L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLA STABILITA’ BANCARIA

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L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLA STABILITA’ BANCARIA

Agenda 1) La Vigilanza di stabilità Il rationale La vigilanza strutturale La vigilanza prudenziale 2) Vigilanza prudenziale: l’accordo di Basilea (1988) Origini Caratteristiche Pro e contro Verso Basilea II 3) Vigilanza prudenziale: Basilea II (2004) Primo pilastro Secondo pilastro Terzo pilastro

1) La Vigilanza: rationale “Specialità” della funzione bancaria Raccolta depositi a breve e erogazione di credito a medio-lungo  instabilità intrinseca Fallimenti del Mercato (Market failures) In particolare: Asimmetria Informativa (banche-depositanti) Esternalità Negative delle crisi sui depositanti

La Vigilanza: rationale ATTIVITÀ BANCARIA SOGGETTA A: RISCHI SISTEMICI “Corse agli sportelli” (Bank runs) Sistema dei pagamenti  “effetto domino” Possono influire negativamente sulla FIDUCIA NB: siamo nell’ambito della regolamentazione di stabilità

La Vigilanza sul sistema creditizio Vigilanza Preventiva Strutturale Prudenziale Vigilanza Concomitante Informativa Ispettiva Vigilanza Successiva Focus on:

La vigilanza strutturale Frutto delle crisi bancarie degli anni ‘30 Per prevenire crisi sistemiche e garantire la stabilità del sistema finanziario i rischi bancari (legati in particolare alla trasformazione delle scadenze) venivano affrontati con un’impostazione “dirigistica” volta a controllare direttamente la crescita degli impieghi bancari segmentando il mercato: Territorialmente (es. costituzione di nuove banche e apertura di nuove dipendenze) Per categorie istituzionali (aziende di credito operative nel breve termine e istituti di credito nel medio-lungo termine; divieto di attività parabancaria) Nb. Inibizione della concorrenza e conseguente creazione di un sistema bancario asfittico e inefficiente

La vigilanza strutturale Fino a verso la fine degli anni Settanta è prevalso dunque uno schema di regolamentazione “autoritativo” (discrezionale) che si esplicava attraverso i poteri si autorizzazione di Bankitalia Forte riduzione di questa forma di controlli in seguito alle Prima e Seconda direttiva bancaria (77/780/CEE; 89/646/CEE) Attività di vigilanza sempre più fondata su requisiti prudenziali I requisiti strutturali rimasti sono per lo più di tipo oggettivo e circoscritto Es. Costituzione di nuove banche  capitale minimo, forma giuridica, programma di attività iniz., onorabilità dei partecipanti, etc.(requisiti ogg. anche per apert. nuove filiali, più discrezionale l’autorizzazione degli assetti proprietari)

La vigilanza prudenziale Per prevenire crisi sistemiche e salvaguardare la stabilità del sistema finanziario si ricorre ad una regolamentazione del capitale delle banche ovvero si impone un livello minimo di capitale che possa assicurarne la solidità (safety and soundness) Infatti il capitale può: assorbire eventuali perdite (funzione di garanzia per i depositanti); fornire incentivo a limitare l’assunzione dei rischi da parte degli azionisti.

La vigilanza prudenziale Patrimonio come parametro cruciale per affrontare i rischi insiti nell’attività bancaria Patrimonio di Vigilanza dato da: Patrimonio di base (tier 1, fondi stabilmente a disposizione delle banche) + Patrimonio supplementare (tier 2, fondi di qualità inferiore, ad.es. strum. ibridi, computato al max. come tier 1) – Partecipazioni – Strumenti innovativi di capitale – Strumenti ibridi di patrimonializzazione – Prestiti subordinati v/ banche e soc. finanziarie (elenco speciale 107 TUB) Nb: conciliare sana e prudente gestione con efficienza

Agenda 1) La Vigilanza di stabilità Il rationale La vigilanza strutturale La vigilanza prudenziale 2) Vigilanza prudenziale: l’accordo di Basilea (1988) Origini Caratteristiche Pro e contro Verso Basilea II 3) Vigilanza prudenziale: Basilea II (2004) Primo pilastro Secondo pilastro Terzo pilastro

2) L’accordo di Basilea (1988): origini Il Comitato di Basilea è l’organo di vigilanza bancaria internazionale istituito nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali appartenenti al Gruppo dei 10 (G-10). Opera presso la Banca dei regolamenti Internazionali (BIS). I membri che la compongono sono alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle Banche Centrali di Belgio, Francia, Canada, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Spagna e Svizzera. Persegue la finalità di: regolamentare il sistema bancario internazionale; uniformare la vigilanza tra le banche dei diversi paesi. Propone linee di indirizzo (c.d. soft law), che non hanno valore di legge ma che vengono implementate in oltre 100 paesi.

