Pubblicità e promozione

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Pubblicità e promozione

Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, La Pubblicità Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o servizi Definizione introdotta con il decreto legislativo n. 74 del 1992 che dava attuazione Alla Direttiva CEE 450/1984

La prima disciplina legislativa della pubblicità Pubblicità e promozione La prima disciplina legislativa della pubblicità Pubblicità ingannevole D. Lgs. 74 del 1992, attuativo della Direttiva CEE 450 del 1984 Pubblicità comparativa D. Lgs. N. 67 del 2000 , attuativo della Direttiva CE n. 55 del 1997 D. Lgs. 206 del 2005 codice del consumo, artt. 18-27 D. Lgs. 145 del 2007 che riguardano la tutela dei professionisti

Il primo polo: la disciplina della pubblicità commerciale nel contratto di viaggio

Considerando n. 11 della Direttiva 314 del 1990 Pubblicità e promozione Informazione nell’esercizio dell’attività turistica e attività commerciale Considerando n. 11 della Direttiva 314 del 1990 Art. 3 della Direttiva 314 del 1990 Principio della contrattualizzazione delle informazioni anche pubblicitarie fornite al consumatore opuscolo è informazione e pubblicità Principio della non ingannevolezza delle informazioni ( verbali, scritte, contenute in un opuscolo o qualsiasi altro materiale a stampa) che descrivono il servizio Principio della documentazione chiara e precisa

Esercizio dell’attività turistica e attività commerciale nel D. Lgs. Pubblicità e promozione Esercizio dell’attività turistica e attività commerciale nel D. Lgs. Art. 8, n. 4 del D. Lgs. n. 111 del 1995 Divieto di fornire informazioni ingannevoli qualunque sia il mezzo con cui vengono comunicate Art. 9 del D. Lgs. n. 111 del 1995 L’ opuscolo deve indicare in modo chiaro e preciso ….

Principio della contrattualizzazione delle informazioni pubblicitarie (trasfuso nel codice del turismo d. lgs n. 79 del 2011) art. 37 e art. 38 Art. 37 comma 4 E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista Art. 38 comma 2 Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione. Comma 3 Sono parificati all’opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica

Il secondo polo: la disciplina della pubblicità commerciale nel codice del consumo - rapporti tra imprese e consumatori

Pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese e consumatori Pubblicità e promozione Pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese e consumatori Art. 18 lett. d Pratica commerciale Pratica commerciale: qualsiasi AZIONE, OMISSIONE, CONDOTTA O DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONE COMMERCIALE, ivi compresa la PUBBLICITA’ e la COMMERCIALIZZAZIONE, posta in essere da un professionista (persona fisica o giuridica) in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto o un servizio ai consumatori.

Pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese e consumatori (segue) Pubblicità e promozione Pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese e consumatori (segue) Art. 20 Pratica commerciale scorretta Scorretta: quando è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro di un gruppo, qualora sia diretta ad un gruppo di consumatori Ingannevole: artt. 21, 22, 23 codice del consumo Aggressiva: artt. 24, 25, 26 codice del consumo

Pubblicità ingannevole Pubblicità e promozione Pubblicità ingannevole viola I principi di: Veridicità, art. 21 Correttezza art. 21 commi 3, 3 bis, 4, 4 bis Completezza, art. 22

Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo 1. Pubblicità e promozione Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo 1. 1. E’ considerata ingannevole una pratica che: : Contiene informazioni non rispondenti al vero, seppure di fatto corretta (viola il principio di veridicità) in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva Induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciali che avrebbe altrimenti preso:

Pubblicità e promozione Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo – gli elementi oggetto di errore Esistenza o natura del prodotto Caratteristiche principali del prodotto… Portata degli impegni del professionista… Prezzo o il modo in cui questo è calcolato… Necessità di manutenzione, cambio, sostituzione… Natura, caratteristiche, diritti del professionista… Diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso

Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo 2. Pubblicità e promozione Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo 2. 2. E’ altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti…

Azioni ingannevoli art. 22 codice del consumo omissioni ingannevoli Pubblicità e promozione Azioni ingannevoli art. 22 codice del consumo omissioni ingannevoli E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti dei mezzi del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea a indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ….

