Contratti di lavoro Strumento “Contratti di lavoro“ 25/01/2011.

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Contratti di lavoro Strumento “Contratti di lavoro“ 25/01/2011

Questa parte è dedicata a fornire INFORMAZIONI UTILI SUL MERCATO DEL LAVORO, mettere a disposizione tutte le informazioni di cui una persona ha bisogno per trovare o rientrare al lavoro. In questi ultimi anni, a seguito della Riforma Biagi (03/2003) infatti ci sono state profonde trasformazioni: nuove tipologie contrattuali, nuove tipologie di lavoro e nuove modalità di incontro tra domanda e offerta

TIPOLOGIE DEI RAPPORTI DI LAVORO LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO LAVORO PARASUBORDINATO

TIPOLOGIE DEI RAPPORTI DI LAVORO che cosa sono secondo voi? LAVORO SUBORDINATO Fate alcuni esempi LAVORO AUTONOMO Fate alcuni esempi LAVORO PARASUBORDINATO Fate alcuni esempi

TIPOLOGIE DEI RAPPORTI DI LAVORO LAVORO SUBORDINATO TEMPO DETERMINATO/INDERTERMINATO AGENZIA PER IL LAVORO JOB SHARING JOB ON CALL CONTRATTO DI INSERIMENTO APPRENDISTATO COOPERATIVA LAVORO AUTONOMO LAVORO PARASUBORDINATO CONTRATTO A PROGETTO PRESTAZIONE OCCASIONALE

Contratto a tempo indeterminato LAVORO SUBORDINATO Contratto a tempo indeterminato Rapporto di lavoro subordinato che a seguito di un periodo di prova si trasforma in assunzione senza scadenza. Può essere Part Time o Full Time. Contratto a tempo determinato Rapporto di lavoro subordinato a cui viene apposto un termine, cioè una data certa di fine del rapporto di lavoro. La durata non può superare i 36 mesi. Il contratto può essere prorogato una sola volta (entro i 36 mesi) e per motivi attinenti all’attività svolta. Il lavoratore gode in maniera proporzionale alla durata del contratto degli stessi diritti spettanti al lavoratore a T.I.

LAVORO SUBORDINATO La somministrazione Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato tra l’azienda e l’agenzia per il lavoro autorizzata e prevede la fornitura di manodopera a tempo determinato. Può essere effettuata solo dalle Agenzie per il Lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e iscritte in un apposito albo. La somministrazione avviene per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’Utilizzatore

Una relazione triangolare LAVORO SUBORDINATO Una relazione triangolare SOMMINISTRATORE (agenzia per il lavoro) contratto di somministrazione a tempo determinato contratto di prestazione di lavoro UTILIZZATORE LAVORATORE

Attività di intermediazione e selezione LAVORO SUBORDINATO Attività di intermediazione e selezione Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro: Raccolta di cv; Costituzione di banca dati; Incontro tra domanda e offerta; Preselezione; Erogazione attività formative; Soggetti autorizzati: Agenzie per il Lavoro Enti Locali Università pubbliche o private Istituti di Scuola Secondaria

IL CONTRATTO AD ORARIO RIDOTTO LAVORO SUBORDINATO IL CONTRATTO AD ORARIO RIDOTTO Il Part Time ORIZZONTALE VERTICALE MISTO tempo pieno- solo in alcuni giorni o settimane orizzontale e verticale in periodi predeterminati tutti i giorni ad orario ridotto

LAVORO SUBORDINATO Job Sharing Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto mediante il quale due lavoratori si “dividono” un’unica prestazione lavorativa, della quale sono entrambi responsabili allo stesso modo. La mansione da svolgere è la medesima per i due lavoratori, i quali hanno la facoltà di sostituirsi tra loro discrezionalmente e in qualunque momento. Permette di organizzare in piena autonomia l’impegno orario/giornaliero/settimanale. Ciascun lavoratore è responsabile dell’intera prestazione lavorativa. Nel caso di licenziamento o dimissioni volontarie di uno dei due lavoratori, il contratto viene a decadere per entrambi.

