Legge BIAGI 14.02.03 n. 30 Finalità Attraverso Aumentare il tasso di occupazione (ridurre, soprattutto, il tasso di disoccupazione giovanile) Ridurre il lavoro nero Attraverso Riforma del mercato del lavoro Attività formative lungo tutto l’arco della vita lavorativa Il Decreto Legislativo n. 276/2003 NON si applica alle Pubbliche Amministrazioni ed al loro personale (art. 1 comma 2)
Decreto Legislativo 10.09.03 n. 276 Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Art. 2 Finalità: attuare le direttive contenute nella L. 14.02.03 n. 30 Definizione di: somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, autorizzazioni, accreditamenti, borsa continua di lavoro, enti bilaterali, libretto formativo del cittadino, lavoratore, lavoratore svantaggiato, divisioni operative, associazioni di datori e prestatori di lavoro Titolo II Organizza-zione e disciplina del mercato del lavoro Art. 3 Artt. 4-5-6-7 Artt. 8-9-10-11 Art. 12 Artt. 13-14 Realizzazione di un sistema e di strumenti efficienti per l’inserimento lavorativo Istituzione delle 5 tipologie di Agenzie per il lavoro: requisiti giuridici e finanziari, regimi di autorizzazione, accreditamenti Tutele sul mercato: diffusione dei dati relativi all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, mezzi di comunicazione delle informazioni, divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori, divieto di oneri in capo ai lavoratori Fondo per la formazione (4%) versato da chi è autorizzato alla somministrazione di lavoro Misure di incentivazione del raccordo tra pubblico e privato Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
Decreto Legislativo 10.09.03 n. 276 Titolo II (segue) Organizza-zione e disciplina del mercato del lavoro Artt. 15-16-17 Artt. 18-19 Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico: standard tecnici e flussi informativi di scambio, valutazione delle politiche del lavoro Sistema sanzionatorio Titolo III Somministra-zione di lavoro, appalto di servizi, distacco Artt. 20-21-22-23-24-25-26-27-28 Artt. 29-30 Somministrazione di lavoro: condizioni di liceità, forme del contratto, disciplina dei rapporti di lavoro, tutela del prestatore di lavoro, diritti sindacali e garanzie collettive, norme previdenziali e responsabilità civile, somministrazione irregolare e fraudolenta Appalto e distacco Titolo IV Disposizioni in materia di gruppi d’impresa e trasferimento d’azienda Art. 31 Art. 32 Gruppi d’impresa Trasferimento d’azienda (modifica dell’art. 2112, comma quinto, del Codice Civile
Decreto Legislativo 10.09.03 n. 276 Titolo V Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile Artt. 33-34-35-36-37-38-39-40 Artt. 41-42-43-44-45 Art. 46 Lavoro intermittente: definizione e tipologie, casi di ricorso, forma e comunicazioni, indennità di disponibilità, lavoro intermittente in periodi predeterminati della settimana, del mese, dell’anno, principi di non discriminazione Lavoro ripartito: definizione e vincolo di solidarietà, forma e comunicazione, disciplina applicabile, principio di non discriminazione, disposizioni previdenziali Lavoro a tempo parziale (norme a modifica del Decreto Legislativo 25.02.2000 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni Titolo VI Apprendistato e contratto di inserimento Artt. 47-48-49-50-51-52-53 Artt. 54-55-56-57-58-59 Art. 60 Apprendistato: definizione, tipologie e limiti quantitativi, apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante, apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, crediti formativi, repertorio delle professioni, incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali Contratto di inserimento: definizione e campo di applicazione, progetto individuale di inserimento, forma, durata, disciplina del rapporto di lavoro, incentivi economici e normativi Tirocini estivi di orientamento
Decreto Legislativo 10.09.03 n. 276 Titolo VII Tipologie contrattuali a progetto ed occasionali Artt. 61/69 Artt. 70/74 Lavoro a progetto e lavoro occasionale Prestazioni occasionali di tipo accessorio Titolo VIII Procedure di certificazione Artt. 75-76-77-78-79-80-81 Artt. 82-83-84 Certificazione dei contratti di lavoro: finalità, competenza, procedimento, efficacia giuridica, attività di consulenza ed assistenza alle parti Altre ipotesi di certificazione Titolo IX Disposizioni transitorie e finali Artt. 85-86 Abrogazioni e norme transitorie e finali
LAVORO A PROGETTO FONTI: Artt. 61-69 Decreto Legislativo 10 settembre 2003 N. 276 Circolare Ministero del Lavoro 8 gennaio 2004 N. 1 Circolare INPS 22 gennaio 2004 N. 9 DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 61, COMMA 1) I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 n. 3 del Codice procedura civile, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, stabiliti dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione lavorativa.
