Il diritto: nozioni generali

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
REGOLE = NORME SOCIALI.
Advertisements

Prof. Bertolami Salvatore
Prof. Bertolami Salvatore
Incapacità legale e naturale
Di Gennaro Sabino e Di Donato Giuseppe
Giulio Baracchi & Niccolò Bruni 1BIT
Presentazione di : Daniele Lo Preiato, 1b it.
IL RAPPORTO GIURIDICO.
Il rapporto giuridico Diritto Soggetto Soggetto Dovere
I soggetti del diritto Slide 0_intro
I principi generali del diritto I caratteri delle norme giuridiche
Il rapporto giuridico Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto (oggettivo).
insieme delle norme giuridiche= DIRITTO
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
REGOLE nella società = NORME SOCIALI.
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE. Efficacia delle norme giuridiche Lefficacia della norma giuridica consiste nella sua capacità di produrre effetti. Ogni.
I RAPPORTI GIURIDICI.
REGOLE = NORME SOCIALI.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
Prof. Francesco Scaglione
Prof. Francesco Scaglione
LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO
Sono un soggetto di diritto, ho la CAPACITA’ GIURIDICA e D’AGIRE
Caputo Lorenza Suriano Lorena
Definizione parole-chiave Progetto RAP.
Il rapporto giuridico È una relazione tra due o più soggetti ( parti) prevista e regolata dal diritto, da cui nascono situazioni giuridiche attive e passive.
Diritto Civile e Penale
Nozioni basilari di diritto civile e di diritto pubblico
Le fonti del diritto.
SISTEMA LEGISLATIVO.
Cittadinanza e Costituzione
FONTI GIURIDICHE SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Fonti del diritto: atti o fatti idonei a creare, integrare o modificare regole giuridiche Fonti – fatto: Sono fatti e comportamenti umani che con il loro.
Ildiritto e la norma giuridica
1 a.s. 2013/3014 classe 1 A Ludovico Rea. Che cos’è il diritto? Il diritto è l’insieme delle regole poste e imposte dallo Stato. Lo stato non è l’unico.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Presentazione di Arberim Rudaj Eusebio Cepa.
Diritto privato e pubblico Diritto privato aa 2014/2015
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
Le fonti del diritto italiano
Le REGOLE che disciplinano la vita in comune
Corso di Diritto Privato
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Introduzione al diritto civile
LE FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono "meccanismi" che pongono in essere regole giuridiche. Possibile distinzione: Fonti di produzione  pongono.
Liuc - EASI Diritto privato Prof. Rita Lorenza Crocitto
La Costituzione e le altre fonti del diritto
Le Fonti del diritto Principi generali.
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
FONTI DEL DIRITTO.
Criterio della competenza In molti casi, le fonti normative non sono distribuite secondo una linea verticale (gerarchia), bensì “orizzontalmente” (competenza).
1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e di famiglia A.A. 2015/16 prof. Ciro CASCONE prof. Ciro.
Le fonti del diritto.
Schema (non completo) delle fonti del diritto (italiano)
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso.
RICERCA, INTERPRETAZIONE ED EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
La norma giuridica.
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
INTRODUZIONE AL DIRITTO
Le Fonti del diritto Principi generali. Come si “crea” e come si “rinnova” l’ordinamento ? il “processo costituente” e la nascita dell’ordinamento costituzionale.
Diritto privato Le fonti. Fonti del diritto Per fonti del diritto si intendono i “fattori” (atti o fatti) considerati dall’ordinamento come idonei a creare,
I SOGGETTI DEL DIRITTO: LE PERSONE FISICHE
Diritto privato Situazioni giuridiche soggettive e rapporti.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Transcript della presentazione:

Il diritto: nozioni generali

Le norme

Le norme sociali Le norme sociali sono le regole di comportamento che i membri di una società seguono per convivere pacificamente e realizzare i propri scopi, individuali e collettivi. Riguardano le diverse sfere della vita in comune degli uomini: chi non le rispetta può suscitare disapprovazione, ma difficilmente andrà incontro a una punizione. Diverso è il caso delle norme giuridiche. Le norme> Le norme sociali

Le norme giuridiche Le norme giuridiche vengono imposte a tutti i membri della società dallo Stato, che ha il potere e gli strumenti per punire chi le trasgredisce. La loro applicazione è obbligatoria: non rispettarle comporta una punizione. La norma giuridica si compone di due parti: - precetto - sanzione. Sanzione Preventiva Repressiva Riparatoria Le norme> Le norme giuridiche