Quindi il messaggio è ingannevole Pubblicità e promozione Quindi il messaggio è ingannevole quando Nella sua potenzialità oggettiva Indipendentemente dagli stati soggettivi e dalle intenzionalità del suo autore induce o può indurre in errore, è idoneo a pregiudicare il comportamento economico del consumatore o a ledere un concorrente

Pratiche commerciali aggressive art. 24 Pubblicità e promozione Pratiche commerciali aggressive art. 24 E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso

Art. 27 : Organo che controlla e reprime la pubblicità ingannevole Pubblicità e promozione Art. 27 : Organo che controlla e reprime la pubblicità ingannevole AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Autorità garante della concorrenza e del mercato Pubblicità e promozione Autorità garante della concorrenza e del mercato È l’ organo istituito al controllo e alla repressione della pubblicità ingannevole Che verifica se il messaggio pubblicitario ha le seguenti caratteristiche: --è tale da indurre in errore o a poter indurre in errore le persone fisiche o giuridiche a cui è rivolto o che raggiunge --è idoneo a pregiudicare il comportamento economico del consumatore o ledere o poter ledere un concorrente

Legittimati attivi al provvedimento dell’Autorità garante Pubblicità e promozione Concorrenti Consumatori Associazioni e organizzazioni consumatori Ministero dell’ industria

La pronuncia dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato Pubblicità e promozione La pronuncia dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato E’ una pronuncia definitiva diretta a vietare la pubblicità del messaggio pubblicitario non ancora portato a conoscenza del pubblico ad inibire la continuazione della pubblicità del messaggio pubblicitario già iniziata a stabilire la pubblicazione della decisione sulla stampa la non osservanza del divieto imposto dalla decisione ha conseguenze penali

Natura della pronuncia dell’Autorità Garante Pubblicità e promozione La valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità commerciale si riferisce ad un controllo amministrativo a tutela di un interesse generale. L’Autorità Garante non dispone in merito al risarcimento dei danni subiti. Per la tutela civilistica il consumatore è tenuto a rivolgersi all’Autorità giudiziaria ordinaria

Pubblicità comparativa Pubblicità e promozione Pubblicità comparativa Identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o i beni o i servizi offerti da un concorrente E’ ammessa, a meno che non sia ingannevole, ovvero quando ai sensi dell’art. 21 comma 2 lett.a, codice del consumo: induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso

Il terzo polo: la disciplina della pubblicità commerciale tra professionisti

Pubblicità tra professionisti d. lgs n. 145 del 2007 Pubblicità e promozione Pubblicità tra professionisti d. lgs n. 145 del 2007 Con il d. lgs 2 agosto 2007, n. 145 si è provveduto a dare autonomia alla tutela del professionista, in precedenza contenuta nel codice del consumo. Art. 3 identificazione degli elementi per valutare se la pubblicità sia ingannevole Art. 4 definizione delle condizioni di liceità della pubblicità comparativa e rinvio al codice del consumo per i criteri con cui identificare le “azioni ingannevoli”, le “omissioni ingannevoli” e le “pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli”

Trasparenza della Pubblicità art. 5 pubblicità mascherata o camuffata Pubblicità e promozione Trasparenza della Pubblicità art. 5 pubblicità mascherata o camuffata E’ vietata la Pubblicità mascherata o occulta: E’ quella pubblicità che appare attraverso una modalità di presentazione estranea alla diffusione sul mercato di prodotti o servizi La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, mentre la pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico con modalità grafiche di evidente percezione

Perché in tale situazione le difese naturali Pubblicità e promozione --Pubblicità occulta-- Perché è vietata la pubblicità non riconoscibile? Perché in tale situazione le difese naturali del destinatario della pubblicità non si attivano Perché l’ informazione che appare neutrale e disinteressata è più efficace Perché la pubblicità non riconoscibile attira maggiormente l’attenzione del destinatario inconsapevole