ESCLUSIONI (ART. 61, COMMA 1, 2, 3) Sono ESCLUSI dal campo di applicazione del lavoro a progetto: Agenti e rappresentanti di commercio Professioni intellettuali per le quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003 Collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva riconosciute dal c.O.N.I. Componenti di organi di amministrazione e controllo di società Partecipanti a collegi e commissioni Collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia Pubbliche amministrazioni e loro personale (art. 1 comma 2) N.B. Per l’anno 2004 le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di spesa previsti … (art. 3 comma 65 L. n. 350/2003 – Finanziaria 2004)
IL PROGETTO (Circolare Min. Lavoro 8 gennaio 2004 n. 1) Il progetto di lavoro consiste in un’attività produttiva ben identificabile e collegata ad un determinato risultato finale. Il progetto può essere connesso all’attività principale o accessoria dell’impresa. IL PROGRAMMA DI LAVORO O LA FASE DI ESSO Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non e’ direttamente riconducibile un risultato finale, e si caratterizza per la produzione di un risultato solo parziale, destinato ad essere integrato da altre lavorazioni parziali in vista di un risultato finale. GESTIONE AUTONOMA DEL PROGETTO O PROGRAMMA Nell’ambito di un progetto o programma di lavoro e’ il collaboratore che determina i tempi e le modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa. Al committente interessa esclusivamente il risultato prestabilito indipendentemente dal tempo di esecuzione impiegato dal collaboratore.
DURATA DEL PROGETTO O PROGRAMMA O FASE DI ESSO Le collaborazioni coordinate e continuative riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso hanno una durata determinata o determinabile. Scompare quindi la possibilità di stipulare contratti di co.co.co. a tempo indeterminato. LA FORMA (Art. 62, comma 1) Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: Indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; Indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante; Il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; Le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione della prestazione lavorativa; Le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
IL CORRISPETTIVO (Art. 63, comma 1) Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Pertanto NON potranno essere utilizzate le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati. Nella quantificazione del compenso si deve tener conto della natura e della durata del progetto o programma di lavoro, in funzione del risultato che il collaboratore deve raggiungere. Le parti potranno prevedere nel contratto criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito, nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito, o sia stato insoddisfacente.
LE TUTELE (Art. 66, comma 1, 2, 3, 4) La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto NON comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo. In caso di gravidanza la durata del rapporto e’ prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia ed infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto, se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. Ai rapporti a progetto si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (Art. 67, comma 1 e 2) I contratti di collaborazione a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero per altre cause e modalità stabilite dalle parti nel contratto di lavoro a progetto individuale. SANZIONI (Art. 69, comma 1, 2, 3) I contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati senza l’individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione semplice, che può essere superata qualora il committente nel corso del giudizio fornisca prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
IL REGIME TRANSITORIO (Art. 86, comma 1) Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate prima dell’entrata in vigore del decreto, e che non possono essere ricondotte ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza, ed in ogni caso non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ossia il 24 ottobre 2004. E’ prevista la facoltà di stabilire termini più lunghi di efficacia transitoria, purché ciò sia previsto da un accordo aziendale nel quale il committente stabilisce con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, come disciplinato dal dlgs. N. 276/2003, o verso una forma di rapporto di lavoro subordinato individuabile tra tutte quelle previste dalla legge (es. lavoro a chiamata, lavoro ripartito, lavoro part-time, lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato).
