Congresso Nazionale Attuari Trieste Settembre 2007 La professione attuariale: verso nuove regole di deontologia e di disciplina professionale Claudio Tomassini Presidente Ordine Nazionale Attuari
Congresso Nazionale Attuari Trieste Settembre 2007 Il “mondo” attuariale 1-5 Il codice deontologico 6-16 (noi/gli altri) La nostra professione Tariffe Giovani/tirocinio/praticantato Contesto internazionale/Cassa previdenza 28 La disciplina professionale La prospettiva per la nostra professione Indice
1 IL MONDO ATTUARIALE Ministero Vigilante Professione Attuariale Clientela/Mercato Normativa Italiana: Leggi/regolamentazioni DDL Riforma professioni Normativa Europea: Riconoscim. qualif. professionali Direttiva servizi Direttiva Solvency 2 Autorità Concorrenza/mercato Autorità Garante privacy Codice Deontologico Regolam. Disciplinare Regolamento Formaz. Permanente Regolamento Tirocinio Linee guida professionali
2 CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI ORDINE NAZIONALE ATTUARI ISTITUTO ITALIANO ATTUARI S.I.F.A. FORMAZIONE ATTUARIALE EPAP Previdenza Obbligatoria Attuari IL MONDO ATTUARIALE
3 LA PROFESSIONE ATTUARIALE PROFESSIONE ATTUARIALE Attività riservate per legge: A. Revisore A. Incaricato Vita A. Incaricato RCA A. Pensioni (Direttiva UE) Altre Attività Professionali
4 DECRETO “BERSANI” (LUGLIO 2006) LIBERALIZZAZIONE MERCATO PROFESSIONI CONCORRENZA SULLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI PROFESSIONALI PUBBLICITA’ INFORMATIVA DIVIETO DI TARIFFE MINIME O FISSE
5 DISEGNI DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI DDL “MASTELLA” DDL INIZIATIVA POPOLARE
6 IL NOSTRO CODICE DEONTOLOGICO SOLO PRINCIPI GENERALI / “VECCHIA” IMPOSTAZIONE ASSENZA DI OBBLIGHI SPECIFICI PER GLI ATTUARI (P.E. FORMAZIONE PERMANENTE) NESSUNA INDICAZIONE SU ASPETTI DISCIPLINARI IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE MODIFICHE POST-BERSANI POSSIBILITA’ DI PUBBLICITA’ INFORMATIVA COMPENSI LIBERI, CONVENUTI CON IL CLIENTE NOTIFICATO NELLA NUOVA VERSIONE AL MINISTERO GIUSTIZIA E AUTORITA’ GARANTE DEL MERCATO
7 LE ALTRE PROFESSIONI PRATICAMENTE TUTTE LE PROFESSIONI “ORDINISTICHE” HANNO AGGIORNATO IL LORO CODICE DEONTOLOGICO ALLA NORMATIVA “BERSANI” E ANCHE ALLE PREVISIONI DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELL’INTERESSE GENERALE E DELLA BUONA FEDE E FIDUCIA DELLA CLIENTELA PREVISTE DAL DDL “MASTELLA” SU MOLTI PUNTI HANNO QUINDI ANTICIPATO LA RIFORMA, CON UNA AUTOREGOLAMENTAZIONE CHE “QUALIFICA” IL RUOLO DELLE PROFESSIONI E ORDINI QUALI GARANTI DELLA BUONA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DELLA CORRETTEZZA DEL RAPPORTO CON LA CLIENTELA
8 LE ALTRE PROFESSIONI AL CENTRO DI TUTTI I CODICI E’ STATO POSTO IN MODO ESPLICITO IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’INTERESSE COLLETTIVO/GENERALE E DELLA BUONA FEDE E AFFIDAMENTO DELLA CLIENTELA. IN MOLTI CASI SI SONO AGGIORNATE ANCHE LE PROCEDURE DISCIPLINARI PREVEDENDO SPECIFICHE SANZIONI E UN PIU’ PENETRANTE OBBLIGO DI RISPETTO DI PROCEDURE E NORME DELLA PROFESSIONE.
9 LE ALTRE PROFESSIONI E’ STATO RESO PIU’ ESPLICITO E PIU’ STRINGENTE IL “DOVERE” DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO DI RISPETTARE L’INSIEME DELLE REGOLE E PRESCRIZIONI PREVISTE DAGLI ORGANI DELLA PROFESSIONE, A COMINCIARE DAL RISPETTO PUNTUALE DEI CODICI DEONTOLOGICI.
