TEMPO DELL’ADEMPIMENTO Art. 1183 comma 1: Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.
Termine di efficacia / Termine di adempimento: Termine di efficacia dell’obbligazione: stabilisce fino a quando l’obbligazione è efficace. Termine di adempimento: stabilisce l’esecuzione di un rapporto efficace
Temperamenti all’immediata esigibilità in difetto di previsione negoziale: - previsione giudiziale laddove un termine si renda necessario (art. 1183); - anche nelle ipotesi di obbligazione da adempiere immediatamente opera la regola della correttezza, che impone al creditore di concedere all’obbligato il tempo necessario per l’attuazione materiale della prestazione; termine implicitamente desumibile dalla natura dell’affare?
Cass. 1149.2003: In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.
Termine rimesso ad una delle parti: art. 1183 comma 2 Ratio: tutela della parte del rapporto che deve subire il diritto di scelta.
Termine a favore del debitore: eseguibile ma non esigibile Termine a favore del creditore: esigibile ma non eseguibile Termine a favore di entrambi: non esigibile e non eseguibile
Art. 1186 c.c.: decadenza dal beneficio del termine. Presupposti: Insolvenza; Mancanza o diminuzione delle garanzie.
IMPUTAZIONE volontaria: spetta al debitore (salvo il limite ex art. 1194) o in mancanza al creditore, con quietanza ex art. 1195; - legale: art. 1193 comma 2.
QUIETANZA: art. 1199 c.c. Natura giuridica; Forma; Sottoscrizione; Contenuto tipico; Valore probatorio; Simulazione.
Dovere di cooperazione del creditore La legge non tutela l’interesse ad adempiere del debitore (in vista di vantaggi economici o morali) ma unicamente l’interesse che il debitore ha ad adempiere per liberarsi dal vincolo obbligatorio.
Mora del creditore Offerta della prestazione; Deposito o sequestro liberatorio.
Offerta reale: per obbligazioni aventi ad oggetto denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore; Offerta per intimazione: cose mobili da consegnare in domicilio diverso da quello del creditore, cose immobili o obbligazioni di fare.
Effetti della mora: art. 1207 c.c. l’impossibilità sopravvenuta per causa non dovuta al debitore è a carico del creditore; - non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore; - il creditore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Liberazione dall’obbligazione Deposito liberatorio: denaro, titoli di credito, cose mobili; Sequestro liberatorio: cose immobili;
Offerta secondo gli usi: art. 1214 c.c. Non è idonea alla costituzione in mora ma può rappresentare l’antecedente per la liberazione dall’obbligazione.
Obbligazioni di fare: Applicazione analogica dell’art. 1256 c.c., la prestazione non sarebbe più dovuta in caso di sopravvenuto difetto di interesse da parte del creditore o se il debitore non può essere più ritenuto obbligato.