Le nuove disposizioni sulla classificazione dei rifiuti

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Transcript della presentazione:

Le nuove disposizioni sulla classificazione dei rifiuti Le conseguenze per il produttore iniziale

Le vigenti disposizioni comunitarie in materia di rifiuti, recepite nel nostro ordinamento con la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, prevedono che un qualsiasi rifiuto, speciale e non, debba essere classificato, in funzione della sua pericolosità, come rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso.

Per definizione, è pericoloso un rifiuto che possiede almeno una delle caratteristiche di pericolosità elencate all’allegato I alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Tali caratteristiche sono attualmente codificate con la lettera H seguita da un numero da 1 a 15.

Come noto, a partire dal 1° giugno 2015 questo sistema verrà definitivamente abrogato per essere sostituito dal sistema mondiale armonizzato di classificazione GHS di cui al regolamento 1272/2008, detto anche CLP. La necessità di rendere coerenti le caratteristiche di pericolo dei rifiuti con tale cambiamento ha portato alla definizione di nuove frasi HP (Hazardous Property), così ridenominate per evitare confusione con i codici di pericolosità del regolamento CLP.

Il cambiamento di simbolo non è solo formale, perché, come si può osservare nella tabella, a parità di numero le nuove caratteristiche di pericolo non sono sempre uguali a quelle precedenti e, soprattutto, perché i criteri sottostanti risultano quasi sempre nuovi o diversi.

Le modalità con cui procedere alla classificazione All’atto pratico, per procedere alla classificazione della pericolosità si attribuisce al rifiuto un codice a 6 cifre comunemente denominato codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), seguendo la procedura descritta nell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006

Occorre distinguere tra due casistiche: codici CER “assoluti”: il rifiuto è identificato univocamente da un solo codice, e la sua classificazione di pericolosità si presume sia quella del codice (es. 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi, oppure 120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio);

codici CER “a specchio”: il catalogo propone due possibili codici per lo stesso rifiuto, uno senza asterisco e l’altro con, lasciando al produttore il compito di scegliere l’alternativa corretta sulla base delle caratteristiche del rifiuto (es. 120120* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose, e 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120).

I criteri per l’attribuzione dell’eventuale caratteristica di pericolo ai rifiuti con codice a specchio sono precisati nel citato allegato D e saranno sostituiti, a decorrere dal 1° giugno 2015, dai nuovi criteri riportati dal regolamento 1357/2014 e dalla decisione 2014/955.

La classificazione dei rifiuti pericolosi con codice CER assoluto: Come si è detto, qualora il rifiuto sia identificato da un codice assoluto non è necessario caratterizzarlo per classificarlo pericoloso o meno, perché è il codice a svolgere questa funzione in modo automatico. Naturalmente ciò non significa che un’analisi non possa essere necessaria, ad esempio per determinare le appropriate frasi H o HP, oppure per rilevare le caratteristiche del rifiuto salienti ai fini dell’operazione di recupero o smaltimento cui sottoporlo. Si ricorda con l’occasione che vi sono anche casi in cui l’analisi da parte del produttore è comunque obbligatoria per legge, in particolare per i rifiuti conferiti in discarica (almeno 1 volta all’anno) e per determinati rifiuti conferiti ad attività di recupero autorizzate con procedura semplificata (almeno 1 volta ogni 2 anni).

La classificazione dei rifiuti pericolosi con codice CER a specchio: nel caso dei codici a specchio la scelta del codice corretto è effettuata valutando se le caratteristiche chimiche o fisiche del rifiuto consentono o meno l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo H o HP. Di conseguenza la conoscenza quali-quantitativa della composizione del rifiuto, attraverso l’analisi o altre fonti di informazione, risulta di regola necessaria.

Come si desume dalla tabella delle caratteristiche di pericolosità sopra riportata, la nuova situazione in vigore dal prossimo 1° giugno si presenta meglio definita rispetto a quella attuale. Le caratteristiche di pericolo prive di criteri si riducono infatti sensibilmente, rimanendo tali l’HP9 (infettivo), demandata però alle legislazioni nazionali, e l’HP14 (ecotossico), per la quale l’UE non si pronuncia ancora. Tuttavia, per quanto riguarda l’HP9 il nostro ordinamento dispone già di una regolamentazione ad hoc col D.P.R. 254/2003, che individua i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, mentre per l’HP14 esistono disposizioni nazionali, come di seguito descritto.

In aggiunta ai criteri quali-quantitativi del regolamento 1357/2014 la decisione 2014/955 fornisce alcune ulteriori indicazioni operative: i rifiuti contenenti POP (Persistent Organic Pollutants: PCDD/PCDF, DDT, clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB) in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento 850/2004/CE devono essere classificati come pericolosi;

i limiti di concentrazione associati alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nell’elenco dei CER con l’asterisco.

La decisione ribadisce inoltre che per i rifiuti la determinazione sperimentale delle caratteristiche di pericolo prevale sempre sulla determinazione presuntiva delle stesse basata sulla concentrazione delle sostanze pericolose presenti. Si tratta di un’affermazione di principio ineccepibile, ma di scarso rilievo pratico per il singolo produttore del rifiuto, stante il costo spesso elevato delle prove sperimentali.

Si ricorda infine che il D. L Si ricorda infine che il D.L. 91/2014 ha recentemente aggiunto in testa al citato allegato D un nuovo paragrafo (vedi nostra circolare n. 566 del 17/9/2014) applicabile dal 18 febbraio 2015, che integra le indicazioni comunitarie sulle modalità di scelta dei codici a specchio corretti.

Questo testo è stato ed è tutt’ora oggetto di molte discussioni, perché da diverse parti si paventa che la sua applicazione letterale possa portare ad un’adozione acritica del principio di precauzione, ossia alla scelta sistematica della classificazione più restrittiva. Pur presentando il paragrafo in questione alcune rigidità, non riteniamo che aggiunga alcunché alle buone pratiche già in essere e che possa di conseguenza giustificare l’assunzione di posizioni irragionevoli.

Anche se la composizione di un rifiuto non è di regola conoscibile in toto, informazioni sui materiali e sul processo che lo hanno generato consentono in molti casi di definirne la classificazione con ragionevole certezza. Sarebbe peraltro manifestamente illogico cambiare classificazioni consolidate tra il 18 febbraio e il 31 maggio per puri motivi precauzionali, per poi procedere ad una riclassificazione il 1° giugno sulla base delle nuove indicazioni comunitarie.