La Costituzione. Principi Fondamentali Sergio Zangirolami lez. 3: art. 10 - 11 Paese-Giavera febbraio-marzo-aprile 2006
IV lezione Art 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. - Norme consuetudinarie (generalmente riconosciute) - Norme convenzionali (accordi e trattati internazionali)
segue art. 10 La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. - Riserva di legge - Riferimento alle norme internazionali (sia per lo straniero regolare che irregolare) - Legge 30 luglio 2002 n. 189 (detta Bossi-Fini): permesso di soggiorno con contratto di lavoro
Visto di ingresso: fino a 90 giorni, rilasciato dalle nostre rappresentanze diplomatiche o consolari (turismo, studio, lavoro stagionale) Permesso di soggiorno: oltre i 90 giorni, rilasciato dalla Questura, per studio o con contratto di lavoro Carta di soggiorno: - per il cittadino comunitario, per attività lavorativa o corso di studio (5 anni rinnovabile) - per il cittadino extracomunitario che soggiorni regolarmente da almeno 6 anni, che abbia un reddito per mantenere sé e la famiglia, che non sia stato denunciato o rinviato a giudizio per gravi reati (a tempo indeterminato)
Quote massime annuali di stranieri da ammettere ex art Quote massime annuali di stranieri da ammettere ex art. 3 legge 286/98 nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e stagionale, tenuto conto delle necessità del mercato occupazionale. Le quote vengono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; e qualora se ne ravvisi la opportunità possano essere emanati durante l'anno successivi decreti.
segue art. 10 Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. - Impossibilità di fatto - Libertà democratiche: di associazione, di riunione, di stampa e così via
segue art. 10 Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. Art. collegato all’art. 10: Art. 26 (estradizione)
Art. 26 L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.