Contratto a tutele crescenti  Contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 al quale si applica la nuova disciplina dei licenziamenti  Fonte : D.Lgs.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
L’estinzione del rapporto di lavoro:
Advertisements

Prof. Antonio Lo Faro Il recesso dal contratto di lavoro
-I LIMITI SOSTANZIALI- IL PRINCIPIO DELLA CAUSALITA DEL RECESSO GIUSTA CAUSA (Art c.c.) GIUSTIFICATO MOTIVO (L. 604/66) Soggettivo (Notevole inadempimento)
Legge 20 maggio 1970, n. 300 Articolo 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro) Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della.
FONTI DISCIPLINA TIPOLOGIA
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI I DIRITTI I DOVERI.
Nozioni base. SESSIONE 2 Lezioni 3 e 4 CONTENUTI Altre forme contrattuali La costituzione e gestione del rapporto di lavoro La risoluzione del rapporto.
Il LICENZIAMENTO PER RAGIONI ECONOMICHE
Il LICENZIAMENTO PER RAGIONI ECONOMICHE
IL LAVORO INTERMITTENTE
PART-TIME CLAUSOLE ELASTICHE
Il contratto individuale di lavoro
Legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” LicenziamentO COLLETTIVO Centro Studi.
Personale con contratto a tempo indeterminato
Sintesi della Riforma del mercato del lavoro – Flessibilità in uscita 3 aprile 2012.
LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
LAVORO INTERMITTENTE. Che cosè: È un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la.
IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE
LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 1.
legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” Licenziamenti per motivi economici
Licenziamenti e Riforma Fornero
D.LGS. " CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI"
Milano, 18 marzo Avv. Carlo Fossati ichino - brugnatelli e associati studio legale IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: COME CAMBIA LA.
Lavoro subordinato a tempo determinato Prevede una durata predeterminata (max 36 mesi), per far fronte a necessità momentanee dell’azienda, con causale.
Il contratto a tempo determinato nello schema di decreto JOBS ACT
Jobs Act riforma del mercato del lavoro
Riforma del Mercato del Lavoro e flessibilità contrattuali Legge 28 giugno 2012, n. 92 Riforma del Mercato del Lavoro e flessibilità contrattuali Legge.
Dalla Legge di Stabilità al Jobs Act: una riforma ambiziosa! … si può fare?! Brescia, lì 27 marzo 2015 (Avv. Gianluca Geromel)
Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2011/2012 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 5 23 e 28 novembre 2011 Il licenziamento individuale.
OR.S.A. S.P.V. ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE Jobs Act L. 183/14 Legge delega del governo Renzi per la RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Grand.
I licenziamenti individuali
3 CREARE OCCUPAZIONE (SEMPLIFICANDO ALCUNI ISTITUTI) MODIFICHE ALLA FLESSIBILITA’ IN ENTRATA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO novita’: - ACAUSALITA’ generalizzata;
La cessazione del rapporto di lavoro
Somministrazione e lavoro accessorio nel Jobs Act
CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – MILANO Via Carlo Zima, 1/A – BRESCIA Avv. Daniele Colombo Il.
I contratti a tempo determinato dopo il Jobs Act
LA MODIFICA DELLE MANSIONI DOPO IL JOBS ACT
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
L’apprendistato L’apprendistato è un contratto regolato originariamente dalla legge n. 25 del Oggi la disciplina è dettata dal D. Lgs n. 167 del.
La disciplina dei licenziamenti individuali dopo la riforma Fornero
Le mansioni del lavoratore
I licenziamenti individuali
Relazioni Industriali mercoledì 15 luglio 2015, ore Incontro di Zona “Vallecamonica” JOBS ACT Potenzialità e criticità.
CORSO ESTIVO 2015 LEZIONE 3 I contratti di lavoro subordinato
JOBS ACT Licenziamenti e nuove co.co.co.
Università di Urbino Facoltà di Economia A.A. 2014/2015 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci CORSO ESTIVO 2015 LEZIONE 5 Il Rapporto di lavoro subordinato Il.
Rapporto giuridico contributivo
IL RAPPORTO DI LAVORO.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Ottobre.
1 IL QUADRO NORMATIVO. DLGS N. 276/2003 Non applicazione alle PA (art. 1 comma 2) Applicazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato (art.
Tutela della maternità e della paternità Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n. 93/L) Paola Franzin – Valentina.
Albini Jus Licenziamento: divieti e regimi di tutela Novembre 2014.
A gestione delle procedure dei licenziamenti collettivi L a gestione delle procedure dei licenziamenti collettivi AVV. LUCA DE COMPADRI CONSULENTE DEL.
IL JOBS ACT per la sanità: IL PANORAMA
Titolo della lezione: L’estinzione del rapporto di lavoro.
D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele.
Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XIX – Il recesso unilaterale Diritto del lavoro.
Contratto a tempo determinato Dlgs 368/2001 modificato da DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005,
Il contratto a tutele crescenti. Cos'è il contrattoa"tutelecrescenti"? Cos’è Cosa non è Sgravi tempo 2015 perassunzionia Nonè una nuova tipologia indeterminatonel.
Unione Giuristi Cattolici di Piacenza Giovedì 12 maggio 2016 Palazzo Vescovile, Piacenza I licenziamenti dopo il Jobs Act Marco Ferraresi Ricercatore di.
SUBORDINAZIONE E AUTONOMIA DOPO IL TU CONTRATTI DI LAVORO DLGS. 81/2015.
Licenziamento illegittimo L’apparato sanzionatorio 14/
Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XXI – Licenziamenti collettivi Diritto del lavoro.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. FONTI La direttiva 97/81/CE DLGS 61/2000 DLGS 100/2001 DLGS 276/2003 L. 247/2007 ART. 46 L. 183/2010 ART. 22, comma.
Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XVII – I poteri del datore di lavoro Diritto del lavoro.
Le tutele in caso di licenziamenti illegittimi
I DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE IN GIUDIZIO. I CREDITI RETRIBUTIVI – PRESCRIZIONE BREVE Sono soggetti alla prescrizione di 5 anni tutti i crediti.
Transcript della presentazione:

