Le assenze tutelate: congedi,malattia,infortunio

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Transcript della presentazione:

Le assenze tutelate: congedi,malattia,infortunio Corso praticanti Consulenti del lavoro Di Ascoli Piceno Lezione n. 8 20 giugno 2009

Maternità e paternità DLgs 26 Marzo 2001 n. 151 Testo unico sulle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

Campo di applicazione Le norme del DLgs n. 151/2001 si applicano: Ai lavoratori subordinati Alle lavoratrici autonome Alle libere professioniste Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Ai dirigenti (L.104/2006)

Lavori vietati Durante il periodo di gravidanza fino a 7mesi del figlio è vietato adibire le lavoratrici: Al sollevamento pesi A lavori pericolosi, faticosi o insalubri

Controlli prenatali Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche nel caso in cui debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

Congedi di maternità Astensione obbligatoria Divieto di adibire al lavoro le donne: Durante i 2 mesi precedenti da data presunta del parto,salvo flessibilità Ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto Durante i 3 mesi dopo il parto Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto prematuro

Astensione anticipata La DPL può disporre l’anticipazione del divieto al lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino ai 2 mesi precedenti al parto, per i seguenti motivi: Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni

Congedo di paternità Diritto all’astensione obbligatoria del padre lavoratore in caso di: Morte o grave infermità della madre Abbandono del bambino da parte della madre Affidamento esclusivo del bambino al padre

Congedo parentale Astensione facoltativa Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. Il diritto di astenersi compete: Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi Al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi

Congedo per malattia del figlio Entrambi genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età non superiore ai 3 anni Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per malattia di ogni figlio tra i 3 e gli 8 anni di età

Riposi giornalieri Della madre Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore

Riposi giornalieri Del padre I periodi di riposo giornalieri sono riconosciuti al padre lavoratore: Nel caso i cui i figli siano affidati al solo padre In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga Nel caso i cui la madre non sia lavoratrice dipendente, vale a dire una lavoratrice autonoma, una libera professionista etc. È da ritenere escluso un diritto ai riposi giornalieri qualora la madre non svolga attività lavorative, fatta salva l’ipotesi di grave infermità.

Adozioni e affidamenti Le disposizioni in materia di astensione obbligatoria, facoltativa, malattie del bambino e riposi trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi e per affidamento dei minori

Malattia La malattia è disciplinata dall’art. 2110 C.C. che stabilisce: Al lavoratore, durante l’assenza, è dovuta la retribuzione o un’indennità nella misura e per la durata stabilite dalle leggi o dai contratti collettivi Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo (periodo di comporto) la cui durata è stabilita, in genere, dalla contrattazione collettiva Il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio

Obbligo di comunicazione Il lavoratore deve comunicare l’assenza per malattia entro due giorni dal rilascio del certificato INPS datore di lavoro

Periodo di comporto Il lavoratore ha diritto, i caso di malattia, alla conservazione del posto di lavoro per un periodo la cui durata è fissata dal CCNL e scaduto il quale può essere licenziato.

Visite domiciliari Le visite domiciliari sono effettuate dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 a cura dei servizi ispettivi degli Istituti Previdenziali competenti Sanzioni: al lavoratore che risulti assente durante le fasce di reperibilità si applicano i seguenti provvedimenti: In caso di assenza alla prima visita di controllo: il dipendente perde il diritto all’indennità per i primi 10 giorni In caso di assenza alla seconda visita di controllo: l’indennità in parola vieni ridotta del 50% per l’ulteriore periodo successivo ai primi 10giorni In caso di assenza al terzo controllo: l’Istituto provvederà ad interrompere, dalla data in cui viene riscontrata tale ultima assenza, la corresponsione delle prestazioni economiche a proprio carico.

Indennità di malattia Carenza : Primi tre giorni a carico azienda Indennità INPS : Dal 4° al 20°giorno 50% RMG Dal 21° al 180° giorno 66,66% RMG Indennità azienda: eventuale integrazione prevista dal CCNL Beneficiari: operai di tutti i settori, impiegati e quadri settore commercio

Infortunio DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 (T.U.) L’infortunio è l’evento accaduto al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente assoluta o parziale o un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Soggetti interessati Lavoratore Istituto assicuratore Datore di lavoro

Obbligo di comunicazione Il lavoratore deve dare immediata notizia dell’infortunio accaduto Il datore di lavoro entro 48 ore deve denunciare l’infortunio all' INAIL e alla P.S. se la durata è superiore a 3 giorni Il datore di lavoro è obbligato ad aggiornare il registro infortuni anche se l’infortunio ha durata di un solo giorno

Periodo di comporto In caso di infortunio sul lavoro il rapporto si sospende ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo stabilito dai CCNL (in genere sino alla guarigione clinica).

Indennità di infortunio Carenza Primi 4 giorni a carico azienda 100%; 60% dal 2°al 4° giorno Indennità INAIL Fino al 90° giorno 60% RMG; dal 91° giorno 75% RMG Indennità azienda Eventuali integrazioni fino al 100% della retribuzione spettante

Sanzioni su violazioni T.U. Tutte le sanzioni per violazioni disciplinate dal T.U sono state quintuplicate dall'art.1 c.1177 legge finanziaria 2007

PERMESSI VARI CONGEDI FAMILIARI (art.4 L.53/2000) CONGEDO MATRIMONIALE (RDL n.1334/37 e ccnl) DONATORI SANGUE (DM 8/4/1968) DONATORI MIDOLLO OSSEO (art.5 L.52/2001) LAVORATORI STUDENTI (art.10 L.300/70) CONGEDI PER FORMAZIONE(art.5 L.53/2000) FUNZIONI IN SEGGI ELETTORALI (DPR 361/1957) CARICHE ELETTIVE (art.31 L.300/70) INCARICHI SINDACALI (art.30 L.300/70) TOSSICODIPENDENTI (art.124 DPR 309/90) VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (art.10 DPR 613/94