10 LE ALTRE PROFESSIONI IN ESTREMA SINTESI, IN UNA VISIONE ATTUALE DELLA SOCIETA’, GLI ORDINI DEVONO POTER GARANTIRE: LA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO; IL RISPETTO DI QUESTO OBBLIGO DEVE ESSERE SANZIONABILE E PUO’ PORTARE ALLA SOSPENSIONE DALL’ALBO; L’ELEVATA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE E QUINDI LA COMPLETA AFFIDABILITA’ DA PARTE DELLA CLIENTELA %
11 LE ALTRE PROFESSIONI UNA CORRETTA INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E IL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA CONCORRENZA LA COPERTURA DEI DANNI PATRIMONIALI ARRECATI ALLA CLIENTELA, ANCHE ATTRAVERSO UNA SPECIFICA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE UNA PUBBLICITA’ INFORMATIVA CORRETTA, NON DISTORTA E NON INGANNEVOLE %
12 LE ALTRE PROFESSIONI LE REGOLE CHE SI SONO DATI GLI ALTRI (ALCUNI ESEMPI/STRALCI) -- Art. …. CONCORRENZA E QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE Il professionista svolge la propria attività nel rispetto delle norme di tutela della concorrenza, assicurando elevati livelli di qualità delle prestazioni rese Il professionista ha l’obbligo del continuo aggiornamento e della formazione professionale continua, secondo la disciplina del relativo regolamento %
13 LE ALTRE PROFESSIONI -- Art. …. COMPENSO PROFESSIONALE Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivanti dal cliente La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari % %
14 LE ALTRE PROFESSIONI -- Art. …. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ INFORMATIVA È consentita la comunicazione a terzi, con ogni mezzo, di informazioni aventi ad oggetto: -- l’attività professionale -- le specializzazioni e i titoli professionali posseduti -- la struttura dello studio professionale -- i compensi per le prestazioni Il messaggio pubblicitario deve essere improntato a moderazione e buon gusto %
15 LA NOSTRA PROFESSIONE QUINDI?? ANCHE NOI DOBBIAMO SALIRE SUL TRENO DELL’AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA NOSTRA PROFESSIONE DOBBIAMO AVERE IL “CORAGGIO” CHE HANNO MANIFESTATO ALTRE PROFESSIONI, ANCHE PIU’ “STORICHE” DELLA NOSTRA, DI ANTICIPARE LA RIFORMA ASSUMENDO PER TEMPO REGOLE DI AUTODISCIPLINA A TUTELA DELL’INTERESSE GENERALE E DELLA CLIENTELA %
16 LA NOSTRA PROFESSIONE DOBBIAMO METTERE IN PIEDI REGOLE CHE CI “OBBLIGHINO” A COMPORTAMENTI “VIRTUOSI” NELLA DIREZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO E NELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI IL MONDO INTORNO A NOI CORRE E CAMBIA. NOI NON POSSIAMO RIMANERE IMMOBILI, NE’ PRENDERCELA COMODA ! %
17 LA NOSTRA PROFESSIONE UNA LEGGE ISTITUTIVA VECCHIA/SUPERATA DAI TEMPI (DEL 1942) NESSUN RIFERIMENTO NELLA LEGGE A TARIFFE PROFESSIONALI (DIVERSAMENTE DA NUMEROSE ALTRE PROFESSIONI LE CUI TARIFFE SONO APPROVATE PER DECRETO MINISTERIALE E RAPPRESENTANO QUINDI “NORMATIVA” DELLO STATO ITALIANO) NE’, AD UNA PROCEDURA PER REALIZZARLE E LEGITTIMARLE 1) LA TARIFFA PROFESSIONALE %
18 LA NOSTRA PROFESSIONE LE TARIFFE PROFESSIONALI DEL PASSATO, DECISE DIRETTAMENTE DAGLI ORGANI DELLA PROFESSIONE SENZA NESSUN “FILTRO” AUTORIZZATIVO MINISTERIALE, SONO STATE REVOCATE ANNI FA IL CODICE DEONTOLOGICO PREVEDEVA ESPRESSAMENTE L’OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE TARIFFE PROFESSIONALI, COMPRESI I MINIMI %
19 LA NOSTRA PROFESSIONE ABBIAMO PERO’ OGGI DELLE ATTIVITA’ RISERVATE DALLA LEGGE P.E.: IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PREVEDE CHE IN CASO DI NOMINA DELL’ATTUARIO REVISORE DA PARTE DELL’ISVAP QUESTI ADOTTA “LE TARIFFE APPROVATE DALL’ORDINE DEGLI ATTUARI” L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ RISERVATE COMPORTA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE RESPONSABILITA’ E RISCHI PROFESSIONALI ELEVATI PER L’ATTUARIO %
