L’espropriazione forzata Forme Espropriazione mobiliare: -presso il debitore; -in luoghi non appartenenti al debitore (previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato) se si tratta di cose di cui il debitore può direttamente disporre); -presso il terzo possessore che consente di esibire le cose del debitore all’ufficiale giudiziario. Espropriazione immobiliare Espropriazione mobiliare presso terzi
Il giudice dell’esecuzione Chi la dirige? Il giudice dell’esecuzione Per l’espropriazione forzata di cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano Per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui risiede il terzo debitore
Fasi dell’espropriazione forzata Pignoramento Distribuzione della somma ricavata Vendita e assegnazione Questa fase non è necessaria per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca (art. 502 c.p.c.)
Il pignoramento Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.)
Il pignoramento deve altresì contenere: L’avvertimento, per il debitore, della possibilità di ottenere la conversione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c. (art. 492, III comma) L’invito, rivolto al debitore, alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio (art. 492, II comma) Quando i beni pignorati appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione(art. 492, comma IV)
La vendita e l’assegnazione La relativa istanza può essere proposta decorsi 10 giorni dal pignoramento. Per le cose deteriorabili può essere però disposta l’assegnazione o la vendita immediata (art. 501 c.p.c.). Per le cose date in pegno e i mobili soggetti ad ipoteca il termine per l’istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione dell’atto di precetto (art. 502). La vendita può farsi con incanto o senza (art. 503). L’assegnazione si fa (su istanza del creditore) mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione (artt. 505 e 507).
La distribuzione della somma ricavata Bisogna distinguere: Se vi è un solo creditore pignorante, senza intervento di altri Il giudice dell’esecuzione dispone il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese (art. 510, comma I) La somma ricavata è distribuita tra i creditori, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore (art. 510, comma II) In caso diverso