La gestione del bilancio Terminata la fase di programmazione inizia la gestione del bilancio (rilevazioni concomitanti) Oltre alla gestione delle Entrate.

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La gestione del bilancio Terminata la fase di programmazione inizia la gestione del bilancio (rilevazioni concomitanti) Oltre alla gestione delle Entrate e delle spese, sono atti concomitanti: 1.L’assestamento del bilancio 2.Le variazioni di bilancio, 3.I prelievi dal Fondo di riserva

Assestamento di bilancio È un istituto giuridico in base al quale vengono previsti aggiustamenti generali degli stanziamenti allo scopo di mantenere il bilancio aderente agli obiettivi programmati e di rispettare gli equilibri finanziari Nello Stato l’assestamento di bilancio è effettuato con apposita legge presentata dal Governo al Parlamento entro il 30/06. Deve rispettare i principi dell’art. 81 Cost. Negli Enti locali l’assestamento di bilancio consiste in deliberazioni del Consiglio effettuate per mantenere gli equilibri di bilancio. Le variazioni riguardano, in generale, tutti i titoli di entrata e di spesa

Le variazioni di bilancio Sono atti amministrativi che rispondono al principio di flessibilità. Si rendono necessarie se le previsioni non rispettano le effettive necessità dell’ente. Negli enti locali sono di competenza del Consiglio e possono essere deliberate entro il 30/11. La giunta può adottare provvedimenti di variazione solo in via d’urgenza

Prelievi dal fondo di riserva Sono di competenza della Giunta Si traducono in interventi di spesa originariamente non previsti nel bilancio Il fondo di riserva è iscritto tra le uscite proprio con la funzione di integrare gli stanziamenti che durante l’esercizio si dovessero rivelare insufficienti Nello stato e nelle regioni esistono anche altri fondi “speciali”

La rendicontazione Le norme prevedono la predisposizione di tre documenti: 1.Il Conto del bilancio 2.Il Conto economico 3.Il Conto del patrimonio Il Conto del bilancio discende dalla contabilità finanziaria, il Conto economico e il Conto del patrimonio discendono dalla contabilità economico - patrimoniale

Il conto del bilancio Dimostra i risultati finanziari della gestione Ha una struttura simile a quella del bilancio preventivo in modo da poter comparare i dati preventivi con quelli consuntivi Contiene: previsioni definitive di competenza, accertamenti e impegni di competenza, riscossioni e pagamenti Evidenza la formazione dei residui attivi e passivi Evidenzia il risultato di amministrazione

Nel conto del bilancio è evidenziata la Gestione dei residui Residui derivanti dall’esercizio precedente Residui derivanti dall’anno precedente e riaccertati alla fine dell’esercizio Residui pagati o riscossi (distinti per anno di formazione) Residui da riportare al prossimo esercizio

Al conto del bilancio sono annesse: La tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà dalla quale risulta se l’ente si trova in condizione di gravi squilibri finanziari (esempio disavanzo di amministrazione superiore al 5% delle spese correnti) Indicatori finanziari relativi alle entrate alle spese e indicatori relativi ai servizi

Risultato di amministrazione = fondo cassa + residui attivi – residui passivi Esprime l’eccedenza o la mancanza di somme prontamente liquidabili per fronteggiare i debiti di breve periodo. È sintomo di buona condotta perché dimostra il rispetto degli equilibri di bilancio. Se positivo oltre determinate soglie assume significato negativo in quanto evidenzia l’incapacità dell’ente a spendere e ad attuare le scelte programmate.

Se il risultato d’amministrazione è positivo può essere utilizzato per finanziare spese d’investimento Se il risultato d’amministrazione è negativo deve essere ripianato. Va quindi iscritto nel bilancio preventivo dell’esercizio successivo come qualsiasi altra uscita, limitando così la capacità di spesa dell’ente. Il risultato di gestione è dato semplicemente dalle entrate accertate – spese impegnate

Controllo finanziario della gestione È un controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147 comma 1 Tuel) È inteso come l’insieme degli atti e delle verifiche effettuati durante e dopo la gestione tendenti a mantenere gli equilibri di bilancio Compete al responsabile del servizio finanziario e all’organo di revisione

Il controllo finanziario si svolge sia in fase preventiva che consuntiva Fase preventiva  verifica della veridicità delle previsioni e della compatibilità delle previsioni di spesa relative ai vari servizi con gli obiettivi programmati (coerenza delle previsioni) Fase consuntiva-  monitoraggio degli equilibri di bilancio

Parere di regolarità contabile È richiesto, in forma scritta, sulle deliberazioni della giunta e del consiglio; è obbligatorio ma non vincolante Con esso il responsabile del servizio finanziario verifica: -il rispetto dei principi contabili e di quanto previsto dall’ordinamento dell’ente, nonché dalle nome fiscali; -La regolarità della documentazione e la corretta imputazione al bilancio della spesa

Visto di copertura finanziaria È obbligatorio solo sulle determinazioni che comportano impegni di spesa Rende efficace l’atto di impegno emesso dal responsabile del servizio competente Mira al controllo delle autorizzazioni e a garantire gli equilibri di bilancio durante la gestione Si effettua mediante verifica della capienza dell’impegno rispetto alla somma stanziata nel relativo intervento e mediante controllo degli equilibri di bilancio alla data di sottoscrizione del visto

Una tecnica per rendere operativo il controllo finanziario consiste nella costruzione di specifici indicatori parametri gestionali art. 228 Tuel Tasso di variazione delle previsioni Previsioni finali – previsioni iniziali x 100 Previsioni iniziali Indica gli scostamenti percentuali tra stanziamenti iniziali e finali. La situazione ottimale si verifica se l’indice tende a zero. Deve essere costruito sia per le entrate che per le spese

Grado di realizzazione delle entrate /spese Accertamenti /impegni % Previsioni finali di entrata/ spesa È un indice di efficienza gestionale. In situazioni ottimali l’indice tende al 100%. Bisogna considerare e valutare con attenzione il titolo II dell’entrata (trasferimenti dallo stato) in quanto l’eventuale situazione di inefficienza è indipendente dalla struttura organizzativa dell’ente

Velocità di riscossione o di pagamento Riscossioni (titoli I + III) / pagamenti % Accertamenti (titoli I + III) / impegni Misura la velocità di riscossione delle entrate proprie o di pagamento delle spese. E’ espressivo del grado di “burocratizzazione” della struttura organizzativa dell’ente. La spesa dovrebbe essere calcolata con due sub indicatori: uno relativo alla parte corrente e l’altro relativo alla parte in c/capitale

Tasso di smaltimento dei residui Riscossioni / pagamenti in c/residui % Massa residui attivi / passivi È speculare alla velocità di riscossione. Indica il grado di monetizzazione dei crediti e dei debiti ma allo stesso tempo evidenzia indirettamente il grado di accumulazione dei residui nel tempo

Composizione strutturale delle entrate Indice di autonomia finanziaria Entrate tributarie + extratributarie % Entrate correnti Indice di dipendenza finanziaria Trasferimenti correnti % Entrate correnti

Analisi della spesa Analisi funzionale : rapporto tra singole funzioni e totale della spesa corrente Esempio: Istruzioni pubblica % Spesa corrente

Analisi strutturale della spesa Spesa corrente % Totale spese (titoli I + II + III) Spesa in c/capitale % Totale spese (titoli I + II + III)

Indicatori di rigidità della spesa Spesa per il personale + rate di mutui % Entrate correnti Indica la parte di entrate correnti che è assorbita dalla copertura di spese “rigide”, ossia predeterminate e ineliminabili nel breve periodo

Integrazione degli indici con dati extrabilancio Entrate tributarie = pressione tributaria pro capite Abitanti Spesa corrente / spesa in c/capitale Abitanti Indica gli interventi di spesa corrente o per investimenti in rapporto ai residenti

Fattori di squilibrio finanziario Disavanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio passato Mancata realizzazione di entrate correnti o inesigibilità di residui attivi Pagamenti di somme non previste in bilancio, stanziamenti insufficienti al fondo di riserva Perdite si spa controllate dall’ente o disavanzi di aziende speciali o di consorzi

Art comma 5 tuel Nel caso di disavanzo finanziario risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, è fatto divieto di assumere nuovi impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge. Questa norma si applica a prescindere dall’importo del disavanzo. Rafforza il visto di copertura finanziaria

La verifica degli equilibri di bilancio è obbligatoria almeno una volta l’anno entro il 30/09 L’organo consiliare con apposita deliberazione deve: -constatare il permanere degli equilibri di bilancio -effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi -Adottare i provvedimenti per la copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall’esercizio precedente

Art. 193 comma 4 tuel La mancata adozione da parte del consiglio di provvedimenti di riequilibrio del bilancio comporta lo scioglimento del consiglio stesso da parte del Presidente della repubblica su proposta del ministro dell’economia e delle finanze Per il ripianamento del bilancio l’ente deve utilizzare tutte le entrate correnti.

La relazione al rendiconto Al Conto del bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio deve essere allegata la Relazione dell’organo esecutivo finalizzata a fornire informazioni integrative e complementari La relazione ha un contenuto minimo obbligatorio: 1.Esprime valutazioni di efficacia in rapporto al costo dei programmi 2.Analizza gli scostamenti più significativi motivandoli tra programmi previsti e programmi realizzati 3.Evidenzia i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio

Controllo sulle entrate e sulle spese Controllo di merito : è di natura politica, riguarda l’opportunità di una nuova entrata o di una nuova spesa. È realizzato in via preventiva dagli organi elettivi su quelli di governo Controllo di legittimità : riguarda la regolarità e la conformità rispetto alla legislazione vigente della spesa o dell’entrata. Può essere effettuato da un organo interno e/o da un organo esterno

Organi di controllo StatoProvince e Comuni Parlamento: controllo di merito Consiglio: controllo di merito Corte dei conti : organo esterno. Effettua un controllo preventivo di legittimità e successivo di gestione Dipartimento della Ragioneria generale dello stato: organo interno che controllano gli atti di impegno e gli ordini di pagamento Collegio dei revisori: organo esterno; effettua un controllo sulla regolarità contabile. Responsabile del servizio finanziario (organo interno) : verifica la compatibilità tra entrate e spese