Job Sharing In Italia è pressoché inutilizzato. LAVORO SUBORDINATO Job Sharing In Italia è pressoché inutilizzato. Molto utilizzato è nei paesi anglosassoni e negli USA, dove si è verificata una diminuzione dell’assenteismo in quanto i lavoratori essendo responsabili di un’unica obbligazione lavorativa hanno una maggiore motivazione nel lavoro e quindi offrono prestazioni più intense e regolari

LAVORO SUBORDINATO Job Sharing I vantaggi del job share per il datore di lavoro maggiore impegno da parte dei lavoratori, aumento della produttività, calo del fenomeno dell'assenteismo. I vantaggi del job share per i lavoratori I vantaggi per i dipendenti assunti che "condividono" lavoro e contratto: maggiore tempo libero, possibilità di trovare un secondo lavoro, più tempo per la famiglia.

LAVORO SUBORDINATO Job Sharing Gli svantaggi del contratto di lavoro ripartito sono in qualche modo gli stessi per il datore di lavoro e per i lavoratori Rapporto tra i lavoratori assunti. Presupposto fondamentale perché il rapporto di lavoro prosegua nel modo corretto è il legame fiduciario tra i coobbligati. L'impresa infatti, in caso di assenza di un lavoratore, ha diritto che l'altro assicuri l’intera prestazione lavorativa. I lavoratori sono ugualmente responsabili nei confronti del datore di lavoro e devono "condividere" obblighi e doveri al fine di non perdere il posto di lavoro; per tale ragione è indispensabile che si trovino d'accordo anche sulla pianificazione e la ripartizione del lavoro.

Job On Call LAVORO SUBORDINATO Il lavoro intermittente, o “a chiamata”, è il contratto mediante il quale un lavoratore dà la propria disponibilità a svolgere prestazioni lavorative, se e quando il datore di lavoro ne fa richiesta, a carattere discontinuo e intermittente. Il contratto può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il lavoratore si mette a disposizione dell’azienda, che può richiederne la prestazione con un preavviso comunque non inferiore ad un giorno lavorativo. Il contratto di lavoro intermittente può prevedere o meno l’obbligo di rispondere alla chiamata. Solo nel primo caso il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore un’indennità di disponibilità

Job On Call LAVORO SUBORDINATO Il contratto intermittente può essere stipulato solamente nel caso di lavoro PER PERIODI PREDETERMINATI Per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno: * week end: ore 13.00 del venerdì – ore 6.00 del lunedì * vacanze natalizie: 1° dicembre – 10 gennaio * vacanze pasquali: domenica delle Palme – martedì successivo il Lunedì dell’Angelo * ferie estive: 1° giugno – 30 settembre I periodi sopra individuati potranno essere modificati dai contratti collettivi per adeguarli alle effettive necessità di ogni settore, così come potranno essere individuati ulteriori periodi predeterminati. Il contratto intermittente può essere stipulato solamente nel caso di lavoro CON PARTICOLARI LAVORATORI per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati

Job On Call CUMULO CON ALTRI CONTRATTI DI LAVORO LAVORO SUBORDINATO CUMULO CON ALTRI CONTRATTI DI LAVORO E’ possibile stipulare (Circolare Ministeriale 4/2005): Più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro diversi Un contratto di lavoro intermittente e altri differenti tipologie contrattuali compatibilmente con i vari impegni assunti dalle parti

CONTRATTI SUBORDINATI CON FINALITA’ FORMATIVA LAVORO SUBORDINATO CONTRATTI SUBORDINATI CON FINALITA’ FORMATIVA Contratto di apprendistato Contratto di inserimento