L’accordo di Basilea (1988): origini (segue) Storica tendenza alla diminuzione del grado di capitalizzazione dei principali sistemi bancari ed evoluzione del rapporto fra mezzi propri e attivo totale. I diffusi episodi di crisi bancarie (es. Herstatt bank) I profondi cambiamenti intervenuti nell’operatività del sistema bancario (innovazione tecnologica, conglomeration, internazionalizzazione, etc.) hanno focalizzato l’attenzione sulla solidità del sistema finanziario.

L’Accordo di Basilea: origini (segue) 1988- Accordo sul capitale minimo delle banche: identificazione dei rischi dell’attività e loro copertura. Obiettivi: stabilizzare i mercati finanziari internazionali; minimizzare le distorsioni competitive (banche giapponesi e francesi); invertire la tendenza alla diminuzione nel grado di patrimonializzazione delle banche internazionali. Si regolarizza per la prima volta a livello internazionale il Patrimonio di Vigilanza

L’Accordo di Basilea: caratteristiche Le caratteristiche del coefficiente patrimoniale: Il denominatore del coefficiente patrimoniale è (A*RW) in cui le attività ponderate vengono pesate per le tipologie di rischio previste dall’Accordo. Le ponderazioni per il rischio vengono determinate in base: alla categoria di controparte (es. 0% governi centrali) al rischio paese (OCSE [org. Coop. Svil. Econ.] vs. non OCSE) alla presenza di garanzie (personali e reali).

L’Accordo di Basilea: pro e contro Vantaggi: Semplicità Chiarezza Ampia implementazione internazionale Efficacia (aumento generalizzato delle dotazioni di cap.) Limiti: carenze nella ponderazione del rischio e scarsa differenziazione del rischio di credito  rischio di arbitraggio regolamentare (es. imprese private tutte ponderate al 100% indipendentemente dal loro merito creditizio  incentivo a prestare a imprese più rischiose); mancato riconoscimento della diversificazione del portafoglio (1 prestito da 1000 = 1000 prestiti da 1 euro); mancato riconoscimento di molti strumenti di mitigazione del rischio (es. credit derivatives).

Verso Basilea II 1996 – “Emendamento”  Estensione dei requisiti patrimoniali ai rischi di mercato - attività di negoziazione e tesoreria (portafoglio non immobilizzato) - rischio di concentrazione - rischio di cambio Vengono imposti requisiti patrimoniali relativamente alle: Posizioni in titoli di debito; Posizioni in titoli di capitale; Posizioni in valuta. Il vincolo di capitale integrato al denominatore da un patrimonio di vig. volto a coprire i rischi di mercato L’utilizzo dei modelli interni (tecnica c.d. di “meta-regulation”): pregi e limiti

Verso Basilea II Rischio di Mercato: Il VaR Il VaR  max. perdita potenziale entro un certo termine. La possibilità di una perdita superiore al VaR deve essere inferiore a 1-c (c = liv. di conf.). W= valore del portafoglio

Agenda 1) La Vigilanza di stabilità Il rationale La vigilanza strutturale La vigilanza prudenziale 2) Vigilanza prudenziale: l’accordo di Basilea (1988) Origini Caratteristiche Pro e contro Verso Basilea II 3) Vigilanza prudenziale: Basilea II (2004) Primo pilastro Secondo pilastro Terzo pilastro

3) Basilea II: origini A partire dal 1999 è stato avviato un lungo processo di revisione dell’Attuale Accordo le cui linee essenziali sono: aggiornare l’Accordo attuale al mutato contesto internazionale (nascita di nuovi prodotti e di nuovi rischi); evitare i fenomeni patologici del presente Accordo (es. arbitraggio normativo); accrescere la consapevolezza dei rischi senza penalizzare nel suo complesso il settore bancario (mantenere cioè pressoché inalterato il PV).

Basilea II: origini Gli obiettivi del nuovo Accordo sul Capitale: definire requisiti patrimoniali fondati su una misurazione più accurata e completa dei rischi (maggiore risk sensitivity); mantenere condizioni di parità concorrenziale; introdurre maggiore grado di libertà e un sistema di incentivi; consentire l’applicazione ad una platea di intermediari più ampia.

Basilea II: caratteristiche Struttura del nuovo accordo Stabilità del sistema bancario Primo pilastro COEFFICIENTI PATRIMONIALI Secondo pilastro CONTROLLO DEI SUPERVISORI Terzo pilastro DISCIPLINA DI MERCATO

Basilea II: Primo Pilastro Primo Pilastro – coefficienti patrimoniali Rischio di credito (possibilità di perdite per l’insolvenza del debitore)  nuove modalità di calcolo (maggiore differenziazione dei profili di rischio dei debitori - rating); Rischio di mercato (perdite per variazioni degli strumenti finanziari)  disciplina invariata; Rischio operativo (perdite dirette e indirette, per fattori sia esterni sia interni, non comprende il rischio strategico ma comprende quello legale. Cfr. Barings)  fattore di novità.

