Le sovvenzioni le collette e le richieste di elemosine
Can. 1265 LETTURA
LE OFFERTE SU ISTANZA LE COLLETTE : RIENTRANO NELLA CATEGORIA DELLE OFFERTE VOLONTARIE. COLLETTE ORDINARIE COLLETTE SPECIALI
LE COLLETTE SONO CARATTERIZZATE DAL FATTO DI ESSERE UNA RISPOSTA DEI FEDELI AD UNA RICHIESTA DELLA CHIESA A COLLABORARE AD UNA FINALITA’ DETERMINATA. I SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE COLLETTE IN NOME DELLA CHIESA VENGONO INDICATI DAL CAN. 1258 NEL LIBRO V.
COLLETTE ORDINARIE COSTIUSCONO LE MODALITA’ PIU’ FREQUENTE DI RACCOLTA DEI FRUTTI DELLE SOVVENZIONI RICHIESTE. LA CHIESA PUO’ CHIEDERE AIUTO A TUTTI I SOGGETTI , ANCHE A PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE O PRIVATE. IL CAN. 1261 PARAGRAFO 2 RICONOSCE AL VESCOVO DIOCESANO IL DOVERE ED IL POTERE DI URGERE L’OSSERVANZA DELL’OBBLIGO CHE HANNO I FEDELI DI SOVVENIRE ALLE NECESSITA’ DELLA CHIESA IN MANIERA OPPORTUNA. L’AMMINISTRAZIONE DI CIO’ CHE E’ STATO RACCOLTO SPETTA AGLI ENTI BENEFICIARI O PORTATORE DEI FINI PER I QUALI E’ STATA FATTA LA RICHIESTA, CIOE’ LE DIOCESI, LE PARROCCHIE , I SEMINARI…
COLLETTE SPECIALI SI TRATTA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ESIGIBILE NEI CONFRONTI DEI FEDELI SOTTOPOSTI ALLA PROPRIA GIURISDIZIONE IN TUTTE LE CHIESE ED ORATORI CHE DI FATTO SIANO ABITUALMENTE APERTI AI FEDELI. LA COMPETENZA PER FISSARE COLLETTE SPECIALI SPETTA ALL’ORDINARIO DEL LUOGO. SI PENSI ALLE GIORNATE DELL’UNIV. CATTOLICA, DEL SEMINARIO, DELLE MISSIONI… Si raccomanda un uso moderato di queste speciali offerte raccolte su istanza
LE RICHIESTE DI ELEMOSINA QUESTUE FATTE A VIVA VOcE O DI PORTA IN PORTA, STORICAMENTE ATTRIBUITE AI RELIGIOSI; POSSONO ESSERE EFFETTUATE PER QUALUNQUE FINE O ISTITUITO PIO O ECCLESIASTICO; LE P.G. PUBBLICHE POSSONO FARE RICHIESTA DI ELEMOSINA NEL LORO AMBITO DI COMPETENZA SENZA LICENZA; LICENZA RICHIESTA PER LE P. PRIVATE ( PUBBLICHE O FISICHE); E’ STATA ACCETTATA LA PROPOSTA DI AMPLIARE LA NOZIONE DI MENDICANTI PER INCLUDERE GLI IR? LA CONFERENZA EPISCOPALE COMPETENTE PUO’ STABILIRE NORME SULLE QUESTUE CHE DEVONO ESSERE DA TUTTI OSSERVATE.
can. 1265 Fine: fatto occasionale, anche unico e transitorio Istituto: realtà tendenzialmente permanente e stabile La Conferenza episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti».
In ITALIA Tutte le richieste di denaro e le pubbliche sottoscrizioni promosse da persone private, sia fisiche che giuridiche, chierici, membri degli IVC e delle SVA, associazioni, gruppi, movimenti, comitati, per scopi pii o caritativi, richiedono il permesso scritto del proprio ordinario e di quello del luogo in cui si effettua la raccolta. Si richiede inoltre il permesso scritto: della Conferenza episcopale regionale, se la raccolta si effettua in più diocesi della stessa regione ecclesiastica; della Presidenza della CEI, sentito il parere del Consiglio episcopale permanente, se la raccolta è a carattere nazionale. […]
TRIBUTI
NON SONO OFFERTE FATTE IN OCCASIONE DI SERVIZI PASTORALI MA OBBLIGAZIONI PECUNIARIE. SI DIFFERENZIANO DALLE TASSE PERCHE’ SONO CONTRIBUTI IMPOSTI AI FEDELI DALL'Autorità ECCL. SENZA CONTROPRESTAZIONE CONCRETA E DIRETTA.
