Il pegno non Possessorio Prof. Arturo Maniaci
Pegno non possessorio: un nuovo istituto? Questioni terminologiche «Chi era costui?» Specialità solo italiana (Legge n. 119/2016)?
Ambito di applicazione dell’istituto Soggetti : chi può costituirlo? in favore di chi può essere costituito? Oggetto: su quali beni può essere costituito? Quali crediti può garantire?
Modalità di costituzione Requisiti di validità: Forma scritta (scrittura privata) Indicazioni necessarie di contenuto (soggetti, oggetto, credito garantito, plafond) Pubblicità?
Efficacia verso i terzi Requisiti di opponibilità ai terzi e nell’ambito di procedure esecutive e concorsuali: iscrizione in un registro informatizzato ad hoc (durata: 10 anni; possibilità di rinnovarla e di cancellarla) conflitto fra più creditori pignoratizi (sempre prior tempore, potior iure?) applicabilità in via residuale degli artt. 2784-2807 cod. civ.
Peculiarità rispetto al pegno «ordinario» Poteri (o facoltà) spettanti ex lege al costituente in ordine al bene oggetto di garanzia: trasformazione utilizzazione disposizione cui si può accompagnare: rotatività e surrogazione reale
(Segue): Modalità di realizzazione dell’interesse del creditore Poteri (o facoltà) del creditore pignoratizio: Escussione Vendita (quid iuris se ci siano altri creditori non pignoratizi?) Locazione Appropriazione
(Segue:) Fallimento o procedura concorsuale del debitore Requisiti per la escussione della garanzia: ammissione al passivo del credito autotutela esecutiva «piena» azioni revocatoria fallimentare ed esenzioni