Milano, 27 marzo 2008 Fulvio Sarzana di S.Ippolito Le Reti di nuova generazione: la regolamentazione.

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Milano, 27 marzo 2008 Fulvio Sarzana di S.Ippolito Le Reti di nuova generazione: la regolamentazione

le reti di nuova generazione sono reti di trasmissione a pacchetto in grado di erogare servizi di telecomunicazione con capacità di banda larga multipla, con tecnologie di trasmissione che permettono un servizio di qualità e nelle quali le funzioni legate ai servizi sono indipendenti dalle tecnologie di trasmissione. Permettono agli utenti di accedere liberamente alle reti e ai fornitori di servizi concorrenti e/o ai servizi di loro scelta. Le NGN dovrebbero permettere una piena mobilità associata alla fornitura onnipresente di servizi per gli utenti.

Le reti di nuova generazione – Next Generation Network (NGN) - sono reti broadband, basate su tecnologie emergenti e innovative per l'erogazione di servizi IP e abilitati alla QoS – Quality of Services -. Tali reti sono progettate per l'erogazione e la fruizione di servizi consistenti e in mobilita' – ubiquitous, nomadic - per gli utenti. Si tratta di nuove piattaforme di erogazione della connettività a banda larga, per facilitare la diffusione e l'uso di internet e dei servizi messi a disposizione in rete per cittadini, scuole e imprese.

Delibera n. 208/07/CONS Avvio di una consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete di accesso fissa ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 5 maggio 2007

In data 5 maggio 2007 lAutorità ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul suo sito, la delibera n. 208/07/CONS di avvio della Consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete fissa di accesso ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda. Tale delibera consta, oltre che del consueto allegato A, che contiene il documento per la consultazione, anche di un secondo documento, lAllegato B, che contiene lanalisi e la valutazione dello stato dellarte e degli scenari di mercato tecnologici e regolamentari. 2. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione sono pervenuti allAutorità i contributi di 31 soggetti fra operatori di rete fissa e mobile, produttori di attrezzature di telecomunicazioni, associazioni di consumatori, rappresentanze sindacali, dipartimenti universitari, soggetti istituzionali e singoli cittadini. In particolare hanno risposto i seguenti soggetti:

OPERATORI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Telecom Italia, BT Italia, Eutelia, Fastweb, Tele2, Tiscali, Welcome Italia, Wind, H3G, Vodafone, Associazione Italiana Internet Providers, Federutility; PRODUTTORI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Alcatel-Lucent, Cisco Italy, Ericsson, Giesse System, Italtel, Nokia-Siemens Network, Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettrotecniche ANIE; ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E SINDACATI:; Altroconsumo, Anuit, Anti Digital Divide, Sindacati Confederali, Federazione Lavoratori Metalmeccanici, Lega Consumatori, RSU Telecom Italia Lab, Unione Nazionale Consumatori; UNIVERSITA ED ISTITUZIONI: Università degli Studi di Perugia, Università La Sapienza di Roma, Infratel Italia.

la separazione funzionale della rete di accesso è lo strumento ritenuto più efficace dalla maggior parte dei partecipanti, secondo i quali – tuttavia - ladozione di tale rimedio non deve essere subordinata alla rimozione degli obblighi attualmente imposti a Telecom Italia nei mercati retail. Telecom Italia, invece, si manifesta favorevole a forme di separazione funzionale della rete di accesso, solo se condivise, ossia che abbiano origine da una proposta dellazienda, e comunque a fronte di una contestuale revoca, o significativa revisione, degli obblighi asimmetrici attualmente gravanti in capo alla stessa nei mercati wholesale e retail. Alcuni partecipanti (Wind, H3G, AIIP, Altroconsumo, Anti Digital Divide ed ANUIT), auspicano che vengano adottate forme di separazione della rete di accesso più nette quali la societaria, o la proprietaria. Daltra parte, vi è anche chi (Sindacati confederali) propende per il semplice rafforzamento delle misure introdotte dalla delibera 152/02/CONS: opzione, peraltro, a cui anche Telecom Italia si dice favorevole, in alternativa ad un processo di separazione funzionale che parta da un impegno della stessa azienda e preveda la rimozione degli obblighi asimmetrici attualmente vigenti in capo allex monopolista.