20 LA NOSTRA PROFESSIONE QUESTE ATTIVITA’ SONO SVOLTE OLTRECHE’ DA ATTUARI LIBERO PROFESSIONISTI ANCHE DA ATTUARI DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE; PER ENTRAMBE LE FIGURE UNA TARIFFA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO RAPPRESENTEREBBE UNA FORMA DI TUTELA NEI CONFRONTI DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI, DELLA RESPONSABILITA’ PERSONALE DELL’ATTUARIO E DELL’INTERESSE GENERALE % %
21 LA NOSTRA PROFESSIONE SI E’ QUINDI DECISO DI FORMULARE DELLE TARIFFE ORIENTATIVE DI RIFERIMENTO (ESCLUSI I VINCOLI DI TARIFFE MINIME O FISSE) PER TUTTE LE ATTIVITA’ RISERVATE DALLA LEGGE, DA SOTTOPORRE AL VAGLIO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (AUTORITA’ VIGILANTE SULLA NOSTRA PROFESSIONE), PER IL TRAMITE DEL CONSIGLIO NAZIONALE UN GRUPPO DI LAVORO DELLA “COMMISSIONE DEONTOLOGIA” STA ULTIMANDO LO SCHEMA DELLE TARIFFE PROFESSIONALI % %
22 LA NOSTRA PROFESSIONE NEL CONTEMPO GLI ORGANI PROFESSIONALI VERIFICHERANNO CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER ARRIVARE ALLO STESSO RISULTATO DI NUMEROSE ALTRE PROFESSIONI ORDINISTICHE (AVERE UNA TARIFFA “LEGITTIMATA” DA PROPORRE AL MERCATO COME TERMINE DI RIFERIMENTO ORIENTATIVO). % %
23 LA NOSTRA PROFESSIONE SIAMO CONSAPEVOLI CHE LA STRADA NON E’ SPIANATA E CHE INCONTREREMO OSTACOLI SUL NS. CAMMINO. MA ALMENO USCIREMO ALLO SCOPERTO RAPPRESENTANDO I NOSTRI PROBLEMI E LE NOSTRE LEGITTIME ESIGENZE ALL’AUTORITA’ PREPOSTA PER LEGGE ALLA VIGILANZA DI PROFESSIONI E ORDINI, PRESENTANDO LE NOSTRE PROBLEMATICHE E SOLLECITANDO RISPOSTE E AZIONI. %
24 LA NOSTRA PROFESSIONE L’ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE NUOVE LEVE DEVE ESSERE CODIFICATA IN CONCRETE NORME DI COMPORTAMENTO A FAVORE DEI NOSTRI COLLEGHI PIU’ GIOVANI. 2) LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
25 LA NOSTRA PROFESSIONE IL NOSTRO CODICE DEONTOLOGICO SI LIMITA AD UN ACCENNO CHE E’ NECESSARIO IMPLEMENTARE CON SPECIFICHE NORME, REGOLE E “DOVERI” CHE FACCIANO ESPLICITO RIFERIMENTO AL TIROCINIO E AL PRATICANTATO. (ART. 18, NS. CODICE DEONTOLOGICO. “L’attuario che si avvale della collaborazione di giovani colleghi, si adopera per valorizzarne il contributo e per arricchirne la formazione professionale con suggerimenti e consigli in modo da essere di guida e di esempio nell’esercizio della professione”) % %
26 LA NOSTRA PROFESSIONE TENUTO ANCHE CONTO DI UNO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE PIU’ ORIENTATO VERSO LA LIBERA PROFESSIONE, ANCHE DA PARTE DEI COLLEGHI PIU’ GIOVANI, SI RENDE NECESSARIO CODIFICARE IL COMPORTAMENTO INERENTE IL RAPPORTO DI LAVORO NELL’AMBITO DEGLI STUDI, DEFINENDO DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI (P.E. CONOSCENZA DEL CODICE DEONTOLOGICO, DOVERI DI RISERVATEZZA VERSO TERZI, DIVIETO DI “SOTTRAZIONE” DI CLIENTELA, ETC.) %
27 LA NOSTRA PROFESSIONE SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE NUOVE LEVE LA PROFESSIONE DEVE VIGILARE SULLA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (CHE SIA ADEGUATA E CONFORME ALLA RICHIESTA DI PROFESSIONALITA’ CHE VIENE DAL MERCATO) E SULL’ESAME DI STATO (I CUI CONTENUTI, DEVONO ESSERE SEMPRE PIU’ INDIRIZZATI AD ASPETTI PRATICI, CON RISOLUZIONE DI CASI E LAVORI CONCRETI, E ALLA CONOSCENZA DEL CODICE DEONTOLOGICO E DEI PRINCIPALI STANDARD OPERATIVI DELLA PROFESSIONE).
