CONTRATTO Elementi essenziali (art.1325 c.c.) Accordo Oggetto Causa Forma
CONTENUTO Art : contenuto libero Insieme di clausole In pratica coincide con l’oggetto che deve essere: possibile – lecito – determinato/abile Possibilità : materiale e giuridica Liceità: principi di legge, ordine pubblico e buon costume; poca diversità fra liceità dell’oggetto e della causa (ci si riferisce all’aspetto oggettivo della singola prestazione es. interessi usurari in contratto di mutuo) Determinazione : vari criteri: ex 1349 c.c.; cd. criteri legali (es. prezzo listino); x relationem
INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE E PREZZI Oltre che ad opera della volontà delle parti anche dalla lex o regolamenti o usi Intervento del legislatore a) funzione limitativa dell’autonomia delle parti, b) funzione integrativa V. art c.c. “Le clausole, i prezzi di beni o servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”
BUONA FEDE ED EQUITA’ NEI CONTRATTI Molte norme fanno riferimento a queste cd. clausole generali: Inizialmente considerate troppo generiche Di recente giurisprudenza ha attribuito al pr. di buona fede e correttezza FUNZIONE INTEGRATIVA del contenuto al di là di quanto convenuto x evitare abusi (es. doveri di informazione..); richiamato spesso in fase esecutiva Equità interviene in via sussidiaria e supplettiva x colmare lacune contrattuali; il pr. consente di tenere in considerazione caratteristiche caso concreto (equità contr. supplettiva) Equità richiamata da una norma (es. riduzione cl.penale)
CLAUSOLE D’USO art Usi normativi e negoziali Entrambi comunque concorrono alla determinazione del contenuto del contratto, pur in modo diverso: se normativo integra il contenuto (art. 1374); se negoziale determina il contenuto (art. 1340)
Art Si discute se siano usi normativi o negoziali Conseguenze:se negoziale può derogare a norme dispositive e prevale sulle supplettive; prova esistenza a carico parte interessata; se così non fosse 1374 doppione Se normativo limiti di cui agli artt. 1 e 8 disp. preliminari c.c.