CAN 1263
IL TRIBUTO ORDINARIO DIOCESANO CONTRIBUTO FISSO PER LE NECESSITA’ DELLA DIOCESI; IL VESCOVO DIOCEDANO PUO’ IMPORLO ALLE P.G. PUBBLICHE SOTTOPOSTE ALLA SUA GIURISDIZIONE; VANNO ESCLUSI ANCHE QUELLE P.G. PUBBLICHE CHE NON DIPENDONO DAL VESCOVO. COME UN SANTUARIO NAZIONALE O INTERNAZIONALE O I.R DI DIRITTO PONTIFICIO. SOLO AL VESCOVO SPETTA EMANARE LE NORME PER STABILIRE : FINE, PERIODICITA’, MODALITA’ DI PAGAMENTO…
IL TRIBUTO STRAORDINARIO DIOCESANO NON PUO’ ESSERE IMPOSTO IN MODO STABILE E VIENE RISERVATO ALLE FATTISPECIE DI GRAVE NECESSITA’ ECONOMICA DELLA DIOCESI. IL VESCOVO DEVE OSSERVARE LE STESSE CONDIZIONI GENERALI . SONO DIVERSI I SOGGETTI PASSIVI. IL CAN 1263 USA L’ESPRESSIONE .. ALTRE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE. QUESITO: LE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE PASSIVE DEL TRIBUTO STRAORDINARIO DEVONO ESSERE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO O MENO? IN ATTESA DI UN INTERVENTO DEL PONTIFICO CONSIGLIO AL FINE DI CHIARIRE L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI QUESTA PARTE DEL CAN. 1263, LA PRUDENZIA CONSIGLIA DI ATTENERSI AD UN’INTERPRETAZIONE STRETTA DEL TESTO.
TRIBUTO PER IL SEMINARIO “Per provvedere alle necessità del seminario, oltre all’offerta di cui al can. 1266, il Vescovo può imporre nella diocesi un tributo”. Sono soggette al tributo per il seminario tutte le persone giuridiche ecclesiastiche, anche private che hanno sede in diocesi, a meno che non si sostengano solo di elemosine oppure non abbiano attualmente un collegio di studenti o di docenti finalizzato a promuovere il bene comune della Chiesa; tale tributo deve essere generale, proporzionato ai redditi e determinato secondo le necessità del seminario
IN ITALIA «È preferibile che, per provvedere alle necessità del seminario, i vescovi non impongano il tributo speciale di cui al can. 264, ma destinino a esso le offerte raccolte in una particolare giornata diocesana ed eventualmente parte del tributo ordinario».
TASSE
ONERI ECONOMICI CHE DEVONO PAGARE COLORO CHE CHIEDONO UN SERVIZIO ALL’AUTORITA’ AMMINSITRATIVA O GIUDIZIARIA, TANTO A LIVELLO DIOCESANO, PROVINCIALE O REGIONALE QUANTO A LIVELLO DELLA SANTA SEDE: licenza, dispensa, certificazione, modificazione, processo… Natura ibrida: tributo specifico in quanto richiede una controprestazione o categoria a sé??? Si distinguono in due categorie: TASSE AMMINISTRATIVE TASSE GIUDIZIARIE
CAN. 1264 La ratio è fissare i limiti massimi ed evitare l’arbitrarietà Consente la vigilanza da parte della Santa Sede L’assemblea dei vescovi può stabilire esattamente le tasse per gli atti di curia oppure fissare i limiti massimi entro cui ogni vescovo determina le tasse per i singoli atti Sono oneri economici che deve pagare chi chiede un servizio all’autorità amministrativa Hanno carattere di corrispettivo, anche se la Chiesa non rifiuta la sua attività a favore di chi non può pagarla
Atti di potestà esecutiva graziosa Si riferisce ai cann. 135ss: rilascio di autorizzazioni dispense matrimoniali …
Esecuzione dei rescritti della SS. sede indulto di uscita da un IR dispensa matrimonio rnc licenza alienazione …
Quali sono l e principali tasse in italia?
a) tasse di cancelleria (cosiddette tasse di curia), la cui determinazione spetta alla assemblea dei vescovi della provincia e necessita della approvazione della Santa Sede (cf. can. 1264, 1°); b) tasse processuali: a livello diocesano, sono stabilite dal vescovo. Per le tasse relative ai procedimenti davanti ai tribunali regionali per le cause matrimoniali, ci si deve attenere alle disposizioni della CEI; c) tasse in occasione di autorizzazioni rilasciate dal vescovo o dall’ordinario del luogo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
Offerte in occasione di servizi pastorali
NON SONO NE’ TASSE NE’ TRIBUTI, NEL PRECDENTE CODICE SI CHIAMAVA DIRITTO DI STOLA E VENIVA CONSIDERATA COME TASSA; SONO OFFERTE CHE SI CHIEDONO AI FEDELI IN OCCASIONI DI ALCUNI SACRAMENTI O SACRAMENTALI; NON SI VOLEVA TASSARE UN SERVIZIO PASTORALE MA AL CONTEMPO NON SI VOLEVA PRIVARE I SACERDOTI DI QUESTA ENTRATA. NON E’ IL CASO DI VENDITA DI BENI SPRIRITUALI QUESTE OFFERTE SONO UN AIUTO CHE VA NEL SENSO DELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ CRISTIANA PUO’ ESSERE NEGATO IL SERVIZIO PASTORALE A CHI NON DA’ L’OFFERTA? CAN. 1181; CAN. 848..