28 LA NOSTRA PROFESSIONE BISOGNA POI EVIDENZIARE IL CONTESTO INTERNAZIONALE IN CUI SI OPERA (MOBILITA’ DEGLI ATTUARI IN AMBITO UE E EXTRA UE; COLLEGAMENTI OPERATIVI DELLA NOSTRA PROFESSIONE A LIVELLO EUROPEO E MONDIALE) TALUNI NUOVI CODICI DEONTOLOGICI FANNO CENNO AGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DI PROFESSIONISTI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO E VICEVERSA ORA ABBIAMO UNA CASSA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA; BISOGNA INDICARE NEL CODICE DEONTOLOGICO L’OBBLIGO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO E DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DELL’EPAP 3) INTERNAZIONALIZZAZIONE/PREVIDENZA
29 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE IL PRESUPPOSTO DI FONDO E’ CHE L’APPARTENENZA AD UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA, NEL NS. CASO AD UN ORDINE (CHE NELLA STRUTTURA FORMALE E ORGANIZZATIVA E’ UN “ENTE PUBBLICO” AI SENSI DI LEGGE), OBBLIGA GLI ISCRITTI (ALL’ALBO) AL RISPETTO DELLE LEGGI DI CARATTERE GENERALE, DI QUELLE SPECIFICHE CHE ATTENGONO LA NOSTRA PROFESSIONE, DEI RISPETTIVI REGOLAMENTI E NORME APPLICATIVE E DELLA REGOLAMENTAZIONE PROPRIA DELL’ORDINE.
30 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE QUEST’ULTIMA E’ RAPPRESENTATA DAL CODICE DEONTOLOGICO (IN PRIMIS), DAGLI STANDARD PROFESSIONALI (LINEE GUIDA), DALLE DIRETTIVE E RACCOMANDAZIONI CONTENUTE IN CIRCOLARI, DALLE POSIZIONI UFFICIALI DELLA PROFESSIONE.
31 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE IL RISPETTO DI QUESTO COMPLESSO DI NORME RAPPRESENTA UN MODO PER CONCRETIZZARE LA TUTELA DELL’INTERESSE GENERALE DELLA PROFESSIONE VERSO LA CLIENTELA (INDIVIDUI, SOCIETA’, ETC.) E DI GARANTIRE VERSO L’ESTERNO LA BUONA QUALITA’ E AFFIDABILITA’ DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DAGLI ATTUARI.
