi», Luisa Ribolzi mette in evidenza che essa non è «un percorso di recupero per i meno dotati», ma uno strumento per rendere flessibili i percorsi nell’educazione e nella formazione, con la possibilità di combinare studi generali e professionali e di valorizzare le competenze acquisite dagli studenti a partire dai 15 anni al di fuori del curriculum scolastico e nella prospettiva del lifelong learning.
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" Art. 1. Ambito di applicazione Art. 2. Finalità dell'alternanza Art. 3. Realizzazione dei percorsi in alternanza Art. 4. Organizzazione dei percorsi in alternanza Art. 5. Funzione tutoriale Art. 6. Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti Art. 7. Percorsi integrati Art. 8. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano Art. 9. Risorse Art. 10. Coordinamento delle competenze Art. 11. Disciplina transitoria
Art. 2. Finalità dell'alternanza attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.