Obblighi Antiriciglaggio
ANTIRICICLAGGIO= insieme di misure finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro provienente da attività illecite Dobbiamo capire COSA si intende per riclicaggio
RICICLAGGIO nella NORMATIVA europea insieme di azioni commesse intenzionalmente e attinenti al” Trasferimento Detenzione Occultamento Utilizzazione Di beni,denaro provenienti da attività criminose
RICICLAGGIO nella NORMATIVA italiana è reato per la previsione di due specie criminose Codice penale artt.648 bis 648 ter per cui nel termine riciclaggio entra impiego di denaro proveniente da qualsiasi delitto non colposo- si parla anche di riciclaggio per evasione fiscale ( dlg 74/2000)
EVOLUZIONE normativa su ANTIRICICLAGGIO Direttiva CEE 97/2001 LEGGE 14 del 3.2.2003 D.lgs. 56 del 20.2.2004 Direttiva 2005/60/CEE Legge 25 .1.2006 n.29 DM 3.2.06 n.141 E Provv.UIC 24.2.06 Ha recepito la direttiva 2001 Ha attuato la direttiva 2001 Ha delegato il governo a recepire Dir 2005 CEE infine: D.lgs 21.11.07 n.231 modificato con Dlgs 151/09 e con d.lgs 78/10 del 31.7.10
Obblighi IMPORTANTE PER I PROFESSIONISTI E’ IL D.M. 3 FEBBRAIO 2006 N.141 CHE ATTUA IL DLGS 56/2004 IN MATERIA DI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL’ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
OBBLIGATI ai sensi del D.Lgs.231/07 Per i D.C.ed esp,contabili gli obblighi sono in vigore dal 22.4.06 Sono obbligati ai sensi dell’art 12 : Commercialisti esp.contabili, ragionieri periti commerciali, consulenti del lavoro notai ed avvocati per certe attività,società di revisione,revisori contabili
obblighi Adeguata verifica della clientela Registrazione e conservazione dei dati Segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni al Mef delle infrazioni sull’uso del contante
Modalità Le segnalazioni delle operazioni sospette si inviano all’Unità di Informazione Finanziaria - ROMA Le comunicazioni per l’uso del contante (per le MARCHE) si inviano a Bologna presso la direzione MEF provinciale Per le violazioni di contante superiori ai 250 mila Euro si comunica al Mef Ministero economia finanze dipartimento Tesoro Direzione antiriciclaggio - Roma
art.16 L’obbligo di adeguata verifica della clientela insorge quando: prestazioni professionali hanno ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo uguale o superiore a 15.000 euro Per le prestazioni professionali occasionali che comportino movimentazioni di mezzi di pagamento,beni o utilità di importo uguale o superiore a 15.000 euro a prescindere dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o + operazioni frazionale e collegate
Art.16 continua Per le operazioni di valore indeterminato o indeterminabile Quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo Quando vi è dubbio sulla veridicità o adeguatezza dei dati dal cliente ai fini della identificazione
Non sussiste obbligo di verifica clientela quando si fa mera attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi e adempimenti in materia di amministrazione del personale
Come si estrinseca l’obbligo L’obbligo di verifica della clientela si ha innanzi tutto con la 1/ identificazione del cliente e verifica della sua identità 2/ ottenimento di informazioni sulla natura e scopo della prestazione 3/ svolgimento di un controllo costante
Obblighi di Registrazione e conservazione dei dati art.36 In Archivio unico cartaceo o elettronico
Termini per la registrazione Entro 30 giorni da: Accettazione dell’incarico Eventuale conoscenza successiva di eventuali informazioni Termine della prestazione professionale
Indicatori di operazioni sospette aggiornamento con Dlgs 78/10 Movimenti sopra 15 mila euro ( riguarda solo gli intermediari finanziari) però lo vediamo ugualmente Uso contante Paradisi fiscali
Movimenti sopra 15.000 euro Il ricorso frequente o ingiustificato e in particolare il prelievo o versamento contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro è indicatore di sospetto
Contante E’ fatto divieto di trasferire denaro,libretti al portatore, emettere trasferibili da 5.000 euro anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano ARTIFICIOSAMENTE frazionati. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita della operazione Quindi per es.il consulente segnala il pagamento di una fattura superiore a 5.000 euro pagata in contanti
Paradisi fiscali ASTENSIONE o CESSAZIONE se in corso alla data del decreto 78/10 da rapporti continuativi,operazioni e prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte Società fiduciarie,trust,società anonime o controllate attraverso Azioni al portatore aventi sede nei paradisi fiscali
L’identificazione e registrazione della clientela è in effetti l’aspetto più problematico si ha anche la sanzione penale con multa da Euro 2600,00 a 13.000 euro