Contratto a tutele crescenti  Contratto di lavoro subordinato ex art al quale si applica la nuova disciplina dei licenziamenti  Fonte : D.Lgs. 23/2015 in attuazione della L. delega n. 183 /2014  Contratto al quale si applicano gli sgravi contributivi prevista dalla Legge di stabilità del 2015: sgrarvi contributivi totali per un massimale di 8060 euro per tre anni

Campo di applicazione  Si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7/3/2015  Si applica anche ai casi di conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato., successivi al 7/3/2015.

Licenziamento nullo Licenziamento discriminatorio per ragioni legate al sesso, alla razza, all’appartenenza sindacale o politica, all’orientamento sessuale,all’handicap, all’età, alle convinzioni personali ( art. 3 L. 108/90 e Art. 15 L. 300/1970 Licenziamento per causa di matrimonio (art. 35 D.Lgs. 198/2006) Licenziamento fondato sull’invalidità psichica o fisica Per ogni altro motivo indicato dalla legge

LA REINTEGRAZIONE  Licenziamento nullo nullo  Licenziamento inefficace perché intimato in forma orale  Licenziamento motivato dalla disabilita' fisica o psichica del lavoratore,   TUTELA:  Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.

REINTEGRAZIONE  Licenziamento discriminatorio:  E’ fondato su fattori vietati come la razza, il sesso, l’orientamento sessuale etc. (indicati dall’art. 15 St. Lavoratori)  E’ nullo  Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.

REINTEGRAZIONE

 risarcimento del danno:  indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative (cd aliunde perceptum)  In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr  Il datore di lavoro e' condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.

REINTEGRAZIONE  Oltre al diritto al risarcimento del danno il lavoratore ha facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita ' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr.  Se lo chiede si ha la risoluzione del rapporto di lavoro, La somma non e' assoggettata a contribuzione previdenziale.  La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia giudiziale o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Licenziamento annullabile Licenziamento per giustificato motivo soggettivo Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Licenziamento per giusta causa

Licenziamento disciplinare  Licenziamento non sorretto da  giusta causa  giustificato motivo soggettivo

E’ una causa talmente grave che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art c.c.) La giurisprudenza la interpreta come un inadempimento contrattuale gravissimo ma ricomprende anche quei comportamenti che pur non costituendo inadempimento sono in grado di ledere il rapporto di fiducia Tra datore di lavoro e lavoratore I contratti collettivi contengono una indicazione dei comportamenti dei lavoratori che possono integrare gli estremi della giusta causa. In base all’art. 30, co. 3, della L. 183/2010, il giudice deve tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei c.coll. stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi o nei contratti Individuali stipulati con l’assistenza delle commissioni di certificazione.

