Il CONTRATTO
Introduzione lo abbiamo incontrato: anzitutto, fra i modi di acquisto della proprietà (e degli altri diritti reali), rilevandone la funzione di strumento per la circolazione dei beni (così la vendita, la donazione ecc.); lo abbiamo ritrovato poi fra le fonti delle obbligazioni, dove abbiamo colto la sua ulteriore funzione di strumento mediante il quale ci si procura il diritto alle altrui prestazioni (così ancora la vendita, per quanto riguarda l’obbligazione di pagare il prezzo, e poi i contratti che sono solo fonti di obbligazioni, come la locazione, il trasporto, il contratto di lavoro ecc.).
Definizione una nozione generale 1321 c.c. «l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale».
Il negozio giuridico Nel diritto privato, dove operano i singoli individui o le persone giuridiche private, vale il principio dell'autonomia dei privati Questo significa che i soggetti privati sono liberi di realizzare i propri interessi per mezzo, appunto, di atti giuridici. L'ordinamento giuridico riconosce e protegge questa capacità, poiché prevede che la volontà dei privati produca effetti giuridici conformi al loro interesse.
La classificazione dei negozi giuridici Secondo la struttura, i negozi giuridici si distinguono in due tipologie: Negozi giuridici: unilaterali: producono i loro effetti in seguito alla manifestazione di volontà di un solo soggetto, anche se altri soggetti possono essere interessati (si pensi al riconoscimento di un figlio naturale, per esempio). I negozi giuridici unilaterali si distinguono a loro volta in ricettizi e non ricettizi a seconda che, per produrre i loro effetti, debbano o non debbano essere "ricevuti" da un'altra persona, alla quale perciò l'atto deve essere comunicato bilaterali (o plurilaterali): producono i loro effetti solo quando vi sia la conforme manifestazione di volontà di due (o più) soggetti. Il caso più tipico è il contratto, il quale presuppone appunto l'accordo dei "contraenti" (per esempio l'accordo tra il compratore e il venditore in un contratto di compravendita
Per quanto riguarda gli effetti deL contratto è lo stesso codice a darci una prima indicazione, collocandolo fra le fonti delle obbligazioni (art. 1173 c). Si dice allora che il contratto ha effetti obbligatori. Ma il contratto non è soltanto fonte di obbligazioni: esso può infatti produrre anche effetti -reali.. Con questa espressione si intende la costituzione o il trasferimento di un qualsiasi diritto, come conseguenza della volontà manifestata dai contraenti alla conclusione del contratto, senza che le parti stesse debbano in seguito compiere alcun altro atto affinché tali effetti si producano (art. 1376 c.c.). Tipico esempio di contratto a effetti reali è la compravendita.
analisi Il rapporto giuridico, che il contratto costituisce, regola o estingue, deve essere patrimoniale: deve, cioè, avere ad oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica; ed abbiamo già visto che questo requisito è proprio sia dei beni (art. 814), sia delle prestazioni che formano oggetto dell’obbligazione (art. 1174). Si tratta, in sostanza, di un requisito che discende dal fatto che il contratto è un modo di acquisto della proprietà o degli altri diritti sui beni oppure è una fonte di obbligazioni o, infine, l’una e l’altra cosa insieme, come il contratto di vendita, che trasferisce la proprietà di un bene dal venditore al compratore ed è, al tempo stesso, fonte della obbligazione del compratore di pagare il prezzo al venditore.
Fonti nel codice civile, in due serie di norme: una prima serie riguarda i «contratti in generale» (art. 132 1-1469); una seconda serie regola, invece, i «singoli contratti», ossia quei contratti e sono tanti che trovano nel codice civile, o in altre leggi, una disciplina particolare, specifica di quei determinati tipi di contratti (vendita, locazione, mandato ecc.). Questa seconda serie di norme è contenuta, in gran parte, nel quarto libro del codice civile, di seguito alle norme sui contratti in generale (art. 1470-1986); ma vari contratti sono regolati altrove, nel primo libro (come la donazione) o nel quinto libro (come il contratto di lavoro, il contratto d’opera, il contratto di società).
classificazione Con riferimento agli effetti prodotti, sono detti a titolo oneroso quei contratti nei quali tutte le parti sostengono un "sacrificio" patrimoniale: assumono un'obbligazione, trasferiscono un diritto ecc. In particolare, sono detti a prestazioni corrispettive (o "sinallagmatici, dal greco sinallagma = scambio) quei contratti dove i sacrifici e i vantaggi sono a carico e a favore di entrambe le parti. In essi la reciprocità delle attribuzioni è essenziale. Così il contratto di società (art. 2247 c.c.) è a titolo oneroso, poiché il conferimento di beni o servizi è a carico di tutte le parti (i soci), ma non è a prestazioni corrispettive, perché manca una reciprocità nelle attribuzioni. La compravendita (arti. 1470 e ss. c.c.) è invece sia un contratto a titolo oneroso, che sinallagmatico, perché è evidente il nesso fondamentale tra le prestazioni. Ai contratti a titolo oneroso si contrappongono quelli a titolo gratuito, dove solo una parte sostiene il sacrificio economico della prestazione (la donazione è l'esempio più noto di questo tipo di contratti). Sempre con riferimento agli effetti si distinguono i contratti a effetti obbligatori (o con efficacia obbligatoria) e i contratti a effetti reali. Come si è visto nel paragrafo precedente, il contratto può produrre, a seconda dei casi, rapporti obbligatori oppure effetti di natura reale. Dal momento che alcuni tipi di contratto possono produrre effetti tanto dell'uno che dell'altro genere, si qualificano come :
-- contratti a effetti obbligatori quelli che producono la nascita di obbligazioni. Un esempio è il contratto preliminare, che produce soltanto o principalmente la nascita dell'obbligazione delle parti di stipulare il contratto definitivo ; - contratti a effetti reali quelli che producono effetti di carattere reale, anche se accompagnati da effetti obbligatori. La compravendita, per esempio, è un contratto a effetti reali. Infatti essa produce l'effetto reale del trasferimento della proprietà in virtù del solo scambio dei consensi. In aggiunta può anche far nascere obbligazioni. Per esempio, può nascere l'obbligo per il compratore di pagare il prezzo, o quello per il venditore di consegnare il bene.