32 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE A FRONTE DI QUESTI OBBLIGHI VIGONO DELLE PREVISIONI DI LEGGE SULLE SANZIONI CUI POSSONO INCORRERE GLI ATTUARI, E CIOE’: AVVERTIMENTO SOSPENSIONE CENSURA RADIAZIONE
33 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE IL REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, PUBBLICATO SUL NOSTRO SITO, DISCIPLINA LA PROCEDURA CHE TROVA APPLICAZIONE PER L’ACCERTAMENTO DELLE “COLPE” E PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. QUESTO E’ IL “QUADRO DI RIFERIMENTO” ALL’INTERNO DEL QUALE SIAMO OBBLIGATI AD OPERARE. L’ORDINE E’ GIUDICE DI PRIMO GRADO IL CONSIGLIO NAZIONALE E’ GIUDICE DI SECONDO GRADO (“IN APPELLO”) LA CORTE DI CASSAZIONE E’ GIUDICE DI TERZO GRADO. I NOSTRI ORGANI, NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE, SI TRASFORMANO IN ENTI GIUDIZIARI (NELLA SOSTANZA IN TRIBUNALI)
34 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE PERCHE’ PARLIAMO DI QUESTE QUESTIONI IN UN CONGRESSO NAZIONALE? 1)PERCHE’ CI SIA MAGGIORE CONOSCENZA DA PARTE DI TUTTI CHE FAR PARTE DI UN ORDINE PROFESSIONALE COMPORTA “DOVERI” IL CUI MANCATO RISPETTO DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE SANZIONABILE (A TUTELA DELLA CREDIBILITA’ E AFFIDABILITA’ DELLA PROFESSIONE STESSA); %
35 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE 2)PERCHE’ SI TRATTA DI QUESTIONI CHE INTERESSANO TUTTI, DAL PRIMO ALL’ULTIMO ISCRITTO ALL’ALBO, CHE PURTROPPO DIVENTANO “CONCRETE” SOLO QUANDO SI VIENE TOCCATI IN PRIMA PERSONA); %
36 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE 3)PERCHE’ C’E’ BISOGNO DI UNA RIFLESSIONE COMUNE SU ALCUNI PUNTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO GLI ATTUARI, PUNTI CHE DEVONO ESSERE SICURAMENTE RIVISTI O COMUNQUE RIPENSATI NELLA INTERPRETAZIONE NORMATIVA CHE NE E’ STATA DATA % %
37 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE P.E. IL GIUDIZIO SULL’OPERATO PROFESSIONALE DELL’ATTUARIO REVISORE CHE NON PUO’ ESSERE “SVINCOLATO” DALL’OPERATO DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE CHE LO NOMINA NE’ DAL GIUDIZIO DI CONFORMITA’ E DI CORRETTEZZA SUL BILANCIO ESPRESSO DALLA STESSA SOCIETA’; % %
38 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE P.E. LA QUALITA’ DEI DATI IN BASE AI QUALI L’ATTUARIO ESPRIME LE SUE VALUTAZIONI E IL SUO PARERE CHE DEVE ESSERE CERTIFICATA “A PRIORI” DALLA SOCIETA’ DI REVISIONE; P.E. IL GIUDIZIO DI SUFFICIENZA DELLE RISERVE TECNICHE CHE, COME PRESCRIVE LA LEGGE, DEVE RIGUARDARE IL TOTALE DELLE RISERVE STESSE; ETC.); % %
39 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE 4)PERCHE’ LA CORRETTA DEFINIZIONE DELLE AREE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATTUARI DEVE ESSERE ANCORA DISCUSSA E CONDIVISA CON VARIE PARTI IN CAUSA (LE SOCIETA’ DI REVISIONE, LE AUTORITA’ DI CONTROLLO, ETC.); % %
40 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE 5)PERCHE’ LE NORME DEL NOSTRO REGOLAMENTO DISCIPLINARE SONO ANCH’ESSE VECCHIE E SUPERATE DA UNA REALTA’ SOCIALE ORMAI ORIENTATA VERSO UN GIUDIZIO “DI TERZI” (O COMUNQUE CON FORTI ELEMENTI DI TERZIETA’, COME P.E., LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DISCIPLINARI AFFIDATA AD UN MAGISTRATO, LA COMPOSIZIONE DELLE STESSE COMMISSIONI CON PROFESSIONISTI ESERCITANTI IN ALTRE REGIONI, LA PRESENZA NELLE COMMISSIONI GIUDICANTI ANCHE DI RAPPRESENTANTI DI ALTRE PROFESSIONI (COME AVVENUTO IN UK A SEGUITO DEL “MORRIS REPORT”); % %