È una causa che legittima il licenziamento nel contratto a tempo indeterminato (art 1 L. 604/1966) Consiste in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali Deve essere dato il preavviso al lavoratore ed è perciò importante distinguerlo dalle ipotesi di giusta causa che escludono il preavviso. L’inadempimento contrattuale per rientrare nella nozione di GMS deve Essere notevole, quindi non di lieve importanza, altrimenti legittimerebbe L’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa. I contratti collettivi contengono una indicazione dei comportamenti dei lavoratori che possono integrare gli estremi del GMS. Spetta al giudice valutare la gravità dell’inadempimento e valutare se ricorra una ipotesi di giusta causa o di GMS. In base all’art. 30, co. 3, della L. 183/2010, il giudice deve tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei c.coll. stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi o nei contratti Individuali stipulati con l’assistenza delle commissioni di certificazione.

1) Licenziamento disciplinare  (art. 3, co. 1 D.Lgs. 23/2015  Licenziamento non sorretto da  giusta causa  giustificato motivo soggettivo  l giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita'.

2) Licenziamento disciplinare  Questa seconda ipotesi di licenziamento disciplinare si ha quando è direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (il lavoratore dimostra che il fatto storico non è avvenuto Nel valutare l’insussistenza del fatto materiale si afferma che resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. Dubbi di legittimità costituzionale Dubbi su cosa si intenda per “dimostrata direttamente”  il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita'

Il giustificato motivo oggettivo, disciplinato dall’art. 3 della L. 604/1966 consiste in ragioni inerenti: all’attività produttiva all’organizzazione del lavoro al regolare funzionamento dell’attività produttiva Sulla base dell’art. 41 Cost. si afferma l’insindacabiità giudiziale delle scelte datoriali Il giudice può solo verificare il nesso di causalità tra motivo economico addotto E licenziamento del lavoratore. Prova dell’effettiva soppressione del posto e del cd obbligo di rêpechage In caso di inidoneità fisica sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni contrattuali è legittimo il licenziamento per gmo solo se sia impossibile l’assegnazione a mansioni Equivalenti o anche inferiori con diritto a conservare la precedente qualifica (art. 4 L.68/99). L’insussistenza della giustificazione della sopravvenuta inidoneità fisica Nelle imprese di grandi dimensioni legittima la tutela reale

1) Licenziamento per Giustificato motivo oggettivo  (art. 3, co. 1 D.Lgs. 23/2015  Licenziamento non sorretto da  giustificato motivo soggettivo  l giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita'.

Vizi formali e procedurali  Art. 4 D.lgs. 23/2015  Licenziamento senza indicazione dei motivi  Licenziamento intimato senza seguire la procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita'

REVOCA DEL LICENZIAMENTO (art.5)  il datore di lavoro può revocare il licenziamento, purche’ sia fatto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione da parte del lavoratore.  il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.  Non si applicano le sanzioni previste

Offerta di conciliazione  Al fine di evitare il giudizio il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, di fronte ad una commissione di conciliazione e arbitrato o una commissione di certificazione, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale, pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

Offerta di conciliazione  L'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta.  Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

Licenziamento nelle piccole imprese  Campo di applicazione della reintegrazione (art. 3, co. 2) : soglia dimensionale di cui all’art. 18 L. 300/1970 di 15 dipendenti nell’Unità produttiva.  Quando dopo il 7 marzo 2015 si superi la soglia dei 15 dipendenti si applica anche ai dipendenti assunti in precedenza (eccesso di delega?)  l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita’.

Licenziamento nelle imprese di tendenza  Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina del D.lgs 23/2015.