La conflittualità nel settore turistico NormativaSoggettiGiurisprudenza.

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La conflittualità nel settore turistico NormativaSoggettiGiurisprudenza

Rapporti riconducibili: b Contratto di mandato b Contratto di appalto di servizi

Contratto di mandato art c.c. b Contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (interessato) con rappresentanzacon rappresentanza senza rappresentanzasenza rappresentanza

Contratto di appalto di servizi art c.c. b Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

La normativa di riferimento b Legge 29 marzo 2001, n.135 Riforma della legislazione nazionale del turismo’ b Legge 29 marzo 2001, n.135 ‘Riforma della legislazione nazionale del turismo’ b D.Lgs. N.111 del 1995, I viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘tutto compreso’. (Dir.90/314/CEE) b Artt bis c.c sexies c.c., ‘Dei contratti stipulati del consumatore’ b Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) Bruxelles 1970

La responsabilità nell’offerta di pacchetti viaggio ‘tutto compreso’ ‘Pacchetti turistici’ trasporto alloggio servizi accessori C.G.C.E 30 aprile 2002

Diritti del turista art.4 legge riforma nazionale turismo b Diritto alla informazione : b fruizione dei servizi e godimento immobili; b procedure di ricorso, arbitrato e conciliazione; b trasporto aereo, marittimo, autostrade; b polizze assicurative e assistenza sanitaria; b norme valutarie e doganali; b usi e consuetudini locali...)

I soggetti b Organizzatore di viaggio b Intermediario di viaggio o Venditore b Viaggiatore o Consumatore b Ausiliari dell’organizzatore

D.lgs. 17 marzo 1995, n.111 ‘I viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘tutto compreso’ b Obblighi di prestazione e di protezione b Responsabilità dell’organizzatore e del venditore per mancato o inesatto adempimento b Responsabilità per il fatto degli ausiliari (art.1228 c.c. e art. 14 d.lgs.111/95)

Responsabilità per il danno sofferto dal consumatore dovuto al fatto degli ausiliari (art.14 D.lgs. 111/1995) b Ogni carenza suscettibile di inficiare la prestazione dovuta dagli operatori responsabili dei servizi (alberghieri, ristorazione, animazione, vettori, guide turistiche, istruttori) ( Salva diversa volontà art.1228 c.c.)( Salva diversa volontà art.1228 c.c.) – Non ammessa, art.31 CCV

Esonero da responsabilità: b Onere della prova in capo all’organizzatore ed al venditore: impossibilità per causa non imputabile (art. 14 d.lgs.111/95 e art.1218 c.c.)impossibilità per causa non imputabile (art. 14 d.lgs.111/95 e art.1218 c.c.) caso fortuito o forza maggiorecaso fortuito o forza maggiore b Per fatto imputabile al consumatore b Fatto del terzo imprevisto e inevitabileimprevisto e inevitabile

Responsabilità extracontrattuale b -Illeciti penali in genere imputabili a titolo di responsabilità contrattuale- b differenza fra: danni subiti a causa della prestazione dell’organizzatoredanni subiti a causa della prestazione dell’organizzatore danni subiti in occasione della prestazionedanni subiti in occasione della prestazione

Il risarcimento del danno

D.Lgs. N.111/1995, art.14 Mancato o inesatto adempimento b Danno risarcibile: Danno patrimonialeDanno patrimoniale b Corte di Giustizia 12 marzo 2002, n.C 168/00 risarcimento del danno moralerisarcimento del danno morale

Esonero da responsabilità: Profili assicurativi - possibile esclusione della copertura assicurativa in danno del consumatore ex art.1900 c.c.

Limitazione di responsabilità b Non applicabili le clausole limitative di responsabilità se il danno è provocato da: Fatto dolosoFatto doloso Ignoranza inescusabileIgnoranza inescusabile

Condizioni generali di contratto: Clausole vessatorie art.1469 bis b Redatte per iscritto in termini chiari e precisi b ‘significativo’ squilibrio contrattuale indipendentemente dalla buona fede b nulle le clausole di limitazione della responsabilità per inadempimento b nulle le clausole di limitazione della responsabilità per morte o danni alla persona del consumatore per fatto o omissione del professionista

Diritto di surrogazione art.18 d.lgs. 111/95 b Danno provocato dagli ausiliari onere di collaborazione del consumatoreonere di collaborazione del consumatore risarcimento danni subiti dal tour operator per maggiori difficoltà incontrate nell’azione di surrogazionerisarcimento danni subiti dal tour operator per maggiori difficoltà incontrate nell’azione di surrogazione

Responsabilità per danni alla persona: Termine di prescrizione b -salvo maggior termine penale- b Termine di prescrizione di 3 anni dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza (art.15 d.lgs. 111/95) b Termine di prescrizione a partire dalla data di termine del servizio che ha provocato il danno (art.30 CCV) 2 anni per danni fisici o psichici2 anni per danni fisici o psichici 1 anno per altro1 anno per altro 1 anno per trasporto1 anno per trasporto

Reclamo: denuncia per carenze del servizio b Senza ritardo b comunque entro 10 gg. lavorativi dalla data di rientro inviare R.R.

Codici di comportamento b Trasparenza nei rapporti b standards di comportamento b qualità dei beni e servizi b garanzie correlate a responsabilità b modalità di composizione delle controversie

Composizione delle controversie: Clausola compromissoria b a condizione che la clausola preveda la obbligatoria applicazione della CCV (art.29) b non previsto l’arbitrato nel d.lgs.111/95 b ‘Legge della legislazione nazionale del turismo’. L.n.135/2001, art.4. Commissioni arbitrali e conciliative CCIAACommissioni arbitrali e conciliative CCIAA