Basilea II: Primo Pilastro Primo Pilastro – coefficienti patrimoniali Rischio di Credito Standardized Approach (SA) Foundation Internal Ratings-Based Approach (F-IRB) Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB) Rischio Operativo Basic Indicator Approach (BIA) Standardized Approach (STA) Advanced Measurement Approach (AMA) Rischio di Mercato Standardized Approach Internal Models Approach

Basilea II: Primo Pilastro

Basilea II: Primo Pilastro Rischio di credito: Approccio standardizzato (SA) Si basa su rating esterni I rating esterni sono rilasciati da apposite agenzie di rating riconosciute dalle autorità di vigilanza (ECAI) Novità rispetto al 1988: - migliore e più puntuale definizione delle categorie in cui sono suddivisi i crediti: le categorie di rischio da tre diventano cinque; - introduzione di diversi livelli di ponderazione (AAA/AA, A, BBB, BB, B, CCC/D) nell’ambito della stessa categoria di soggetti, anziché un solo coefficiente di ponderazione per ogni categoria come previsto nell’accordo del 1988; - riconoscimento di ulteriori forme di garanzia (strumenti di mitigazione del rischio); - trattamento specifico per le esposizioni al dettaglio.

Basilea II: Primo Pilastro Rischio di credito: approccio SA STATI/BANCHE CENTRALI AAA/AA- A+/A- BBB+/BBB- BB+/B- <B- NR 0% 20% 50% 100% 150% BANCHE, enti non centr. Sett. Pubblico e banche multilaterali di sviluppo IMPRESE e compagnie di assicurazione BBB+/BB- RETAIL (nb. Comprende in genere le PMI) 75% MUTUI IPOTECARI 35%

Basilea II: Primo Pilastro Rischio di credito: Approccio SA Un esempio: X 8% = Valore dell’attivo ponderato per il rischio (APR) PV minimo da detenere a fronte del rischio Esposizione Coefficiente di ponderazione 1.000.000 100% 80.000 80.000/1.000.000 = 8% Infatti:

Basilea II: Primo Pilastro Rischio di credito: Approcci IRB Sistema di ponderazioni (oggetto di validazione da parte delle Autorità di Vigilanza) basato su Rating Interni ed in particolare sui fattori di rischio: Probabilità di default (PD, probabilità media di default ad un anno stimata dalla banca in un’ottica di lungo periodo) Perdita (in %) in caso di default (LGD) Esposizione al momento di default (EAD) Vita residua (M) PD*LGD*EAD=Perdita attesa. L’oscillazione della perdita attesa attorno alla media indica la rischiosità (perdita inattesa) Nb: le ponderazioni non sono suddivise in classi ma si ricorre ad una funzione continua di ponderazioni

Metodo dei rating interni Basilea II: Primo Pilastro Rischio di credito: Approcci IRB Metodo dei rating interni Un sistema di rating interni riassume tutti gli elementi che consentono alla banca di effettuare una valutazione sintetica del rischio connesso a un singolo credito, con l’obiettivo di pervenire a una stima della perdita attesa. Il passaggio dalla perdita attesa al requisito di capitale richiede di determinare la perdita inattesa (volatilità delle perdite intorno alla media). In linea teorica, il requisito deve essere tale da coprire le perdite inattese, con un intervallo di confidenza prefissato in un orizzonte temporale determinato. Il comitato ha stabilito che il requisito patrimoniale sia volto a coprire la sola perdita inattesa a patto che le banche abbiano provveduto ad accantonare riserve sufficienti a coprire la perdita attesa.

Basilea II: Primo Pilastro Rischio di credito: approcci IRB Profilo aziendale Rating competitivo aziendale Analisi eco Finanziarie Rating settoriale Altre info qualitative: questionario su qualità del management, R&S, Innovazione Score qualitativo Score di Bilancio Score settoriale RATING D’IMPRESA Rating Interno Complessivo SCORE ANDAMENTALE Score andamentale di CR Score andamentale interno Analisi CR Analisi rapporto Profilo comportamentale

Basilea II: Primo Pilastro Rischio Operativo Rischio di perdite da fallimenti o inadeguatezza di: Processi interni Risorse umane Sistemi tecnologici Eventi esterni (es. rischio legale)

Basilea II: Primo Pilastro Rischio Operativo: Metodologia di misurazione 1.Approccio dell’indicatore semplice (basic indicator approach): il prodotto tra l’unico indicatore previsto dall’approccio, il margine di intermediazione, e un coefficiente determina l’ammontare di capitale richiesto. 2.Approccio standard (standardised approach): per ciascuna business lines della banca viene individuato il margine di intermediazione che viene moltiplicato per uno specifico fattore (generalmente ridotto rispetto al caso precedente). La somma dei requisiti calcolati sulle singole business line rappresenta il requisito complessivo sul rischio operativo. 3.Approccio basato sulle misurazioni interne (internal measurement approach): l’attività della banca viene suddivisa in business lines e vengono previsti più tipi di rischio. Il prodotto tra la perdita attesa di ciascuna combinazione business line/tipologia di rischio e un coefficiente rappresenta il requisito complessivo. (NB: Ma la stima del R.O. rimane complessa).

