OVERBOOKING Regolamento CEE n. 295/91 vs Regolamento CE n. 261/04.

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OVERBOOKING Regolamento CEE n. 295/91 vs Regolamento CE n. 261/04

COS’E’ L’OVERBOOKING? Overbooking = “Sovraprenotazione” L’overbooking è l’intenzionale accettazione da parte del vettore di un dato numero di prenotazioni consapevolmente superiore al numero di posti realmente disponibili su un aeroplano.

FINE: favorire la crescita e l’economicità del trasporto aereo, assicurando la massima flessibilità del sistema di prenotazione tutelare il passeggero ALTRIMENTI…il vettore sarebbe costretto ad aumentare i prezzi e far pagare penalità

QUANDO NASCE? PERCHE’? In America negli anni ’50. A causa del crescente numero di passeggeri: con prenotazione confermata che non si presentavano che cancellavano o cambiavano la prenotazione che, per avere ampia possibilità d’imbarco, effettuavano molteplici prenotazioni su voli diversi

COME RISPONDONO I VETTORI? Il personale addetto alle prenotazioni, di fronte a voli sovraprenotati, contatta telefonicamente gli interessati per avere conferma Il vettore, mediante un centro elettronico, effettua controlli incrociati per individuare ed eliminare le prenotazioni multiple

REGOLAMENTI CE A CONFRONTO 295/91 261/04 Il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 Il Regolamento (CEE) N. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991 stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea

Entrambe i regolamenti elencano i diversi articoli COME SI PRESENTANO? 295/91 261/04 Bruxelles, 4 febbraio 1991 Adottato dal Consiglio delle Comunità Europee 10 Articoli Entrato in vigore il due mesi a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Strasburgo, 11 febbraio 2004 Adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea 19 Articoli Entrato in vigore il 17 febbraio 2004. Dopo una serie di: “Visto il trattato…” “Visto il parere…” “Considerando che…” Entrambe i regolamenti elencano i diversi articoli

Articolo 1 a confronto Art. 1 reg. CEE n. 295/91 «Il presente regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga negato l'accesso a un volo di linea sovraprenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata…». Art. 1 reg. CE n. 261/04 Oggetto « Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di: a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti; b) cancellazione del volo; c) ritardo del volo».

AMBITO DI APPLICAZIONE “Ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro…” “…indipendentemente dallo Stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione” (art. 1 reg. 295/91) ed “in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso uno Stato membro” (art. 3 reg. 261/04)

I regolamenti all’art. 2 propongono le definizioni di: 295/91 261/04 Vettore aereo Vettore aereo operativo Vettore comunitario Operatore turistico Servizio tutto compreso Biglietto Prenotazione Destinazione finale Persona con mobilità ridotta Negato imbarco Volontario Cancellazione del volo Negato imbarco Prenotazione confermata Volo di linea Volo sovraprenotato Volontario Destinazione finale

Definizioni invariate «negato imbarco: il rifiuto di accogliere passeggeri su un volo sebbene i medesimi siano in possesso di un biglietto valido, abbiano una prenotazione confermata su detto volo e si siano presentati nel termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione» «volontario: una persona che è in possesso di biglietto valido, ha una prenotazione confermata e, si presenta entro il termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunziare alla propria prenotazione in cambio di una compensazione» «destinazione finale: la destinazione indicata sul biglietto presentato all'accettazione o, in caso di voli successivi, sull'ultimo tagliando di volo del biglietto». indietro

LA PRENOTAZIONE 295/91 261/04 « prenotazione confermata », un biglietto di viaggio venduto dal vettore aereo o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi: l'indicazione del numero,della data e dell'ora del volo e l'annotazione « OK » o qualsiasi altra annotazione nell'apposito spazio sul biglietto indicante la registrazione da parte del vettore aereo nonché l'espressa conferma della prenotazione da parte del vettore aereo medesimo; « prenotazione»: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico; indietro

…nel reg. CE 261/04 Articolo 4 - Negato imbarco Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell‘ articolo 8 (diritto a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo). 2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti. 3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati (art. 7) e presta loro assistenza (art. 8 e 9). Il reg. CEE 295/91 tratta l’argomento del negato imbarco, dei volontari e dei non consenzienti SOLO tra le definizioni fornite all’art. 2.