LAVORO OCCASIONALE ORDINARIO ACCESSORIO LAVORO OCCASIONALE LAVORO OCCASIONALE ORDINARIO La regolamentazione del lavoro occasionale con limiti rigorosi di durata e compenso ha ristretto e non flessibilizzato il concetto di occasionalità, prima interpretato come esclusione della continuità della prestazione di lavoro parasubordinato. CARATTERISTICHE Natura autonoma (svincolato dal potere direttivo e di controllo del committente) Compenso generalmente basato sul raggiungimento del risultato Durata non superiore a 30 giorni nell’anno solare committente (limite temporale) Compenso complessivo non superiore a € 5.000 (limite economico) Forma: scritta (non richiesta dalla normativa vigente) auspicabile per poter definire chiaramente le principali clausole
ASPETTI PREVIDENZIALI E FISCALI IN SINTESI TIPOLOGIA CARATTERISTICHE REGIME PREVIDENZIALE REGIME FISCALE Vecchi co.co.co. Già in vigore alla data del 24.10.2003 e fino a loro scadenza (max 24.10.2004) Pensionati, profession. componenti collegi e commissioni Gestione Separata INPS nella misura del 17,80%, 15%, 10%, a seconda della situazione soggettiva del collaboratore Reddito assimilato a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c/bis TUIR) Co.co.co. a progetto Co.co.co. a durata con individuazione di specifico progetto di lavoro, programma o fase di esso Gestione Separata INPS Co.co.co. occasionale (mini co.co.co. senza progetto) Co.co.co. di durata non superiore a 30 giorni e compenso non superiore a 5.000 euro per ogni committente Lavoro occasionale Prestazione autonoma “spot” senza coordinamento Nessuna contribuzione Ritenuta d’acconto 20% (Art. 81 TUIR)
PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO Artt. 70/73 Definizione: prestazione lavorativa che ha natura meramente occasionale resa da soggetti considerati a rischio di esclusione sociale e comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro o in procinto di uscirne Posta in essere da: disoccupati da oltre 12 mesi casalinghe, studenti e pensionati disabili e soggetti in comunità di recupero lavoratori extracomunitari in Italia con regolare permesso di soggiorno, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro I lavoratori devono comunicare la disponibilità ai servizi per l’impiego o alle agenzie accreditate Riceveranno, a proprie spese, una tessera magnetica di lavoratore accessorio Datori di lavoro: - privati - enti senza scopo di lucro (associazioni sportive e di volontariato, cooperative, fondazioni) - enti pubblici Non potrebbero: - imprenditori - lavoratori autonomi - società
PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO Tipi di prestazione ammessa: piccoli lavori domestici a carattere straordinario (assistenza domiciliare a bambini, persone anziane o portatrici di handicap) insegnamento privato supplementare piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti realizzazione di manifestazioni sportive, culturali, sociali e caritatevoli collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lavori di emergenza (calamità o eventi naturali, attività di solidarietà) Durata della prestazione: massimo 30 giorni in un anno solare (per lavoratore, sommatoria se prestazioni rese a più committenti) Compenso: non superiore a € 3.000 (per lavoratore, sommatoria se prestazioni rese a più committenti) Committente: deve acquistare presso le rivendite autorizzate un blocco di buoni per prestazioni di lavoro del valore di € 7,50; remunera il lavoratore con buoni Prestatore di lavoro: ricevuti i buoni si dovrà recare presso un ente o una società concessionaria per il ritiro del compenso e la restituzione del buono; riceverà il compenso netto di € 5,80; esenzione da imposizione fiscale; non incidenza del reddito sullo stato di disoccupato o inoccupato Ente o società concessionaria: paga il compenso a chi presenta il buono; ne registra il nominativo; versa all’INPS i contributi previdenziali € 1,00 per buono e all’INAIL € 0, 50 per l’assicurazione contro gli infortuni; si trattiene quale compenso € 0,20
CONTRATTO DI INSERIMENTO Artt. 54 - 60 Definizione: contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro Finalità: Collocatorie e professionalizzanti Ingresso guidato di giovani nel mondo del lavoro Reingresso di lavoratori disoccupati nel mondo del lavoro Caratteristiche del contratto: Contratto oneroso di scambio e di scopo (a causa mista) Contratto agevolato Riservato a particolari categorie di datori di lavoro e di lavoratori Necessita del consenso del lavoratore Deve prevedere un progetto individuale di inserimento (in mancanza il contratto è radicalmente nullo, giuridicamente inesistente e privo dei meccanismi di conversione legale limitati dall’art. 56) non produce effetti nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione con salvaguardia della retribuzione del lavoratore
CONTRATTO DI INSERIMENTO Forma del contratto (art. 56): Scritta (pena nullità) ad substanziam e non semplicemente ad probazionem Conseguenze assunzione a tempo indeterminato La nullità può essere fatta valere anche da enti previdenziali al fine di recuperare gli sgravi contributivi Caratteristiche del progetto (art. 55): In forma scritta Realizzato a misura del singolo lavoratore (con forte personalizzazione sulle caratteristiche effettive) Finalizzato ad avere concrete possibilità di successo Rapportato al contesto lavorativo Coerente con il piano individuale di inserimento previsto da Contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali o RSA/RSU (stipulato anche con l’intervento di enti bilaterali). Se entro 5 mesi dall’entrata in vigore del decreto i CCNL non hanno definito quanto previsto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le OO.SS.di lavoratori e datori di lavoro per promuovere l’accordo. Se dopo altri 4 mesi non c’è accordo il Ministro, in via provvisoria, individua con proprio decreto le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento. [In data 11/02/04 è stato siglato un accordo interconfederale, con efficacia transitoria, fino a che i contratti collettivi non provvederanno a definire la materia, affinchè si possa procedere immediatamente alla stipula di questo tipo di contratto].