Secondo Telecom Italia, nel valutare le opportunità per gli operatori di telecomunicazioni (e di riflesso per il sistema economico nazionale) derivanti dalla realizzazione di uninfrastruttura di nuova generazione si deve considerare che linvestimento NGAN è sostenuto da un soggetto privato che, come tale, necessita di certezza relativamente al quadro delle regole che saranno applicate. Telecom Italia spinge per ottnere una soluzione allAmericana o alla tedesca ( holiday regulation)

Telecom Italia ritiene che per la realizzazione di reti NGAN sia opportuna ladozione di opzioni tecnologiche complementari, wireline (fibra ottica) e wireless (HSPA, WiMax). Inoltre, la società prevede che su parte del territorio, principalmente nelle maggiori città italiane, più di un operatore realizzerà le nuove infrastrutture e piattaforme di rete. Alla luce di tali considerazioni, Telecom Italia auspica che il regolatore, al fine di consentire un rapido ed efficiente sviluppo delle infrastrutture NGAN da parte di tutti gli operatori, incoraggi la realizzazione di infrastrutture aperte, lasciando agli operatori la possibilità di definire accordi commerciali per luso delle reti a condizioni di reciprocità.

Telecom Italia si dichiara disponibile a fornire accesso alla propria rete di nuova generazione ad altri operatori, ma ritiene che non debbano essere applicati a tale rete, per semplice trasposizione, i rimedi al momento esistenti sulle reti tradizionali. Inoltre, la società ritiene che anche la regolamentazione delle reti tradizionali in rame dovrebbe evolvere verso una logica in cui si regolamentano i soli bottlenecks, lasciando laccesso alle altre risorse allaccordo commerciale fra le parti. Pertanto, ad avviso di Telecom Italia, il perimetro della rete di accesso da sottoporre a regolamentazione dovrebbe essere quello della sola rete in rame, già oggetto di specifiche imposizioni regolamentari. La società ritiene che lintervento regolamentare debba limitarsi agli elementi della rete di accesso in rame che costituiscono una essential facility, come ad es. laccesso al sub loop unbundling, laccesso ad alcune canalizzazioni e laccesso ai servizi di backhauling per la connessione tra centrali e cabinet.

Telecom Italia ribadisce la propria disponibilità alla separazione funzionale della rete daccesso e ritiene che questo concetto debba essere esteso anche alle evoluzioni verso la futura rete NGN. Loperatore storico, precisa tuttavia che tale forma di separazione non si rende necessaria a seguito di un fallimento del mercato, ma piuttosto al fine di permettere al mercato di assestarsi su un equilibrio più avanzato, in cui, da un lato, Telecom Italia accetta di separare funzionalmente le attività connesse alla rete daccesso, dallaltro, lAutorità rimuove contestualmente asimmetrie e rimedi sui mercati retail. Telecom Italia, infatti, è convinta che leliminazione dei vincoli retail sia benefica per il mercato e per i consumatori, mentre il mantenimento delle attuali asimmetrie costituisca un freno allo sviluppo di nuovi servizi e di nuove modalità di offerta.

. Telecom Italia, pertanto ritiene che limposizione di una separazione funzionale della rete fissa, sulla base dellart. 45, comma 3, del Codice delle Comunicazioni, non sarebbe compatibile con lattuale quadro normativo comunitario e comunque porrebbe notevoli oneri probatori e motivazionali.

. Fastweb rileva, ancora, la necessità di una regolamentazione che garantisca un effettivo level playing field per tutti gli operatori sul mercato e la piena equivalence of inputs sotto il profilo tecnico, economico e procedurale, sia tramite ladozione di efficaci misure di separazione della rete di accesso, sia mediante ladozione di misure urgenti regolamentari e di vigilanza che assicurino, in attesa della separazione della rete, leffettivo rispetto da parte di Telecom Italia della normativa vigente.

. Tele2 sostiene che il passaggio alle reti NGN, accentuando il rischio di abusi nel mercato dellaccesso da parte delloperatore dominante, rende maggiormente necessaria la definizione di misure regolamentari che limitino i vantaggi competitivi di Telecom Italia che le derivano dal possesso della rete di accesso.