Riguardo al modo di conclusione del contratto, la distinzione che precede non va confusa con la contrapposizione tra contratti reali e contratti consensuali. Per la verità, tutti i contratti sono «consensuali» poiché per la loro conclusione è sempre necessario il consenso delle parti. Normalmente, però, si usa questo aggettivo (consensuali) per evidenziare che in molti contratti il consenso è di per sé sufficiente per concludere il contratto. È il caso, ancora, della compravendita.
riguardo al contenuto Ulteriore distinzione con può essere fatta tra contratti tipici e ... il contenuto... contratti atipici. I primi sono quelli che corrispondono a un determinato tipo disciplinato dalla legge (per esempio la compravendita, la permuta, la locazione). Nei contratti atipici, invece, il contenuto è stabilito dalla sola volontà delle parti, a condizione che non siano violate norme di legge (sono contratti atipici, il leasing e il franchising,
LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Nella società in cui viviamo molte imprese si trovano nella condizione di offrire i propri prodotti o i propri servizi a un gran numero di consumatori e utenti. Si rende così per loro necessario elaborare dei contratti standardizzati, cioè contenenti una serie di condizioni applicabili nei confronti di tutti quei clienti che acquistano un determinato bene o servizio (per esempio un contratto d'acquisto di un'auto, un'assicurazione, un contratto di fornitura di servizi di telefonia fissa o mobile ecc.).
accordo delle parti Ciò che costituisce o regola o estingue un rapporto patrimoniale è, per l’art. 1321, l’accordo delle parti, ossia la loro concorde volontà: è questa che attua la trasmissione della proprietà, o di altro diritto, da una parte all’altra o che determina il sorgere dell’obbligazione di una parte a favore dell’altra.
volontà delle parti interessate Fra i tanti modi di costituzione, regolazione o estinzione dei rapporti patrimoniali (in particolare: di acquisto del diritto reale o di assunzione dell’obbligazione) il contratto si segnala per il ruolo che, con esso, svolge la volontà dell’uomo: le parti contraenti si accordano «per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». L’effetto giuridico, costitutivo o regolare o estintivo del rapporto, è qui prodotto dalla volontà delle parti interessate.
ruolo della volontà dei privati libertà o autonomia contrattuale autonomia significa, (alla lettera, darsi da sé la propria legge), E’ una legge o autonomia del privato che si manifesta sotto un duplice aspetto, negativo il primo, positivo il secondo, che occorrerà esaminare separatamente:
autonomia a) libertà o autonomia contrattuale significa, in senso negativo, che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altro contro, o comunque, indipendentemente dalla propria volontà. , per l’art. 1321, a costituire, regolare o estinguere «fra loro» un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto non vincola se non chi ha partecipato all’accordo, ha espresso il proprio consenso alla costituzione o alla regolazione o all’estinzione di un rapporto patrimoniale, Ed il principio è ribadito successivamente: «il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge» (art. 1372); e terzi, rispetto al contratto, sono coloro che non vi hanno partecipato; b) libertà o autonomia contrattuale significa, in senso positivo, che i privati possono, con un proprio atto di volontà, costituire o regolare o estinguere rapporti patrimoniali: che essi possono, cioè, disporre dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri
L’autonomia contrattuale, in questo significato positivo, si manifesta principalmente in tre forme 1)è, anzitutto, libertà di scelta, a seconda degli scopi che i privati si prefiggono, fra i diversi tipi di contratto previsti dalla legge: i privati possono disporre dei propri beni nelle forme della vendita, della donazione, della permuta ecc.; possono obbligarsi verso altri nelle forme della locazione, del mutuo, dell’appalto e così via; 2)è, in secondo luogo, libertà di determinare, entro i limiti posti dalla legge, il contenuto del contratto (art. 1322 comma lo): è, ad esempio, la libertà di determinare l’ammontare del prezzo di vendita, il tempo di consegna della cosa venduta, le modalità e i tempi di pagamento del prezzo, oppure il canone e il termine di restituzione della cosa nella locazione, il tasso di interesse e il termine di restituzione del capitale nel mutuo, e via di seguito. Ciascuna determinazione delle parti, inserita in un contratto scritto, prende il nome di clausola o di patto; e ogni contratto scritto si compone di una pluralità più o meno estesa di clausole (spesso contraddistinte, ad imitazione degli articoli di una legge, da una numerazione progressiva), che nel loro insieme formano il cosiddetto regolamento contrattuale; 3) è infine, libertà di concludere contratti atipici o innominati, ossia contratti non corrispondenti ai tipi contrattuali previsti dal codice civile o da altre leggi, ma ideati e praticati dal mondo degli affari. Va osservato al riguardo che molti degli odierni contratti tipici hanno questa origine.
contratti atipici I contratti atipici sono validi purché siano diretti, precisa il codice civile, «a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico» (art. 1322 comma 20).