Trasparenza della Pubblicità redazionale Pubblicità e promozione Trasparenza della Pubblicità redazionale Deve distinguersi dalle altre comunicazioni al pubblico attraverso modalità grafiche di evidente percezione della natura intrinsecamente pubblicitaria L’ accertamento della natura promozionale della comunicazione prescinde dall’accertamento di un sottostante rapporto di committenza tra impresa e proprietario del mezzo di diffusione

Il quarto polo: il codice di autodisciplina

Codice di autodisciplina pubblicitaria Pubblicità e promozione Codice di autodisciplina pubblicitaria Ha natura negoziale Sono norme di natura convenzionale create da imprese pubblicitarie volte a garantire la libertà di scelta dei consumatori Sono norme raccolte in un codice che le imprese di pubblicità accettano mediante sottoscrizione all’atto della conclusione di un contratto di pubblicità La prima edizione è del 12 maggio del 1966

Pubblicità e promozione Organo che verifica la violazione delle norme del codice di comportamento Giurì di autodisciplina che emana una decisione contrattualmente vincolante Su istanza ….del consumatore ….di altra impresa concorrente ….dell’ altro organo di autodisciplina -il comitato di accertamento

Codice di autodisciplina e pubblicità dei viaggi organizzati, art. 28 Pubblicità e promozione Codice di autodisciplina e pubblicità dei viaggi organizzati, art. 28 La pubblicità deve fornire informazioni complete ed accurate L’ informazione completa ed accurata evita e previene l’ingannevolezza

La concorrenza sleale

Pubblicità di un’agenzia e atti di concorrenza sleale, art. 2598 c.c. Pubblicità e promozione Pubblicità di un’agenzia e atti di concorrenza sleale, art. 2598 c.c. Si configura nell’ ipotesi in cui: Una agenzia si appropria dei pregi che spettano ad un’ altra Una agenzia denigra un concorrente Una agenzia attua una pubblicità menzognera

Imprenditore concorrente Pubblicità e promozione Legittimato attivo Imprenditore concorrente Le associazioni o gli enti che rappresentano gli interessi della categoria professionale, art. 2601 c.c.

La Pubblicità assentita

Controllo regionale del materiale informativo Pubblicità e promozione In alcune leggi regionali è previsto: un controllo preventivo sul materiale pubblicitario

Pubblicità e promozione Si configura nell’ ipotesi in cui: Pubblicità assentita Si configura nell’ ipotesi in cui: Qualora la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti che vi abbiano interesse deve perseguirsi in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento (art. 27 , 14° comma, cod. cons)

Pubblicità assentita art. 7, comma 12 , D. Lgs.,n. 74 del 1992 Pubblicità e promozione Pubblicità assentita art. 7, comma 12 , D. Lgs.,n. 74 del 1992 È quella pubblicità tecnicamente assentita da un provvedimento amministrativo autorizzatorio che ne consente la divulgazione e che nel contempo ne verifica la non ingannevolezza La tutela è esperibile solo con ricorso al giudice amministrativo

Provvedimento amministrativo autorizzatorio Pubblicità e promozione Provvedimento amministrativo autorizzatorio Esamina la conformità delle informazioni Alla legge regionale Provvedimento diretto alla divulgazione della pubblicità oltre all’ esame della conformità adempie alla verifica della non ingannevolezza della pubblicità Ipotesi di pubblicità assentita disciplinata dall’art. 7, n.12 D. Lgs. n. 74 del 1992

Pubblicità e promozione L’opuscolo informativo nella nuova legge – ipotesi da verificare – pubblicità assentita? Art. 85 Primo comma identifica gli elementi che il programma di viaggio deve contenere Secondo comma: il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio Terzo comma: Il programma è posto a disposizione dei consumatori e le amministrazioni competenti possono richiedere copia dello stesso al fine di vigilare sui corretti adempimenti degli stessi Quarto comma : la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l’esplicito riferimento all’agenzia e al relativo provvedimento autorizzativo o alla relativa presentazione della SCIA