CONTRATTO DI APPRENDISTATO LAVORO SUBORDINATO CONTRATTO DI APPRENDISTATO Unisce la prestazione lavorativa ad attività di formazione e riqualificazione professionale. Sono previste 3 tipologie: Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione 15-18 anni (max tre anni) Apprendistato professionalizzante per una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e apprendimento tecnico professionale 18-29 anni (max 2-6 anni) Apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione 18-29 anni (stabilita dalla Regione)

CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORO SUBORDINATO CONTRATTO DI INSERIMENTO Il contratto di inserimento è un rapporto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro nel settore privato. Il contratto deve contenere il progetto individuale di inserimento, ossia il progetto definito tra datore di lavoro e lavoratore nel quale si stabilisce: la qualifica che si intende conseguire, la durata le modalità della formazione l’inquadramento del lavoratore in una categoria non inferiore per più di due livelli a quella prevista dal relativo contratto collettivo Il contratto di inserimento è a tempo determinato, con una durata variabile tra i 9 e i 18 mesi, elevabile a 36 mesi in caso di assunzione di soggetti affetti da handicap grave

LAVORO SUBORDINATO CARATTERISTICHE Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi). Trattamento economico e normativo La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore, per non più di due livelli, alla categoria spettante rispetto a quello previsto dal contratto nazionale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione. Per le donne è vietato il sottoinquadramento salva diversa previsione dei contratti collettivi. Al datore di lavoro spettano inoltre dei benefici economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento. È previsto una riduzione contributiva generalizzata del 25%. Altre agevolazioni sono previste in base alla tipologia e all’ubicazione territoriale del datore di lavoro. Sono esclusi dai benefici contributivi soltanto i contratti per i giovani da 18 fino a 29 anni. Tuttavia le agevolazioni sono ammesse anche per i soggetti in tale fascia di età a condizione che rientrino in una delle altre categorie elencate di seguito.

LAVORARE IN COOPERATIVA Le cooperative possono definirsi associazioni autonome di persone che si uniscono volontariamente per collaborare e cioè per operare assieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo comune. Lo scopo può essere di tipo economico, sociale e culturale. A differenza delle imprese che hanno finalità di lucro le società cooperative sono imprese che hanno scopo mutualistico ovvero si propongono di arrecare un beneficio comune ai soci. Le cooperative possono avere molte finalità ma quelle di lavoro sono individuabili in tre tipologie: cooperativa di produzione e lavoro cooperativa sociale cooperativa della piccola pesca

RAPPORTO ASSOCIATIVO Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla cooperativa mediante normalmente il versamento di una quota associativa. A questo punto il socio mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali ma ha anche diritto a partecipare in parte alla gestione e alle decisioni dell'impresa. RAPPORTO DI LAVORO Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere subordinato, autonomo o di collaborazione mediante lavoro a progetto. Le regole per il lavoro dei soci devono essere definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente. COSA È CAMBIATO CON LA LEGGE BIAGI Dal 2003 con la Legge Biagi è stata soppressa la distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro in modo che quest’ultimo diventa ulteriore ma non distinto dal primo. Occorre cioè prima l'adesione alla società poi l’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto per divenire soci lavoratori occorre fare un doppio passaggio: aderire alla cooperativa in qualità di socio scegliere (anche in un momento successivo) la tipologia del rapporto di lavoro tra dipendente, autonomo, collaboratore .