. limpossibilità per Telecom Italia di realizzare pratiche escludenti dei competitors a mezzo della propria NGAN; che i prezzi dei prodotti forniti attraverso la NGAN in virtù degli eventuali obblighi imposti a Telecom Italia siano orientati a principi di efficienza; che laccesso alla NGN sia basato sul principio di equivalence of inputs; che il lancio di nuovi prodotti di Telecom Italia basati sullaccesso della rete NGN sia preceduto, con adeguato anticipo, dalla predisposizione di opportuni prodotti di accesso wholesale NGAN; la costituzione di un industry group che abbia il compito di concordare i termini della transizione dalla rete PSTN a quella NGN; la costituzione di un organismo per la risoluzione dei contenziosi relativamente alla NGN; la necessità di meccanismi di compensazione per i costi sostenuti dagli operatori alternativi a seguito della migrazione verso la NGN; il mantenimento dei livelli di servizio basati sulla rete PSTN, durante la fase di migrazione alla NGAN.

..Per Wind la regolamentazione della rete daccesso dovrà garantire la parità di trattamento tra le divisioni retail di Telecom Italia e gli operatori alternativi grazie ad una profonda separazione (sia essa societaria o funzionale) delloperatore dominante che gestisce la rete daccesso.

. Infine, per Telecom Italia, il contenzioso italiano in materia di accesso non presenta nessun carattere di eccezionalità o di anomalia rispetto allesperienza degli altri Stati membri, e, in quanto tale, non è da considerarsi un indice della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da giustificare, a norma dellart. 8, comma 3, della Direttiva Accesso, limposizione di un rimedio atipico quale quello proposto dallAutorità sulla separazione funzionale.

. Lo scenario tecnologico proposto da telecom italia: Telecom Italia dichiara che il suo piano di investimento prevede una fase iniziale (medio termine) in cui si svilupperà una rete in overlay rispetto alla preesistente rete in rame per arrivare al total replacement nel lungo termine. Nel prossimo decennio è previsto la copertura del 65% degli attuali collegamenti con tecnologia VDSL2 (FTTC, FTTB), e del restante 35% con tecnologia ADSL2+ (FTTE), dotando tutte le centrali di collegamenti di backhauling in fibra, ad eccezione delle zone montane dove saranno disponibili collegamenti wireless basati su HSPDA / WiMax. Per Telecom Italia la soluzione FTTH è quella maggiormente future proof, ma risulta troppo onerosa, ed è quindi adatta solo ai clienti business di fascia alta, o alle zonegreenfield, ossia i nuovi insediamenti. Ad ogni modo, Telecom Italia precisa che lo sviluppo della rete è legato alle dinamiche di mercato (domanda e tecnologia), ed agli eventuali interventi di regolamentazione e/o di politica industriale.

. Il 13 febbraio Ti annuncia Open Access Open Access "non è Open Reach", ha sottolineato l'amministratore delegato di Telecom Italia Franco Bernabé, con un riferimento alle modalità con cui nel Regno Unito British Telecom ha risolto problemi analoghi, scollegando del tutto le operazioni del gestore della rete da quelle della struttura commerciale, uno scorporo che non è mai piaciuto a Telecom Italia. "Open Access - ha sottolineato - è il frutto di una riorganizzazione interna, mentre Open Reach è il risultato di una operazione di separazione della rete sul piano regolatorio. Sono due cose completamente diverse". Lo scopo di Open Access? "Aumentare l'efficienza, garantire maggiore trasparenza e servire meglio i nostri clienti".che non è mai piaciuto

. I poteri dellAuthority secondo il Codice: Art. 13 Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione 1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 2. Il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese. 4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati: a) b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria; d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

. 5. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo; b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4; c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi; d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del Codice.

. Art. 45 Imposizione, modifica o revoca degli obblighi 1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e L'Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve: a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43; b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui e' riconosciuto un significativo potere di mercato; c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali. 3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l'adozione dei provvedimenti

. Obblighi previsti: Art. 46 Obbligo di trasparenza, Art. 47 Obbligo di non discriminazione Art. 48 Obbligo di separazione contabile 1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile da usare. 2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

. Art. 49 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete 1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l'altro: a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale; b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso; c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza; d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze parti possano formulare offerte;

. 2. L'Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. 3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione; b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile; c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti; d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine; e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili; f) fornitura di servizi paneuropei.

. GRAZIE !!!!!!!! ************************************* Avv. Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito Studio Legale Sarzana e Associati Via Cesare Beccaria, 16 - Roma Tel Tel Fax skype fulvio.sarzana *************************************