SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI DI RISULTATO LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N.247 ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL WELFARE ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
NUOVA DISCIPLINA SGRAVIO CONTRIBUTIVO Legge 24 dicembre 2007 n.247, art.1, commi 67-69 Abrogazione precedente normativa sulla decontribuzione ( Legge 23 maggio 1997 n.135, art.2) ( Legge 30 aprile 1969 n.153, art.12, comma 4, lett. e) Introduzione di uno sgravio contributivo a domanda delle imprese interessate Istituzione Fondo per finanziamento sgravio Decreto interministeriale attuativo della nuova disciplina ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
ISTRUZIONI PER LE AZIENDE Dal 1° gennaio 2008 versare ordinaria contribuzione sul premio di risultato Entro 16 aprile 2008 regolarizzare senza oneri accessori periodi pregressi In sede di regolarizzazione conguagliare importi da restituire con somme eventualmente spettanti secondo criteri definiti dall’emanando decreto (MESSAGGIO INPS N. 2085 DEL 28 GENNAIO 2008) ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
PREMI SOGGETTI A SGRAVIO CONTRIBUTIVO Previsti da contratti collettivi di secondo livello sia aziendali che territoriali Incerti nella corresponsione o nell’ammontare Correlati alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
AMMONTARE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO Importo premio ammesso allo sgravio nel tetto del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore nell’anno Sgravio del 25% in favore del datore di lavoro Sgravio totale in favore del lavoratore ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
VECCHIO E NUOVO A CONFRONTO IPOTESI DI RISPARMIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
A cura di Federico Binik Esempio. Azienda industriale con oltre 50 dipendenti che corrisponde un premio di risultato di € 1.500 ad un operaio con una retribuzione annua di € 22.000. La decontribuzione con le vecchie regole: Premio di risultato Quota decontribuibile (3% della retribuzione imponibile) Costo azienda € 1500,00 € 22.000 + €1.500 = € 691,17 34 € 691, 00 x 10% = € 69,00 * € 809, 00** x 32,08% = € 260,00 totale costo € 329,00 * contributo di solidarietà a totale carico DL ** differenza tra l’intero premio di € 1.500 e la somma decontribuita di € 691,00 Lo sgravio con le nuove regole: Premio di risultato Quota sgravabile (5% della retribuzione imponibile) Costo azienda € 1500,00 € 22.000 + €1.500 = € 1119,04 21 aliquota (32,08% - 25) = 7,08% * € 1.119,00 x 7,08% = € 79,00 € 381, 00** x 32,08% = € 122,00 totale costo € 201,00 ______________________________________________________________ * sgravio a favore dell’azienda: diminuzione di 25 punti dell’aliquota contributiva ** differenza tra l’intero premio di € 1.500 e la quota sgravabile di € 1119,00 A cura di Federico Binik
CONFRONTO IPOTESI Posto: 22.000= retribuzione annua 1.500= premio di risultato Il nuovo sistema di sgravio individuato dalla legge di attuazione del protocollo Welfare permette ad una azienda con più di 50 dipendenti di risparmiare dal punto di vista contributivo, rispetto al previgente metodo della decontribuzione, 128,00 euro ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
ABOLIZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SULLO STRAORDINARIO LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 247 ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL WELFARE ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
ABOLIZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO STRAORDINARIO Legge 24 dicembre 2007 n.247, art.1, comma 71 Dal 1° gennaio 2008 abolizione del contributo del 5%, 10% e 15% da versare all’INPS sulle ore di straordinario (Legge 28 dicembre 1995 n.549, art. 2, comma 19) L’abolizione riguarda anche i compensi per lavoro straordinario pagati a gennaio 2008 ma relativi a dicembre 2007 Le ore accumulate nella “banca ore” pagate dal 1° gennaio 2008 in poi non devono più essere assoggettate alla contribuzione aggiuntiva anche se riferita a periodi pregressi (MESSAGGIO INPS N. 658 DEL 9 GENNAIO 2008) ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
NUOVE ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 247 ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL WELFARE ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
ALIQUOTE IVS GESTIONE SEPARATA INPS Legge 24 dicembre 2007 n.247, art.1, comma 79 soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale o titolari di pensione + 1% dal 2008 soggetti privi di tutela previdenziale e non pensionati + 1% dal 2009 + 1% dal 2010 Legge 24 dicembre 2007 n.247, art.1, comma 10 Tutti i soggetti iscritti + 0,09% dal 2011 ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik
TABELLA ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA ANNO 2008 CATEGORIE IVS CONTRIBU-ZIONE AGGIUNTIVA ALIQUOTA COMPLESSIVA COMMITTENTE COLLABORA-TORE Iscritti ad altra gestione previdenziale o titolari di pensione 17% 11,33% 5,67% Soggetti privi di tutela previdenziale e non pensionati 24% 0,72% 24,72% 16,48% 8,24% ______________________________________________________________ A cura di Federico Binik