Le norme giuridiche  La caratteristica di una norma giuridica è quella di essere: Generale Coattiva Astratta Positiva Relativa Le norme> Le norme giuridiche

Interpretazione autentica Interpretazione dottrinale L’interpretazione delle norme giuridiche L’interpretazione è il procedimento finalizzato a chiarire il significato della norma e a stabilire quali sono i casi di sua applicazione. Interpretazione autentica Interpretazione giudiziale Interpretazione dottrinale Nell’interpretare una norma giuridica, due sono i criteri: - interpretazione letterale (significato suo proprio) e - interpretazione logica (comprendere la ratio legis). Le norme> L’interpretazione delle norme giuridiche

L’efficacia delle norme giuridiche L’efficacia nel tempo Per essere obbligatorie, le norme devono essere pubblicate sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”. Entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione e sono vincolanti anche per coloro che non le conoscono (principio di presunzione di conoscenza). La maggior parte delle leggi non è retroattiva. Fanno eccezione: le norme derogative; le norme interpretative; le norme penali quando mitigano le pene precedentemente in vigore. Le norme> L’efficacia delle norme giuridiche

L’efficacia delle norme giuridiche L’efficacia nello spazio Per le leggi penali e di polizia vale il principio della territorialità: una persona che commette un reato nel territorio di uno Stato sarà giudicata secondo le leggi penali in vigore in quello stesso Stato, qualunque sia la sua cittadinanza. Per i rapporti familiari, la possibilità di compiere atti giuridicamente validi, le successioni e le donazioni, si applica sempre la legge dello Stato di cui la persona ha la cittadinanza. Le norme> L’efficacia delle norme giuridiche

L’efficacia delle norme giuridiche La perdita di efficacia   Un nuovo atto normativo può intervenire a eliminare o modificare una norma giuridica: così essa viene abrogata. L’abrogazione può essere tacita o espressa. Una norma può perdere la sua efficacia anche a seguito di un referendum abrogativo). Le norme> L’efficacia delle norme giuridiche

Il diritto

Le norme sociali Il diritto (oggettivo) è l’insieme delle norme emanate e fatte valere dallo Stato al fine di disciplinare la vita della società Diritto pubblico Norme che regolano i rapporti: - tra lo Stato e gli enti pubblici - tra i privati cittadini e lo Stato o gli enti pubblici, quando la legge pone questi ultimi in una posizione di supremazia Diritto privato Norme che regolano i rapporti: - tra privati cittadini - tra i privati cittadini e lo Stato o gli enti pubblici, quando la legge pone questi ultimi in una posizione di parità rispetto alla controparte Il diritto> Le norme sociali

Le fonti del diritto Sono gli atti e i fatti attraverso cui le norme giuridiche vengono create, modificate o abrogate. Possono essere nazionali o sovranazionali. e leggi costituzionali Costituzione leggi europee; leggi ordinarie emanate dal Parlamento; atti aventi forza di legge emanati dal Governo e leggi regionali Fonti primarie regolamenti emanati dal Governo, dalle regioni, dalle province, dai comuni Fonti secondarie l’unica fonte del diritto non scritta Usi o consuetudini Il diritto> Le fonti del diritto

I soggetti e l’oggetto del diritto

I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche   I soggetti del diritto sono gli individui e le organizzazioni a cui sono rivolte le norme giuridiche. Si possono suddividere in due grandi categorie: le persone fisiche e le persone giuridiche. I soggetti e l’oggetto del diritto> I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche  

Le persone fisiche  La persona fisica è ogni individuo inteso come centro di interessi, di diritti e di doveri. Le persone fisiche: Hanno capacità giuridica sin dalla nascita Capacità giuridica = essere titolari di diritti e di doveri per tutta la vita Acquisiscono la capacità di agire al compimento della maggiore età Capacità di agire = poter compiere atti giuridicamente validi I soggetti e l’oggetto del diritto> Le persone fisiche  

Le persone fisiche  Ad alcune persone maggiorenni è attribuita l’incapacità di agire (assoluta o relativa) Sono assolutamente incapaci di agire: - i minori di età - gli interdetti giudiziali - gli interdetti legali   Sono relativamente incapaci di agire (possono compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione) - i minori emancipati - gli inabilitati I soggetti e l’oggetto del diritto> Le persone fisiche  