… per effetto del negato imbarco il passeggero ha diritto a: ricevere un formulario recante le regole di compensazione per negato imbarco (art. 8 reg. 295/91 – art. 14 reg. 261/04) un rimborso senza penali del prezzo del biglietto (art. 4 n. 1 reg. 295/91 – art. 8 n. 1 reg. 261/04) un volo alternativo prima possibile fino alla destinazione finale (compensazione ridotta del 50% qualora l’ora di arrivo non ecceda quella programmata) (art. 4 n. 1 e 3 reg. 295/91 – art. 7 n. 2 e art. 8 n. 1 reg. 261/04) un volo alternativo in data successiva (art. 4 n. 1 reg. 295/91 - art. 8 n. 1 reg. 261/04) ricevere un compenso in contanti, che varia a seconda dei km (art. 4 n. 2 reg. 295/91 – art. 7 n. 1 reg. 261/04) Il vettore deve offrire a titolo gratuito (art. 6 n. 1 reg. 295/91 – art. 9 reg. 261/04): pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa sistemazione in albergo trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione (albergo o altro) un rimborso delle spese telefoniche verso il punto di destinazione

Articolo 5 - Cancellazione del volo 1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: è offerta l‘assistenza del vettore operativo diritto al rimborso diritto all’imbarco su un volo alternativo b) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo, a meno che siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; 2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili. 3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare. 4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo. Il reg. 295/91 NON affronta la questione della cancellazione del volo.

Articolo 6 – Ritardo 1. Qualora si possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto a) di 2 o più ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; b) di 3 o più ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; c) di 4 o più ore per tutte le altre tratte aeree, il vettore aereo operativo presta ai passeggeri: pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa o la possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o sms, fax o e-mail. quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, la sistemazione in albergo ed il trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione (albergo o altro) quando il ritardo è di almeno 5 ore, il rimborso entro 7 gg del prezzo pieno del biglietto. Il reg. 295/91 NON affronta la questione del ritardo del volo.

Se il passeggero accetta CASI PARTICOLARI Se il passeggero accetta di viaggiare in una classe inferiore (art. 4 n. 6 reg. 295/91 – art. 10 reg. 261/04) ha diritto al rimborso della differenza del prezzo, ma a nessun compenso un volo verso un aeroporto alternativo (art. 4 reg. 295/91 – art. 8 n. 3 reg. 261/04) ha diritto, oltre alle compensazioni, al rimborso delle spese di trasferimento tra gli aeroporti alternativi

Se il passeggero ha stipulato un contratto di viaggio “tutto compreso” CASI PARTICOLARI Se il passeggero ha stipulato un contratto di viaggio “tutto compreso” Il vettore verserà il compenso all’operatore, il quale è responsabile verso il passeggero dell’adempimento del viaggio “tutto compreso” (art. 5 par. 1 reg. 295/91 – art. 8 par.2 reg. 261/04)

…in definitiva COSA AGGIUNGE o APPROFONDISCE IL REGOLAMENTO 261/04 RISPETTO AL PRECEDENTE? Art. 4 “negato imbarco” : nel precedente regolamento appare solo tra le definizioni iniziali. Art. 5 “cancellazione volo” Art. 6 “ritardo” Art. 7 “diritto a compensazione pecuniaria” Art 8 “diritto al rimborso a all’imbraco su un volo alternativo” Art 10 “sistemazione in classe superiore o inferiore” Art. 3 “ambito di applicazione” Art 9 “diritto ad assistenza” Art. 11 “persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari” Art 12 “ risarcimenti supplementari” Art 13 “ diritti ad azioni di regresso” Art 14 “obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti” Art 15 “irrinunciabilità” Art 16 “violazioni” Art. 17 “relazioni – tra la Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio”: assente nel precedente regolamento. Art. 18 “abrogazione del reg. CEE 295/91” chiaramente assente nel precedente regolamento. non menzionati nel precedente regolamento. ex articolo 4 meglio approfonditi, più chiari e dettagliati

… dal reg. 295/91 al reg. 261/04 reg. 295/91 reg. 261/04 Art. 4: diritti del passeggero obblighi del vettore compensazioni Art. 7: diritto a compensazione pecuniaria Art. 8: diritto a rimborso o all’imbarco su volo alternativo Art. 10: Sistemazione in classe superiore o inferiore indietro

CONCLUSIONI In linea generale, entrambi i regolamenti: creano un quadro giuridico uniforme riducono i rischi di distorsioni nella concorrenza tra compagnie aeree

ha una portata rivoluzionaria CONCLUSIONI Questo nuovo regolamento… ha una portata rivoluzionaria perché? prevede molteplici e rigorose forme di risarcimento danni, che tutelino in maniera più ampia e severa gli interessi dei turisti. colma alcune necessarie lacune della normativa europea precedente chiarisce e regolamenta più dettagliatamente alcuni aspetti