CONTRATTO DI INSERIMENTO Categorie a cui è rivolto il contratto (art. 54) [elencazione tassativa]: Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni Lavoratori con più di 50 anni che siano privi di posto di lavoro Lavoratori che desiderino riprendere l’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni Donne di qualsiasi età, in area geografica in cui il tasso di occupazione femminile (determinato con apposito decreto …) sia inferiore del 20% rispetto a quello maschile o il cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico Durata del contratto (art. 57): Non inferiore a 9 mesi Non superiore a 18 mesi Non rinnovabile Eccezioni: durata estesa fino a 36 mesi per assunzioni di lavoratori con grave handicap fisico, mentale, psichico proroga fino a 18 mesi per contratti di inserimento di durata inferiore
CONTRATTO DI INSERIMENTO Datori di lavoro legittimati alla stipulazione (art. 54): Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi Gruppi di imprese Associazioni professionali, socio culturali, sportive Fondazioni Enti di ricerca, pubblici e privati Organizzazioni e associazioni di categoria Datori di lavoro esclusi Liberi professionisti Condizioni per poter assumere (art. 54): Aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti (non si tiene conto dei lavoratori dimessi, dei licenziati per giusta causa, dei lavoratori che abbiano rifiutato la proposta di assunzione a tempo indeterminato, di chi non ha superato la prova e dei contratti non trasformati in rapporto a tempo indeterminato fino ad un massimo di 4). Le limitazioni non si applicano se nei 18 mesi è venuto a scadere un solo contratto di inserimento Rispetto delle percentuali massime di assunzione di lavoratori con contratto di inserimento eventualmente previste dai Contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali o RSA/RSU (art. 55)
CONTRATTO DI INSERIMENTO Sospensione del contratto di inserimento: Nei periodi di servizio militare o civile e di maternità, con differimento della durata del rapporto Inadempimento del datore di lavoro (art. 55 comma 5): In caso di inadempimento del datore di lavoro relativo alla mancata realizzazione del progetto individuale di inserimento egli è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorata del 100% (differenza tra quota agevolata e quota piena + 100% a titolo di sanzione)
CONTRATTO DI INSERIMENTO Incentivi NORMATIVI La categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni/funzioni con qualifica corrispondente a quella al cui conseguimento è stato predisposto il progetto di inserimento del lavoratore Esclusione del lavoratore dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CCNL per l’applicazione di istituti e normative particolari ECONOMICI solo per lavoratori di cui all’art. 54 lettere b, c, d, e, f (non per lavoratori dai 18 ai 29 anni) stessi benefici contributivi riconosciuti per i contratti formazione lavoro
APPRENDISTATO (art. 47) N° apprendisti Autorizzazioni Inquadramento 3 nuove a) Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48) b) Contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un apprendimento tecnico-professionale (art. 49) c) Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50) tipologie N° apprendisti Complessivamente il 100% delle maestranze qualificate e specializzate in servizio (fino ad un massimo di 3 per i datori di lavoro che non abbiano lavoratori alle dipendenze o ne abbiano un numero inferiore a 3). Per le imprese artigiane valgono le più favorevoli disposizioni previste dall’art. 4 L. 08/08/85 n. 443 Autorizzazioni Non è più necessaria l’autorizzazione preventiva all’assunzione da parte del Servizio Ispettivo della Direzione Prov.le del Lavoro Inquadramento la categoria di inquadramento dell’apprendista non può essere inferiore per più di 2 livelli alla categoria spettante (da CCNL) a lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto (art. 53 comma 1 )
a b c APPRENDISTATO (art. 47) Per giovani con più di 15 anni Durata non superiore a 3 anni finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale (durata in funzione alla qualifica: interverrà regolamentazione regionale e CCNL) Forma scritta del contratto indicante: prestazione lavorativa oggetto del contratto, piano formativo individuale, qualifica che potrà essere acquisita al termine del contratto Divieto di cottimo Possibilità per il datore di lavoro di recedere al termine del contratto (art. 2118 C.C.) Divieto di recesso dal contratto in assenza di giusta causa o giustificato motivo b Per tutti i settori di attività Per soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (17 anni per i giovani in possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi della L. 28/03/03 n. 53) Ottenimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro Durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni (durata che deve comprendere tutte le tipologie di apprendistato) I CCNL stabiliscono la durata secondo la qualificazione da conseguire Forma del contratto, contenuti, risoluzione durante e dopo il contratto (vedi tipo a) c Nuova tipologia (con inserimento nella riforma del sistema scolastico) Diploma con percorso scuola-lavoro e apprendistato Età minima 18 anni – massima 29 Durata e contenuti formativi definiti da Regioni con università, associazioni di datori di lavoro e strutture formative