Le persone fisiche  Per compiere un atto giuridicamente valido non basta possedere la capacità di agire, occorre possedere la capacità naturale (o capacità di intendere e di volere).   Stato di incapacità naturale perpetuo: persone incapaci di assolvere da sole i propri interessi e di compiere atti giuridici validi; debbono essere tutelate come se fossero dei minori. Stato di incapacità naturale temporanea, ad esempio quando ci si ubriaca, si assumono sostanze stupefacenti o si soffre di gravi crisi di panico. Se una persona capace di agire si trova temporaneamente nell’incapacità di intendere e volere, gli atti che compie possono essere dichiarati privi di effetti giuridici. I soggetti e l’oggetto del diritto> Le persone fisiche  

Le persone fisiche  Insieme di persone fisiche o di beni Con uno scopo lecito da raggiungere Ricono-sciute dallo Stato Persona giuridica Le persone giuridiche possono essere pubbliche o private, e possono prendere la forma di: - associazioni, costituite da un insieme di persone fisiche che mediante un atto costitutivo si uniscono per raggiungere uno scopo (quando lo scopo dell’associazione è di carattere economico, si parla di società) - fondazioni, costituite da un insieme di beni destinati a uno scopo I soggetti e l’oggetto del diritto> Le persone giuridiche  

situazione giuridica soggettiva Il rapporto giuridico  Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più parti regolata dal diritto oggettivo. Ogni parte che partecipa a un rapporto giuridico, si trova per legge in una particolare possibilità di fare o il dovere di non fare determinate azioni riguardo a un proprio interesse, ossia in una situazione giuridica soggettiva Attiva quando comporta la pretesa di una parte alla tutela del proprio interesse Passiva quando comporta la subordinazione dell’interesse di una parte a quello di un’altra I soggetti e l’oggetto del diritto> Il rapporto giuridico  

Diritti soggettivi patrimoniali Diritti di obbligazione Il rapporto giuridico  Le situazioni giuridiche attive riconoscono un diritto soggettivo I diritti soggettivi si distinguono in: Diritti soggettivi patrimoniali riguardano interessi economici Diritti reali attribuiscono il potere su una cosa Sono assoluti e trasmissibili Diritti di obbligazione attribuiscono al titolare il diritto di pretendere una prestazione da un altro soggetto Sono relativi Diritti soggettivi non patrimoniali riguardano interessi di carattere morale I diritti soggettivi si distinguono anche in: - Diritti soggettivi privati (riconosciuti a una parte nei confronti di un’altra) Diritti soggettivi pubblici (riconosciuti a una parte nei confronti dello Stato o di un ente pubblico) I soggetti e l’oggetto del diritto> Il rapporto giuridico  

Il rapporto giuridico  Le situazioni giuridiche passive impongono una condotta. Un dovere osservato da tutti al fine di tutelare un diritto soggettivo assoluto Un obbligo osservato da un determinato soggetto al fine di tutelare un diritto soggettivo relativo I soggetti e l’oggetto del diritto> Il rapporto giuridico  

I fatti e gli atti giuridici Sono eventi che, verificandosi, producono degli effetti nel campo del diritto. Quelli detti fatti giuridici in senso stretto avvengono senza il concorso della volontà umana. Si tratta di: eventi naturali completamente indipendenti dalla volontà della persona eventi umani collegati a comportamenti non intenzionali. I soggetti e l’oggetto del diritto> I fatti e gli atti giuridici  

I fatti e gli atti giuridici Gli atti giuridici sono atti volontari di un soggetto destinati a produrre effetti giuridici. Possono essere di tre tipi: Atti giuridici Unilaterali Bilaterali Plurilaterali Inoltre gli atti giuridici possono essere leciti se sono conformi alle norme giuridiche, illeciti in caso contrario. I soggetti e l’oggetto del diritto> I fatti e gli atti giuridici  

L’oggetto del diritto: i beni Beni = le cose che gli uomini hanno interesse a fare oggetto di un proprio diritto. Sono: utili, limitati e accessibili.   I beni immobili si possono trasferire solamente mediante un atto scritto (annotato in un pubblico registro). I beni mobili possono passare da un proprietario a un altro senza bisogno di alcuna formalità (a eccezione dei beni mobili registrati). I soggetti e l’oggetto del diritto> L’oggetto del diritto: i beni  

L’oggetto del diritto: i beni Un’altra importante distinzione giuridica è quella tra beni privati e beni pubblici I beni privati sono quelli che appartengono a soggetti privati I beni pubblici sono quelli che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici e sono destinati a soddisfare gli interessi della collettività. beni patrimoniali, (che a loro volta possono essere disponibili o indisponibili) beni demaniali, cioè beni di uso collettivo I soggetti e l’oggetto del diritto> L’oggetto del diritto: i beni