1 AVVALIMENTO
2 Parere n. 155 del 20 dicembre 2007
3 1. La fattispecie: il bando di gara, avente ad oggetto la realizzazione di un collettore fognario, prevede la possibilità per le imprese partecipanti di ricorrere all’avvalimento dell’attestazione SOA di altra impresa. Nulla dice, invece, in merito alla possibilità di ricorrere all’avvalimento per integrare la classifica di iscrizione posseduta.
4 2. La contestazione: un’impresa partecipante che ha fatto ricorso all’avvalimento per integrare la propria classifica SOA contesta la legittimità della propria esclusione. Infatti, nel silenzio del bando, dovrebbe essere possibile integrare i requisiti dell’impresa concorrente con quelli dell’impresa ausiliaria.
5 3. La difesa: l’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui è possibile integrare, mediante avvalimento, un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto, opera solo ove espressamente richiamato nel bando di gara.
6 4. La soluzione: a) ove l’avvalimento concerna l’attestazione SOA, esso determina la messa a disposizione dell’intera azienda dell’impresa ausiliaria; l’attestazione, infatti, è rilasciata in considerazione di un patrimonio complessivo di requisiti.
7 5. La soluzione: b) l’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 consente alla stazione appaltante di stabilire nel bando di gara una percentuale minima di requisiti che l’impresa deve possedere, con la conseguenza che l’avvalimento, in questo caso, può riguardare l’integrazione dei requisiti non posseduti.
8 6. La soluzione: c) però l’integrazione dei requisiti è consentita solo in caso di espressa previsione nella disciplina di gara.
9 Conclusioni7. Conclusioni: poiché nel caso di specie il bando non richiama la possibilità di integrazione, deve ritenersi legittima l’esclusione dell’impresa istante, che ha fatto ricorso illegittimamente alla ipotesi contemplata dall’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006.
10 Parere n. 27 del 3 ottobre 2007
11 1. La fattispecie: il bando, avente ad oggetto lavori di manutenzione edile ed impiantistica in stabili di proprietà pubblica, consente il ricorso all’avvalimento dell’attestazione SOA di altra impresa.
12 2. La contestazione: un’impresa partecipante ha fatto ricorso all’avvalimento relativamente all’attestazione SOA di altra impresa, la cui certificazione di qualità risultava però scaduta. L’impresa contesta la legittimità dell’esclusione, poiché sarebbe possibile ricorrere ad un avvalimento parziale nel senso di acquisire la categoria e classifica posseduta dall’impresa ausiliaria, fidando invece sulla certificazione di qualità posseduta dalla stessa impresa ausiliaria.
13 3. La difesa: a) innanzitutto la stazione appaltante eccepisce l’inammissibilità della procedura, poiché non ha prestato consenso in proposito.
14 4. La difesa: b) quanto al merito: poiché il certificato di qualità posseduto dall’impresa ausiliaria risultava scaduto alla data di presentazione delle offerte, l’apporto dell’impresa ausiliaria è stato valutato in misura ridimensionata, ossia nei soli limiti per i quali non è richiesto il certificato di qualità (ai sensi dell’allegato B del d.p.r. n. 34/2000).
15 5. La soluzione: a) sul piano procedimentale l’Autorità afferma che non è necessario il consenso congiunto di entrambe le parti per adire la sede del precontenzioso.
16 ma è il presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori per i quali è richiesto il possesso della classifica III o superiore6. La soluzione: b) il possesso della certificazione di qualità non è un mero titolo abilitante all’esecuzione dei lavori, ma è il presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori per i quali è richiesto il possesso della classifica III o superiore. In altre parole, il possesso della certificazione di qualità costituisce un requisito imprescindibile.
17 7. Conclusioni: non è possibile ricorrere all’avvalimento dell’attestazione SOA di altro soggetto per la sola classifica di iscrizione richiesta nel bando di gara, svincolata dal possesso della certificazione di qualità (ove richiesta).
18 Parere (deliberazione) n. 220 del 28 giugno 2007
19 1. La fattispecie: il bando di gara, avente ad oggetto manutenzione ed impianto di opere a verde lungo le strade, consente il ricorso all’avvalimento dell’attestazione SOA di altra impresa.
20 2. Il dubbio: nelle more della stipula del contratto emerge che, medio tempore, l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria è scaduta. A questo punto l’impresa aggiudicatrice chiede di potere sostituire l’impresa ausiliaria con altra impresa (pure ausiliaria). L’impresa aggiudicataria giustifica il proprio operato affermando che, al momento di presentazione dell’offerta, l’attestazione era valida ed efficace e che il bando non prevedeva espressamente l’obbligo di permanenza della validità dei requisiti per il tempo di esecuzione dei lavori.
21 3. La soluzione: a) il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della presentazione delle offerte e permanere per tutta la durata della gara e dell’esecuzione del contratto.
22 4. La soluzione: b) in base alla giurisprudenza consolidata non è possibile accettare forme di sostituzione delle imprese che hanno partecipato alla gara. Infatti, occorre che tutti i partecipanti passino al vaglio dell’amministrazione aggiudicatrice i propri requisiti soggettivi e oggettivi. Le ipotesi, poi, di cessione e affitto d’azienda, trasformazione o fusione societaria ecc. devono qualificarsi come ipotesi tassative, di stretta interpretazione.
23 5. Conclusioni: poiché l’impresa ausiliaria non ha più l’attestazione SOA valida ed efficace al momento dell’esecuzione, non ricorrono le condizioni per la stipula del contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria.