DIRITTO INTERMEDIARI FINANZIARI MATERIALE DEL CORSO Filippo Sartori
COMUNITA’ SOCIALE AGRICOLA Attività di impresa ridotta 1) Gli imprenditori si servono di capitali propri 2) Gli imprenditori si servono di capitali altrui procurati direttamente
SISTEMA POLITICO-ECONOMICO SVILUPPATO Insufficienza di capitali propri Difficoltà di procurarsi direttamente capitali altrui Necessità di raccogliere capitali sempre più ingenti Sviluppo delle imprese collettive (c.d. società) per canalizzare le disponibilità economiche di più soggetti Nascita e sviluppo di imprese che hanno come attività principale (o esclusiva) la raccolta di capitali che vengono messi a disposizione di altre imprese
IMPRESE CHE RACCOLGONO LE DISPONIBILITA’ ECONOMICHE DEI CONSOCIATI Parte di reddito prodotto dai risparmiatori: Con il loro lavoro Tratto dalle loro rendite Non consumato
Intermediari Risparmiatori Stato Impresa commerciale Le disponibilità economiche vengono raccolte dalle imprese di investimento e messe a disposizione degli imprenditori commerciali per produrre nuova ricchezza, ovvero nuove disponibilità economiche che verranno ripartite tra: Intermediari Risparmiatori Stato Impresa commerciale
Perché si sono imposti nel mercato finanziario gli intermediari? E’ più efficiente un sistema finanziario fondato sull’intermediazione o un sistema basato sul semplice funzionamento dei mercati?
L’INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DIRETTI TRA INVESTITORI E SOCIETA’ EMITTENTI E’ INFICIATA DA TRE FATTORI Costi transattivi Incertezza delle scelte finanziarie Asimmetrie informative
L’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA B A Coinvolgendo i risparmiatori nel rischio dell’attività di impresa I risparmiatori diventano soci (titolari di impresa); ovvero, diventano diretti creditori dell’impresa Mantenendo la posizione dei risparmiatori distinta da quella degli imprenditori I risparmiatori diventano creditori o soci degli intermediari che a loro volta diventano creditori o soci degli imprenditori
Fattispecie A: Fattispecie B: attività di intermediazione c.d. bancaria Fattispecie B: attività di intermediazione c.d. finanziaria
Sviluppo storico della regolamentazione dell’attività finanziaria 1° periodo Legge 20 marzo 1913, n. 272 Regolamento attuativo RD 4 agosto 1913 n. 1068 Usi di borsa Borsa delle grida Agenti di cambio Banche Commissionari di borsa Remiser
Sviluppo storico della regolamentazione dell’attività finanziaria 2° periodo Legge 23 marzo 1983, n. 77 Introduzione nuovi soggetti come le società di gestione dei fondi comuni di investimento Reti di vendita Società fiduciarie Rivitalizzazione funzioni Consob e Banca d’Italia
Sviluppo storico della regolamentazione dell’attività finanziaria 3° periodo Legge 2 gennaio 1991, n. 1 (c.d. legge SIM) Introduzione SIM con riserva esclusiva Borsa telematica Concentrazione degli scambi di borsa Istituzione del fondo nazionale di garanzia Nuove regole per lo svolgimento dei servizi di investimento D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. Decreto Eurosim) Ampliamento della categoria degli intermediari Creazione di un mercato finanziario unico europeo Privatizzazione della borsa valori e degli altri mercati regolamentati Nuove procedure in tema di vigilanza e servizi di investimento Emanazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF)
Recepimento Direttive CEE 93/22 e 93/6 del 1993 Ampliamento della categoria degli intermediari abilitati Creazione di un mercato finanziario unico europeo Privatizzazione della Borsa Valori e degli altri mercati regolamentati Nuove procedure per lo svolgimento attività di vigilanza sulla prestazione dei servizi di investimento e per la gestione delle crisi
Prodotti finanziari ex art. 1, comma 1, lett. u) TUF Ogni altra forma di investimento di natura finanziaria Strumenti finanziari Manca una disciplina normativa Cfr. art. 18, comma 5 TUF Es.: Fondi pensione Polizze assicurative Art. 1, comma 2 TUF
Attività stricto jure finanziarie Servizi di investimento Servizi accessori ART. 1, comma 5 TUF ART. 1, comma 6 TUF
PROFILO SOGGETTIVO Cfr. art. 18, comma 1 TUF L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle Imprese di investimento Banche Imprese di investimento extracomunitarie SIM Imprese di investimento comunitarie
Altri intermediari che possono svolgere solo alcuni servizi di investimento SICAV Agenti di cambio SGR Intermediari finanziari ex 107 TUB Poste S.p.a. Soggetti abilitati
Intervento pubblico nei mercati (privati finanziari) FINALITA’ della VIGILANZA art. 5 TUF Tutela investitori Stabilità mercati Competitività mercati Buon funzionamento mercati Trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari Sana e prudente gestione Scopo immediato Scopo mediato
Competenza funzionale CONSOB BANCA D’ITALIA Controllo sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti sottoposti a vigilanza Controllo dei rischi, ai mezzi propri di cui gli intermediari si devono dotare ed all’organizzazione interna