Basilea II: Secondo Pilastro Secondo Pilastro - controllo dei supervisori Le banche devono disporre di un procedimento per determinare l’adeguatezza patrimoniale complessiva. L’Autorità di Vigilanza riesamina e valuta il procedimento interno delle banche. Le banche dovrebbero operare con un livello di capitale superiore a quello minimo. L’Autorità di Vigilanza deve esigere misure correttive se la dotazione patrimoniale è inadeguata.

Basilea II: Secondo Pilastro Un nuovo ruolo per le Autorità di Vigilanza: Le banche devono possedere una procedura per valutare l’adeguatezza patrimoniale in relazione al proprio profilo di rischio e una strategia per il mantenimento dei livelli patrimoniali. Le banche devono quindi essere in grado di dimostrare che i loro obiettivi patrimoniali interni sono fondati e compatibili con il profilo di rischio complessivo, lo specifico ambito operativo e il contesto della fase congiunturale in cui si trovano ad operare. Le autorità di vigilanza devono revisionare e valutare la procedura interna di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche, le connesse strategie e l’abilità di assicurare il rispetto dei requisiti patrimoniali di ciascuna banca, intraprendendo apposite azioni prudenziali quando questi requisiti non siano soddisfatti. La revisione da parte delle autorità di vigilanza deve avvenire periodicamente, attraverso ispezioni, controlli cartolari, segnalazioni periodiche, incontri con la direzione ecc.

Basilea II: Secondo Pilastro Le banche devono operare con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori. Con questo principio si chiarisce che i requisiti previsti sono solo un livello minimo di capitale e che le banche non possono posizionarsi su tale soglia in vista di: cambiamenti della tipologia e del volume delle attività, onerosità o difficoltà di raccolta di capitale aggiuntivo qualora il patrimonio dovesse scendere al disotto del livello minimo, rischi specifici attinenti la singola banca, ecc. Le autorità di vigilanza devono intervenire tempestivamente per prevenire che il capitale di una banca si riduca al di sotto della soglia minima prevista compatibile con il suo profilo di rischio ed esigere l’adozione di pronte misure correttive se la dotazione non viene mantenuta o ripristinata Secondo il Comitato alcune delle possibili linee di azioni adottabili sono: l’intensificazione della vigilanza sulla banca in questione, restrizioni al pagamento dei dividendi, richiesta alla banca di un piano di rientro, esigere l’immediato apporto di risorse a titolo di capitale.

Basilea II: Terzo Pilastro Terzo Pilastro – disciplina di mercato Il rafforzamento della disciplina di mercato, basata su una serie di obblighi di trasparenza e di informazione al fine di permettere, ai diversi operatori, di valutare l’ambito di operatività dell’intermediario, il patrimonio e la sua adeguatezza, l’esposizione al rischio, ecc, e quindi indurlo ad una maggiore efficienza gestionale Oggetto di comunicazione devono essere tutte le informazioni rilevanti, ossia tali che, in caso di loro omissione o errata indicazione, il giudizio o le decisioni degli operatori possano risultare modificati o influenzati (ovviamente non sono oggetto di obblighi di comunicazione al mercato le informazioni riservate o confidenziali)

Basilea II: Risk Mitigators Maggiore riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio (risk mitigators): Garanzie personali Garanzie reali di tipo finanziario Garanzie reali di tipo fisico Securitization Derivati su crediti

Basilea II: pro e contro AUMENTO DELLA RISK SENSITIVITY DEL PRESTITO BANCARIO migliore allocazione del capitale Più capitale alle imprese più meritevoli Riconoscimento dei risk mitigators maggiore stabilità del settore bancario maggiore trasparenza nel rapporto banca impresa incentivi a servizi più “tailored” nei confronti delle imprese

Basilea II: pro e contro PROCICLICALITY RISK-ENDOGENEITY FORTI COSTI DI IMPLEMENTAZIONE ( possibile frammentarietà geografica) POSSIBILE RIDUZIONE GENERALIZZATA DEL PV (Ma: Secondo Pilastro) POSSIBILE ALTERAZIONE DEL LEVEL PLAYING FIELD A FAVORE DI: GRANDI BANCHE PAESI SVILUPPATI GRANDI IMPRESE