Offerta fuori sede – Responsabilità intermediari

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Transcript della presentazione:

Offerta fuori sede – Responsabilità intermediari 14 maggio – Cap. VIII (Annunziata IX ed)

Offerta fuori sede (art. 30, TUF): cos’è? Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività

Fuori sede (art. 2, reg. intermediari Consob) Per sede o dipendenza si intende “una sede” che sia: diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento” A essere sottratto alla disciplina dell’art. 30 TUF è l’attività svolta fuori da questi luoghi. L’attività svolta in una sede che non ha autonomia o dove non si presta in via continuativa un servizio rientra nell’art. 30 TUF.

Promozione: nozione e differenze Promozione: attività distinta dalla vendita, ma che sia ad essa finalizzata. Illustrazione ad un potenziale cliente delle caratteristiche di un determinato prodotto Promozione è diversa da: PUBBLICITÀ’: nella promozione vi è una prevalente finalità di conclusione del contratto e vi è un rapporto personale\diretto con investitore. Nella pubblicità, invece, vi è una finalità essenzialmente informativa e la comunicazione è rivolta a più soggetti. COMUNICAZIONE A DISTANZA: nella promozione vi è la compresenza (presenza fisica simultanea) del soggetto offerente e del potenziale cliente. Nella comunicazione a distanza, invece, non vi è compresenza.

Offerta fuori sede: chi? (art. 30.4, TUF) Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento Ove l’offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi di collocamento

Offerta fuori sede: la disciplina L’offerta fuori sede di per sé NON è un servizio ulteriore (e infatti non richiede una autorizzazione ad hoc) È una particolare modalità di offerta dei servizi e degli strumenti finanziari Tale modalità richiede un rafforzamento della protezione. Perché? In ragione della sua modalità, il legislatore ritiene necessario rafforzare la tutela, prevedendo: diritto di recesso Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

Diritto di recesso: art. 30.6.-7 TUF L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato Tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente

Diritto di recesso: estensioni e esclusioni Art. 30.6 TUF: Oltre che ai contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede, la disciplina del recesso si applica anche ai contratti di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede; Critica: così facendo, il valore dello strumento finanziario negoziato dal cliente non corrisponderà a quello da questi conosciuto, ma sarà quello sussistente al settimo giorno successivo alla data di sottoscrizione; Art. 30.8 TUF: la disciplina del recesso non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea

Consulente finanziario abilitato fuori sede (art. 31 TUF) Per l’offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, che sono iscritti in un albo, previo accertamento di requisiti sottoposti a regole di comportamento e controlli Consulenti finanziari abilitati: svolgono la propria attività esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto abilitato (31 TUF) e devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza (158, reg. Intermediari); assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta Responsabilità: Intermediario è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale

Offerta fuori sede: esclusione della disciplina la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari\di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze NON COSTITUISCE offerta fuori sede quando: È effettuata nei confronti dei clienti professionali Concerne strumenti propri offerti a esponenti aziendali

Consueguenze violazioni regole informative - Centralità informazioni nella tutela dell’investitore e nella disciplina dell’intermediazione - Assenza di una specifica disciplina in tema di rimedi che l’investitore può utilizzare contro l’intermediario che non ha informato - Dibattito sulle conseguenze: Prima tesi: il contratto è nullo. Il dovere di informazione è affermato in modo imperativo da qui la nullità (c.d. virtuale) del contratto perché contrario a norme imperativ (art. 1418.1, c.c.) Seconda tesi: il contratto è valido, l’intermediario è responsabile per inadempimento di un dovere. Il dovere di informazione non attiene alla struttura del contratto (art. 1418).

Sentenza Rordorf: SS.UU, 26724 e 26725/2007 la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1.