DIRITTI DEL SOCIO LAVORATORE DIPENDENTE Il socio lavoratore dipendente ovvero con contratto di lavoro subordinato ha gli stessi diritti dei lavoratori delle altre società: la retribuzione non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di settore e devono essere garantiti i trattamenti di ferie, malattia, TFR, ecc... Infatti il regolamento della cooperativa non può essere peggiorativo rispetto al trattamento economico minimo. Tuttavia non si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: quindi in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo il socio lavoratore non può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro ma ha comunque la possibilità di chiedere il risarcimento del danno RECESSO DEL RAPPORTO DI LAVORO Come dicevamo prima il rapporto associativo e quello di lavoro non sono più distinti: quindi le sorti dell’uno sono legate all’altro. In caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita della qualità di socio a seguito di esclusione o recesso) cessa anche il rapporto di lavoro. Tuttavia la cooperativa ha facoltà di prevedere nel proprio statuto clausole di risoluzione del rapporto di lavoro autonome rispetto a quelle societarie, ovvero prevedere che lo scioglimento del rapporto sociale non determini effetti su quello lavorativo e viceversa. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI È ammesso il diritto alle agevolazioni contributive alle assunzioni per i soci lavoratori di cooperative che abbiano instaurato anche un rapporto di lavoro in forma subordinata in caso di: lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o lavoratori in CIGS a zero ora da uguale periodo e di lavoratori in mobilità ( Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 gennaio 2006 n. 25/540 e Circolare INPS n.77/2006).

Il principale obbligo del lavoratore resta quello del risultato. LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO Si parla di lavoro autonomo “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Il lavoratore autonomo svolge, quindi, l’ attività con mezzi prevalentemente propri e con tempistiche, luogo e modalità della prestazione a sua discrezione e senza vincoli di subordinazione entro i limiti previsti nel contratto. Il principale obbligo del lavoratore resta quello del risultato. Nel lavoro autonomo si distinguono due categorie: le prestazioni d’opera manuale, come le attività artigianali, e quelle intellettuali, come quelle svolte dai professionisti, dagli artisti e dai consulenti.

ORARIO DI LAVORO, RETRIBUZIONE E PREVIDENZA LAVORO AUTONOMO Rientrano alcune forme di collaborazione parasubordinata,cioè a dire un tipo di lavoro che presenta caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo, come nel caso del lavoro a progetto anche detto Co.Co.Pro ORARIO DI LAVORO, RETRIBUZIONE E PREVIDENZA L’orario di lavoro viene concordato tra committente e lavoratore autonomo in base alle diverse necessità. Anche il compenso del lavoratore autonomo è un compromesso tra le due parti. Non vi sono versamenti previdenziali da parte dell’azienda per la copertura di pensione, malattia e invalidità.

LAVORO PARASUBORDINATO Contratto a progetto Prestazione occasionale

LAVORO PARASUBORDINATO Deve essere in forma scritta e contenere: CONTRATTO A PROGETTO Il lavoratore assume stabilmente l’incarico di seguire un progetto o parte di esso, gestendo autonomamente il proprio lavoro in funzione del risultato in coordinamento con l’organizzazione del committente Deve essere in forma scritta e contenere: Durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro Indicazione del progetto o programma di lavoro Il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione e i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese Le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione della prestazione lavorativa Eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza

LAVORO PARASUBORDINATO Diritti del prestatore Estinzione del contratto CONTRATTO A PROGETTO Deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito. Si deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto Compenso Gravidanza/infortunio/malattia del prestatore di lavoro non comportano estinzione del rapporto contrattuale; Indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare, e di una forma di tutela previdenziale ed assicurativa (INPS eINAIL); In caso di gravidanza, malattia ed infortunio, il rapporto di lavoro è sospeso e riprende terminato l’evento; La gravidanza può prorogare il termine del contratto ma solo per un periodo massimo di 180 giorni; Indennità di malattia se ha durata non inferiore a 4 giorni; Indennità di congedo parentale; Diritti del prestatore con la realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso; le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o per una delle causali inserite nel contratto individuale Estinzione del contratto

PRESTAZIONE OCCASIONALE LAVORO PARASUBORDINATO PRESTAZIONE OCCASIONALE E’ una prestazione lavorativa che viene svolta senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del committente, con lavoro prevalentemente proprio. Il rapporto di lavoro non deve comportare un rapporto di dipendenza tra il lavoratore ed il soggetto che commissiona la prestazione L’attività non deve avere caratteristiche di abitualità. Non può avere durata superiore a 30 giorni nell’anno solare né ricevere un compenso superiore ai 5.000 euro con il medesimo committente. La cifra corrisposta è assoggettata a ritenuta d’acconto (del 20%). A partire dal 1° gennaio 2004, se il reddito annuo prodotto dall’attività occasionale supera i 5.000 Euro, anche i lavoratori occasionali devono iscriversi nella gestione separata istituita presso l’Inps per i collaboratori coordinati e continuativi. Ha natura puramente occasionale Lo svolgimento di questa attività non richiede l’iscrizione ad albi né l’apertura della partita IVA.