41 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE 6)PERCHE’, IN VISTA DI UNA RIFORMA DELL’ATTUALE REGOLAMENTO DISCIPLINARE, CI DOBBIAMO INTERROGARE SULLA NATURA E SULLA SPECIE DEI “REATI” DA SANZIONARE E SULLA LORO GRADUAZIONE IN FUNZIONE DELLA GRAVITA’ %
42 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE CI VUOLE UN NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINARE, ED E’ OPPORTUNO/NECESSARIO INDIVIDUARE UNA PROCEDURA DI APPROVAZIONE/FORMALIZZAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; BISOGNA PREVEDERE FORTI ELEMENTI DI “TERZIETA’”, A TUTELA DELLA IMPARZIALITA’ DI GIUDIZIO E AL RIPARO DAL RISCHIO DI SITUAZIONI OBIETTIVE (O ANCHE SOLO POTENZIALI) DI CONFLITTO DI INTERESSI TRA GIUDICANTI E GIUDICATO;
43 LA DISCIPLINA PROFESSIONALE BISOGNA ENUCLEARE LE FATTISPECIE CHE FANNO SCATTARE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (PRATICAMENTE AD OGNI “OBBLIGAZIONE/DOVERE” PREVISTO NEL CODICE DEONTOLOGICO E’ NECESSARIO ASSOCIARE UNA SANZIONE IN CASO DI INOSSERVANZA DELLA NORMA, FERMO RIMANENDO IL RIFERIMENTO AL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI PREVISTI DAL CODICE, QUINDI CON SANZIONABILITA’ ANCHE AL DI FUORI DELLE FATTISPECIE ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL CODICE STESSO);
44 LA PROSPETTIVA PER LA NS. PROFESSIONE INSOMMA BISOGNA PASSARE DA UNO SCHEMA COME QUELLO ATTUALE, CHE RICHIAMA ESCLUSIVAMENTE ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI SENZA PRECISARE OBBLIGHI E SANZIONI, AD UNO SCHEMA CHIARAMENTE ORIENTATO ALLA TUTELA DELL’INTERESSE GENERALE E ALLA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE NONCHE’ ALLA DEFINIZIONE PUNTUALE DEI PRINCIPALI “DOVERI” DELL’ATTUARIO.
45 LA PROSPETTIVA PER LA NS. PROFESSIONE ALLA COMMISSIONE DEONTOLOGIA, ATTRAVERSO UNO SPECIFICO GRUPPO DI LAVORO GIA’ AVVIATO, E’ DEMANDATO IL COMPITO DI PREDISPORRE LA BOZZA DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO, SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA ILLUSTRATE, CHE SARA’ POI SOTTOPOSTO ALL’ESAME E ALL’APPROVAZIONE DI CONSIGLI (ONA E CNA).
46 LA PROSPETTIVA PER LA NS. PROFESSIONE L’OBIETTIVO E’ ANCHE QUELLO DI ANTICIPARE L’APPROVAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI DIMOSTRANDO CHE LA NOSTRA PROFESSIONE SI E’ GIA’ FATTA CARICO, ATTRAVERSO REGOLE DI AUTODISCIPLINA, DEI PRINCIPALI INDIRIZZI E AZIONI CHE OGGI SONO NECESSARI PER QUALIFICARE L’ESISTENZA STESSA E L’OPERATO DEGLI ORDINI.
47 LA PROSPETTIVA PER LA NS. PROFESSIONE IN CONCLUSIONE: CI SIAMO DETTI CON FRANCHEZZA QUELLO CHE C’E’ DA FARE. SI TRATTA ORA DI PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI E DI AGGIORNARE LA STRUMENTAZIONE NORMATIVA DELLA NS. PROFESSIONE GUARDANDO AVANTI E CERCANDO ANCHE DI REALIZZARE FORME DI “COMPORTAMENTO” COERENTI CON LE ALTRE PROFESSIONI. %
48 LA PROSPETTIVA PER LA NS. PROFESSIONE C’E’ LA CONVINZIONE PROFONDA CHE IL TRENO DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE SIA UNICO E CHE LA SOLA SCELTA CHE ABBIAMO E’ DI “SEGUIRE IL MOVIMENTO”, CON LA STESSA VELOCITA’ E LA STESSA DETERMINAZIONE DELLE ALTRE PROFESSIONI. %
49 LA PROSPETTIVA PER LA NS. PROFESSIONE TUTTA LA PARTITA SI GIOCHERA’ QUINDI CON LA LEGGE DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI, CHE PRIMA O POI ARRIVERA’, E CON LA NOSTRA CAPACITA’ E FORZA DI DIMOSTRARE, PRIMA DI QUEL MOMENTO, L’IMPORTANZA E LA NECESSITA’ DELLA PROFESSIONE ATTUARIALE SECONDO IL MODELLO ORDINISTICO, IN RAGIONE DEI CONTENUTI DELLA PROFESSIONE STESSA (ATTIVITA’ RISERVATE) E DELLA EFFETTIVA CAPACITA’ DI TUTELA DELL’INTERESSE GENERALE. %