Can. 1264 IN ITALIA«È preferibile evitare ogni rigida determinazione di offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti e sacramentali, per non dare un’immagine di Chiesa come centro di distribuzione di servizi religiosi e per acquistare credibilità presentandosi come comunità viva di fedeli, che avvertono tali offerte “come occasione per l’espressione della propria partecipazione ecclesiale e della carità concreta nei momentisignificativi della propria esistenza e della vita familiare”. Le offerte date dai fedeli in queste occasioni devono essere versate nella cassa della parrocchia, della chiesa o del santuario (cf. can. 531), fatte salve eventuali disposizioni del Vescovo diocesano circa la quota da riconoscere al celebrante
TRA LE OFFERTE IN OCCASIONE DELLA AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI E DEI SACRAMENTALI LA CUI DETERMINAZIONE SPETTA ALL’ASSEMBLEA DEI Vescovi della Provincia. Due di particolare rilievo sono oggetto di norme codiciale: A) offerte in occasione di messe ( can. 945.958) : un sacerdote è invitato ad accettare un’offerta minore o a celebrare messa senza offerta. L’ordinamento vigila per evitare abusi e scandali. Un sacerdote può accettare quotidianamente l’offerta per una sola messa celebrata. Le offerte in occasioni dei funerali: disciplina can. 1181 e rinvia al can. 1264.
IN CONCLUSIONE SI TRATTA DI DIVERSE MODALITA’ DI AUTOFINANZIOMENTO DELLA CHIESA; CANALI PER I QUALI I FEDELI POSSONO SOVVENIRE ALLE NECESSITA’ TEMPORALI DELLA CHIESA;
PRINCIPALI SISTEMI DI FINANZIAMENTO EXTRA ECCLESIALE
LA REMUNERAZIONE DEI MINISTRI DI CULTO DA PARTE DELLO STATO SISTEMA VIGENTE AD ESEMPIO NEI TERRITORI CHE HANNO CONSERVATO UNA NORMATIVA EREDITATA DAL CONCORDATO DI NAPOLEONE ( Belgio, Lussemburgo…); LO STATO SI PRENDE CURA DEL SOSTENTAMENTO DI QUESTI SOGGETTI IN CONSEGUENZA: 1)INCAMERAMENTO DEI BENI ECCLESIASTICI DA PARTE DELLO STATO; 2) IN CONSIDERAZIONE DELL’UTILITA’ SOCIALE DELLE FUNZIONI DEI MINISTRI DI CULTO SULLA BASE DELL’UGUAGLIANZA COSTITUZIONALE NEI CONFRONTI DEI MINSITRI DI CULTO DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE.
IL TRIBUTO ECCLESIASTICO CON ESAZIONE STATALE IN GERMANIA AD ESEMPIO OGNI TEDESCO CHE LAVORA E SI RICONOSCE IN UNA CONFESSIONE RELIGIOSA E’ OBBLIGATO A VERSARE ALLA CHIESA DI APPARTENENZA UNA QUOTA DEL’IMPOSTA DEVOLUTA ALL’ERARIO ( CIRCA IL 9 % DELL’IRPEF). LO STATO PROVVEDE POI A TRASFERIRE IL GETTITO DIRETTAMENTE NELLE CASSE DELLE DIOCESI CATTOLICHE O DELLE CHIESE REGIONALI EVANGELICHE. SI TRATTA DI UN TRIBUTO RELIGIOSO RETTO DA NORMATIVA CANONICA ED IN FORZA DI UN ACCORDO CHIESA – STATO. QUESTO SISTEMA TRIBUTARIO NON RIESCE AD EVITARE QUALCHE DIFFICOLTA’ DI CONCILIAZIONE CON LO SPIRITO DEL VATICANO II, CHE STIMOLA LE OFFERTE SPONTANEE DA PARTE DEI FEDELI
L’ASSEGNAZIONE FISCALE VIGE IN ITALIA E SPAGNA; E’ UN CONTRIBUTO VOLONTARIO INDIRETTO A FAVORE DELLA CHIESA MEDIANTE ASSEGNAZIONE; IL VANTAGGIO E’ QUELLO DI SENSIBILIZZARE I CITTADINI FEDELI CIRCA LA LORO RESPONSABILITA’ PER QUANTO RIGUARDA LE NECESSITA’ MATERIALI DELLA CHIESA. CONCRETAMENTE LO STATO SI IMPEGNA A DESTINARE UNA QUOTA FISSA DEL TRIBUTO SULLA RENDITA DELLE PERSONE FISICHE A FINALITA’ SOCIALI O UMANITARIE O RELIGIOSE, A SECONDA DELLA DICHIARAZIONE DI OGNI CONTRIBUENTE CON L’ASSEGNAZIOEN FISCALE VENGONO COMBINARE DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE IN FUNZIONE DELLE OFFERTE DEI FEDELI A FAVORE DELL’Istituto centrale per il sost. Del clero che provvede alle erogazioni a favore dei singoli istituti diocesani.