LAVORO PARASUBORDINATO PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO Attività lavorativa di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Si tratta di un contratto che ha il duplice obiettivo di far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative e favorire l’inserimento lavorativo delle fasce deboli,caratterizzato dal fatto che il lavoratore viene retribuito tramite dei voucher. Definizione piccoli lavori domestici a carattere straordinario (assistenza bambini, anziani, con handicap); insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti realizzazione manifestazioni sociali, sportive, caritatevoli; culturali; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per svolgimento di lavori di emergenza ( ad esempio a seguito di calamità naturali,eventi naturali improvvisi...); Ambito di ricorso

LAVORO PARASUBORDINATO PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO È stata prorogata anche per il 2010 la misura introdotta dalla L. 33/2009 ossia, nel limite di 3000 euro complessivi (e non riferiti ai singoli committenti) i soggetti percettori di trattamento integrativo, anche in deroga, potranno prestare attività occasionale ed accessoria, cumulando le somme riscosse con il sistema dei “voucher” con il trattamento integrativo: l’ulteriore novità è rappresentata dal fatto che essa può essere prestata anche in favore degli Enti Locali in funzione di committenti. Non ci sono limiti di età o di settore produttivo: la disposizione può trovare applicazione nei confronti di chi è, semplicemente parte di un contratto a tempo parziale, determinato od indeterminato, orizzontale, verticale o misto; l’unico divieto (come detto) è dato dal fatto che il lavoro accessorio non potrà essere svolto presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il part-time.

LAVORO PARASUBORDINATO PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO Prima di iniziare un rapporto di lavoro accessorio è necessario: la comunicazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL; in assenza di tale comunicazione  il rapporto è “in nero”; non è prevista la comunicazione anticipata “on – line” al centro per l’impiego. La comunicazione stessa può avvenire anche via fax all’INAIL o per via telematica alla sezione “Punto Cliente” del sito www.inail.it.. Essa deve contenere i dati anagrafici del committente ivi compreso il codice fiscale, l’anagrafica ed il codice fiscale del prestatore, il luogo della prestazione e la data presunta di inizio e fine dell’attività lavorativa. In caso di variazioni nella durata delle prestazioni, queste dovranno essere comunicate, preventivamente; la prestazione occasionale ed accessoria non presuppone alcuna forma scritta del rapporto; l’occasionalità e l’accessorietà della prestazione è data, come indicato nell’interpello n. 37/2009, dal valore complessivo di 5000 euro per ogni committente (o 3000 complessivi per i percettori di indennità di sostegno). .

LAVORO PARASUBORDINATO PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO Secondo l’indirizzo espresso dall’INPS con la circolare n. 88/2009 il valore complessivo va inteso al netto dei contributi a carico del lavoratore: da ciò ne consegue che per il singolo committente il limite lordo erogabile a favore di ciascun lavoratore è pari a 6.600 euro annui; Il valore del vaucher non è legato all’ora di lavoro, le parti adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l’intera prestazione Il vaucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfettarie Infortunio: va effettuata l’ordinaria denuncia indicando la tipologia di lavoro .

I VOUCHER Modalità cartacea Un processo che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Il buono “voucher” cartaceo può avere valore di 10 euro ovvero un buono “multiplo” di 50 euro, stampati dall’Istituto. Su tutto il territorio nazionale, i committenti interessati all’utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta C/C postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali INPS, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore