LA NUOVA DISCIPLINA DELLORARIO DI LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004
Lorario di lavoro nella regolamentazione giuridica: le funzioni tradizionali dellistituto Lorario di lavoro come parametro per la determinazione della retribuzione La necessità di fissare limiti massimi alla durata della prestazione lavorativa richiedibile dal datore La necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
Le diverse qualificazioni giuridiche del tempo di lavoro Orario normale di lavoro Orario massimo Orario medio (flessibile)
La dimensione giuridica del tempo di non lavoro (e del tempo libero) In particolare, la disciplina delle pause e dei riposi: 1) La pausa giornaliera; 2) Il riposo giornaliero; 3) Il riposo settimanale; 4) Le ferie annuali.
Il tempo di lavoro antisociale: il lavoro notturno Lordinamento regolamenta il lavoro notturno, sia sotto il profilo della durata, che sotto quello della tutela della salute e sicurezza del lavoratore o della lavoratrice addetta a lavori notturni (visite mediche, divieti, etc.).
Il tempo di lavoro nella Costituzione Art. 36 Cost., comma 2: la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Art. 36 Cost., comma 3: il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi
La durata normale e massima della settimana di lavoro R.d.l. n. 692 del ore giornaliere o 48 ore settimanali Legge n. 196 del 1997, art ore settimanali riducibili dalla contrattazione collettiva
Il ruolo della contrattazione collettiva Nel settore privato, la contrattazione collettiva, specie a partire dagli anni 60, ha ridotto progressivamente il tempo di lavoro sino a 40, 39 o 38 ore settimanali
Il ruolo della legge Nel settore pubblico, la legge ha fissato il limite delle ore settimanali a 36 ore, secondo un criterio di maggior favore per il lavoro pubblico.
Lorario flessibile Il metodo tradizionale: luso dello straordinario (funzionale al modello fordista) Il metodo della: lorario computato su archi multiperiodali o orario medio (indispensabile nel nuovo contesto produttivo)
La nuova normativa di recepimento della direttiva comunitaria Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, attuativo della legge delega n. 39 del 2002, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea n. 93/104/Ce, modificata dalla Direttiva 2000/34/Ce (ora codificate nella direttiva n. 2003/88/Ce)
Il decreto fa salvo il ruolo tradizionalmente svolto dalla contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro. Molti sono i rinvii e molte le deroghe consentite alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello. La tecnica normativa: la funzione della contrattazione collettiva
AMBITO DI APPLICAZIONE La nuova normativa sullorario di lavoro si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, compresi gli apprendisti maggiorenni. Sono fatte salve alcune tassative eccezioni (con applicazione di discipline speciali): 1) Gente di mare; 2) Personale di volo nellaviazione civile; 3) Autotrasportatori; 4) Personale della scuola, forze armate, forze di polizia, vigili urbani; Casi di parziale applicazione, in relazione a particolari esigenze del servizio: a) vigili del fuoco; b) protezione civile; c) lavoratori delle strutture giudiziarie e penitenziarie etc.
Le nozioni contrapposte di ORARIO DI LAVORO e PERIODO DI RIPOSO Art. 1, comma 2, lett. a): qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Art. 1, comma 2, lett. b): qualsiasi periodo che non rientra nellorario di lavoro
I tempi esclusi dallorario di lavoro 1) Riposi intermedi e soste di lavoro non inferiori a quindici minuti e complessivamente non superiori a due ore nella giornata lavorativa; 2) Il tempo impiegato per recarsi nel posto di lavoro; Vi sono poi dei casi dubbi: a) il tempo per raggiungere la sede di lavoro in caso di trasferta o, comunque, in ipotesi di funzionalità dello spostamento alla prestazione lavorativa; b) il tempo per indossare gli indumenti o gli strumenti di lavoro. c) Il tempo della reperibilità
COMUNICAZIONE DELLORARIO DI LAVORO AL LAVORATORE lorario normale di lavoro e specificarne la distribuzione nella giornata, nella settimana, nel mese e nellanno La lettera di assunzione deve indicare lorario normale di lavoro e specificarne la distribuzione nella giornata, nella settimana, nel mese e nellanno
ORARIO NORMALE DI LAVORO (art. 3) Lorario normale di lavoro non può superare le 40 ORE SETTIMANALI 40 ORE SETTIMANALI La contrattazione collettiva potrà stabilire una durata minore e riferire lorario normale alla media in un periodo non superiore ad un anno.
IL LAVORO STRAORDINARIO (art. 5) Il lavoro straordinario è quello prestato oltre lorario normale (le 40 ore settimanali) deve essere contenuto Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto In difetto di regole definite dalla contrattazione collettiva, è ammesso previo accordo e per un numero di ore non superiore a 250 ORE annuali
La durata massima dellorario di lavoro è stabilita dai contratti collettivi di lavoro La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. Lipotesi standard: 48 ORE SETTIMANALI MEDIE NEL QUADRIMESTRE DURATA MASSIMA (ma in verità MEDIA) dellorario di lavoro (art. 4)
I contratti collettivi possono stabilire una durata massima inferiore e riferirla alla media su un periodo più lungo, da 4 mesi a 6 mesi o anche 12 (annualizzazione), a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti alla organizzazione del lavoro. IL CALCOLO DELLA MEDIA
LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, in aggiunta o in alternativa alle maggiorazioni
R I P O S O GIORNALIERO (art. 7) Al lavoratore spettano ogni 24 ore 11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve la attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata
ORARIO GIORNALIERO Benché la legge non faccia espresso riferimento alla durata giornaliera della prestazione di lavoro, dalla disposizione sul riposo giornaliero si ricava una durata massima giornaliera dellorario di lavoro, salve le pause obbligatorie per legge, pari ad un massimo di 13 ORE
L abrogazione implicita del limite di orario massimo giornaliero, soppiantato dalla previsione di un riposo giornaliero di undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore determina lestensione della giornata di lavoro sino ad un massimo possibile di (13) tredici ore consecutive e della settimana sino ad un estremo di settantasette (77) ore, con rilevanti chance di gestione flessibile dei tempi di lavoro (e non lavoro) da parte dellimpresa.
Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ORE consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la DOMENICA; Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ORE consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la DOMENICA; vanno cumulate alle ore di riposo giornaliero; vanno cumulate alle ore di riposo giornaliero; Le eccezioni e le deroghe: a) I casi di riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica; b) I casi di periodicità diversa da quella prevista dalla legge (riposo su base multiperiodale) RIPOSO SETTIMANALE
a) Il lavoro domenicale, in ragione del suo particolare carattere disagiato, va retribuito in ogni caso con una specifica maggiorazione, ancorché sia previsto un riposo compensativo in altro giorno della settimana; b) Il lavoro svolto nella giornata dedicata al riposo settimanale determina il diritto a cumulare alla normale retribuzione, una più elevata maggiorazione economica; c) In caso di mancata fruizione del riposo compensativo, è dovuto anche il risarcimento del danno per usura psico-fisica. Il trattamento economico del lavoro domenicale e del superlavoro
Il diritto alle FERIE ANNUALI La ratio secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale: lesigenza di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, oltre che consentire la fruizione di quote di tempo da dedicare alla famiglia, gli hobbies, etc. Per queste ragioni, le ferie non sono cumulabili con altri periodi di congedo (per es. maternità). Inoltre, linsorgere di un grave evento morboso determina linterruzione del periodo delle ferie.
F E R I E ANNUALI (Art. 10) Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 SETTIMANE di ferie allanno, che non possono essere sostituite da una indennità per ferie non godute, salvo in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro La contrattazione collettiva potrà stabilire condizioni di miglior favore (per es. la quinta settimana di ferie)
F E R I E ANNUALI (Art. 10) Le modalità di fruizione delle ferie (lart. 10, in questa parte, è stato modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004): a) Le prime due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, vanno fruite nel corso dellanno di maturazione; b) Le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi alla fine dellanno di maturazione; c) Eventuali settimane extra possono essere oggetto di monetizzazione
IL LAVORO NOTTURNO
LAVORATORE NOTTURNO E il lavoratore che svolge durante il periodo notturno: 3 ORE del suo orario giornaliero normale o una parte del suo orario, secondo le norme definite dai CONTRATTI COLLETTIVI e, in mancanza, 80 GIORNI lavorativi allanno
PERIODO DI ALMENO 7 ORE CONSECUTIVE COMPRENDENTI LINTERVALLO FRA LA MEZZANOTTE E LE CINQUE DEL MATTINO PERIODO NOTTURNO
dalle ore 22 alle ore 5 dalle ore 23 alle ore 6 dalle ore 24 alle ore 7 PERIODO NOTTURNO
Le ipotesi di D I V I E T O di lavoro notturno a) Donne in stato di gravidanza o puerperio ( dallaccertamento dello stato di gravidanza ad un anno dopo il parto) b) Minori di 18 anni, compresi gli apprendisti ( fatte salve talune eccezioni per gli adolescenti)
I casi di ASTENSIONE dal lavoro notturno Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a)la lavoratrice madre di un bambino fino a 3 anni o in alternativa il padre con lei convivente b)il genitore unico affidatario di un figlio fino a 12 anni, c)i genitori che abbiano a proprio carico un disabile d)altri lavoratori esclusi dallobbligo dai contratti collettivi
Lorario dei lavoratori notturni non può superare le 8 ORE nelle 24 ORE che i contratti collettivi possono riferire alla media in un periodo di riferimento più ampio di 24 ore, salvo particolari lavorazioni elencate con D.M. DURATA del lavoro notturno
La contrattazione collettiva definisce eventuali riduzioni di orario ed eventuali trattamenti indennitari nei confronti dei lavoratori notturni MAGGIORAZIONI per lavoro notturno
1)Consultazione sindacale 2)Comunicazione alla D.P.L. 3)Protezione adeguata, personale e collettiva 4)Visite di controllo preventive e periodiche OBBLIGHI PER LAZIENDA
CONSULTAZIONE SINDACALE Lintroduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza con le organizzazioni territoriali, effettuata e conclusa in 7 giorni
COMUNICAZIONE ANNUALE Lesecuzione di lavoro notturno in modo continuativo o in turni regolari, deve essere comunicato annualmente alla Direzione Prov.le del Lavoro ed alle rappresentanze sindacali, salvo sia previsto dal contratto collettivo
MISURE DI SICUREZZA Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce: previa informativa alle rappresentanze sindacali un livello di servizi e sicurezza adeguato ed equivalente a quello del lavoro diurno misure di protezione personale e collettiva appropriate per le lavorazioni che comportano rischi particolari
VISITE DI CONTROLLO Lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere valutato attraverso visite di controllo PREVENTIVE e PERIODICHE
Linidoneità al lavoro notturno può essere accertata dalle strutture sanitarie pubbliche Linidoneità può essere accertata anche dal medico competente dellazienda effettuando le visite mediche preventive e periodiche INIDONEITA al lavoro notturno
TRASFERIMENTO AL LAVORO DIURNO il lavoratore verrà adibito al lavoro diurno, qualora sopraggiungano condizioni di salute, che comportino la INIDONEITÀ al lavoro notturno in mansioni equivalenti se esistenti e disponibili Se non è possibile, si seguono le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva